Language of document : ECLI:EU:F:2014:167

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

25 giugno 2014

Causa F‑67/13

Philippe Rihn

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale di Europol – Convenzione Europol – Statuto del personale di Europol – Decisione 2009/371/JAI – Applicazione del RAA agli agenti di Europol – Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato – Diniego di autorizzare la stipulazione di un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, mediante il quale il sig. Rihn chiede l’annullamento delle decisioni con cui l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato di riqualificare il suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato, la cui scadenza era fissata al 31 marzo 2013, come contratto a tempo indeterminato e di rinnovare tale contratto per una durata indeterminata.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Rihn sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.

Massime

1.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88)

1.      Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili.

(v. punto 41)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 marzo 2013, Mendes/Commissione, F‑125/11, EU:F:2013:35, punto 62

2.      L’amministrazione fruisce di un ampio potere discrezionale in materia di rinnovo dei contratti e, in tale contesto, il sindacato del giudice si limita alla questione se, considerati i mezzi e i motivi che hanno potuto condurre l’amministrazione alla sua valutazione, quest’ultima si sia mantenuta in limiti non censurabili e non abbia fatto uso del suo potere in maniera manifestamente errata.

Inoltre, il dovere di sollecitudine comporta segnatamente che l’autorità competente, allorché statuisce sulla situazione di un agente, sebbene nell’esercizio di un ampio potere discrezionale, prenda in considerazione tutti gli elementi idonei a determinare la sua decisione; ad essa incombe, ciò facendo, di tenere conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario o dell’agente interessato. Considerata precisamente l’ampiezza del potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono nella valutazione dell’interesse del servizio, il controllo del giudice dell’Unione deve limitarsi alla questione se l’autorità competente si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera errata.

(v. punti 52 e 53)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, EU:T:2008:29, punto 221

Tribunale della funzione pubblica: 23 novembre 2010, Gheysens/Consiglio, F‑8/10, EU:F:2010:151, punto 75