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Ricorso presentato il 24 novembre 2006 - Steinmetz / Commissione

(Causa F-131/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Steinmetz (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: J. Choucroun, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione 21 febbraio 2006 che rifiuta l'esecuzione integrale di un accordo che vincola le parti;

condannare la Commissione a pagare al ricorrente un euro simbolico in riparazione del danno morale subito a causa della decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha concluso un accordo con la Commissione inteso a porre fine con una composizione amichevole alla controversia sottoposta al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-155/05 1.

Il ricorrente contesta alla Commissione un'esecuzione parziale dei termini dell'accordo.

A sostegno del ricorso, esso invoca in particolare la violazione da parte della Commissione del principio di legittimità, del principio pacta sunt servanda, dell'obbligo di tutela del legittimo affidamento, dell'obbligo di sollecitudine, nonché del principio di buona amministrazione.

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1 - GU C 155 del 25 giugno 2006, pag. 26.