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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 18 settembre 2020 – S. / AD GmbH

(Causa C-440/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: S.

Resistente: AD GmbH

Questioni pregiudiziali

Interpretazione della nozione di «impianto di manipolazione»

1-1:    Se l’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 1 debba essere interpretato e applicato nel senso che nella nozione di «elemento di progetto» ricadano solo gli elementi esclusivamente meccanici di un’apparecchiatura fisica.

In caso di risposta negativa alla questione 1.1:

1-2:    Se l’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che nel sistema di controllo delle emissioni sia compreso unicamente l’impianto di depurazione dei gas di scarico (ad esempio sotto forma di catalizzatori dell’ossidazione diesel, filtro/i del particolato diesel, catalizzatori per la riduzione degli NOx) inserito a valle nel sistema di propulsione.

1-3:    Se l’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che il sistema di controllo delle emissioni includa misure di riduzione delle emissioni sia interne sia esterne al motore.

Interpretazione della nozione di «uso normale»

2-1:    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di «uso normale» si riferisca esclusivamente alle condizioni di guida nel Nuovo ciclo di guida europeo.

In caso di risposta negativa alla questione 2-1:

2-2:    Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che i costruttori sono tenuti a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all’allegato I del regolamento stesso anche nell’uso quotidiano.

In caso di risposta affermativa alla questione 2-2:

2-3:    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di «uso normale» si riferisca alle condizioni di guida effettive nell’uso quotidiano.

In caso di risposta negativa alla questione 2-3:

2-4:    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di «uso normale» si riferisca alle condizioni di guida effettive nell’uso quotidiano sulla base di una velocità media di 33,6 km/h e di una velocità massima di 120,00 km/h.

Liceità di strategie di riduzione delle emissioni in funzione della temperatura

3-1:    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso del divieto di produzione di un veicolo, nel quale un componente prevedibilmente diretto ad influire sulle emissioni sia progettato in modo tale che la percentuale di ricircolo dei gas di scarico sia regolata in modo da garantire una modalità a basse emissioni solo in presenza di temperature comprese tra i 20°C e i 30°C, riducendosi tale modalità progressivamente al di fuori di detto intervallo di temperatura.

In caso di risposta negativa alla questione 3-1:

3-2:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che un impianto di manipolazione sia parimenti vietato qualora, al fine di proteggere il motore, operi continuativamente al di fuori dell’intervallo di temperatura compreso tra i 20°C e i 30°C, riducendo così notevolmente il ricircolo dei gas di scarico.

Interpretazione della nozione di «necessità» ai sensi della deroga

4-1:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la necessità del ricorso ad impianti di manipolazione ai sensi di detta disposizione debba essere riconosciuta solo a condizione che, anche ricorrendo alla tecnologia più avanzata disponibile al momento dell’omologazione del rispettivo modello di veicolo, non risultasse possibile garantire la protezione del motore da danni o avarie e un funzionamento del veicolo in condizioni di sicurezza.

In caso di risposta negativa alla questione 4-1:

4-2:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la necessità del ricorso ad impianti di manipolazione ai sensi di detta disposizione debba essere esclusa qualora i parametri di gestione del motore siano scelti in modo tale che, essendo essi prestabiliti in funzione della temperatura, la depurazione dei gas di scarico non si attivi ovvero si attivi solo in misura limitata, per effetto delle temperature abitualmente presenti, per gran parte dell’anno.

Interpretazione della nozione di «danni» ai sensi della deroga

5-1:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che unicamente il motore debba essere protetto da danni.

5-2:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di danni non ricorra nel caso in cui siano interessate le cosiddette parti soggette ad usura (quali, ad esempio, la valvola di ricircolo dei gas di scarico).

5-3:    Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che debbano essere protette da danni o avaria anche altre componenti del veicolo, in particolare quelle installate a valle nell’impianto di scarico.

Effetti giuridici e sanzionatori delle violazioni del diritto dell’Unione

6-1:    Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 debbano essere interpretati e applicati in modo tale da tutelare quantomeno anche il diritto di autodeterminazione dell’acquirente di un veicolo non conforme ai requisiti di cui al regolamento medesimo.

In caso di risposta negativa alla questione 6-1:

6-2:    Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 debbano essere interpretati e applicati nel senso che gli Stati membri siano tenuti a prevedere un meccanismo sanzionatorio, il quale, in base al principio dell’effetto utile, riconosca agli acquirenti dei veicoli la legittimazione ad agire per attuare il diritto dell’Unione posto a disciplina del mercato.

6-3:    a)     Se la nozione di misura «effettiva, proporzionata e dissuasiva» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretata nel senso che un pregiudizio subito dall’acquirente del veicolo in base alla normativa pertinente non possa essere compensato o ridotto per effetto della possibilità di uso effettivo del veicolo non conforme al regolamento medesimo.

b)    Se il principio dell’effetto utile, immanente nel diritto dell’Unione, esiga che la nozione di misura «effettiva, proporzionata e dissuasiva» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere differenziata a seconda che la violazione di cui al paragrafo 2 di detta disposizione sia stata dolosa o meramente colposa giustificando solo in quest’ultimo caso una compensazione della possibilità di uso effettivo del veicolo acquistato.

c)    Se la nozione di misura «effettiva, proporzionata e dissuasiva» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretata nel senso che, anche nel caso di riconoscimento dell’indennità d’uso, il costruttore del veicolo sia tenuto a corrispondere una compensazione economica per l’uso della somma ricevuta a titolo di corrispettivo, vale a dire riconoscendo interessi ad essa relativi.

d)    Se la nozione di misura «effettiva, proporzionata e dissuasiva» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretata nel senso che al costruttore di un veicolo non conforme al regolamento medesimo debba essere precluso di invocare una compensazione tra la possibilità di uso effettivo e il corrispettivo, quantomeno a decorrere dal momento della prima seria richiesta di ritiro da parte dell’acquirente.

6-4:    Se l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE 2 debbano essere interpretati e applicati nel senso che il costruttore venga meno al proprio obbligo di rilasciare un valido certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva medesima, qualora abbia installato nel veicolo un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 e l’immissione in commercio di un siffatto veicolo violi il divieto di vendita in assenza di un valido certificato di conformità quale previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE.

6-5:    Se la ratio e la finalità del regolamento (CE) n. 715/2007 e della direttiva 2007/46/CE consistano nel porre i valori limite di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 ovvero il certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 385/2009 3 , a fondamento dei diritti a tutela degli acquirenti in modo tale che la violazione dei valori limite qualitativi fissati dal regolamento ovvero della normativa in materia di immatricolazione escluda, ai sensi del diritto dell’Unione europea, il riconoscimento, nei confronti del costruttore, del valore d’uso all’atto della restituzione del veicolo.

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1 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

2 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009, che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (GU 2009, L. 118, pag. 13).