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Ricorso presentato il 23 maggio 2007 - R / Commissione

(Causa F-49/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: R (rappresentante: avv. O. Martins)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile;

per quanto necessario, disporre l'annullamento della decisione 13 febbraio 2007, con cui la Commissione ha respinto il reclamo e la richiesta di risarcimento del danno della ricorrente dell'8 novembre 2006, nonché l'annullamento della decisione 19 dicembre 2005;

per quanto necessario, dichiarare l'inesistenza dell'intero periodo di prova per l'assunzione in servizio come funzionaria nonché di tutti gli atti prodotti in tali circostanze, e/o disporre l'annullamento di tutti gli atti preparatori e derivati o intesi a prolungare gli effetti del rapporto finale relativo al periodo di prova come funzionaria del 10 gennaio 2005, e segnatamente il rapporto cosiddetto intermedio dell'11 agosto 2004, la nota della sig.ra X del 13 aprile 2005 e l'atto di riassegnazione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) del 3 marzo 2005;

per quanto necessario, disporre il parziale annullamento del rapporto finale relativo al periodo di prova come agente temporaneo "ricerca" quale ultimato il 18 maggio 2004, relativamente ai commenti introdotti dal verificatore;

per quanto necessario, disporre l'annullamento della nota del direttore generale della DG ADMIN del 20 luglio 2005 recante rigetto della richiesta di assistenza della ricorrente dell'11 novembre 2004 sulla base dell'art. 24 dello Statuto;

constatare la responsabilità della Comunità europea determinata dall'insieme delle decisioni e degli atti impugnati e dal comportamento illegittimo della Commissione nei confronti della ricorrente;

concedere alla ricorrente, se del caso, un risarcimento per i danni subiti, per un importo pari ad EUR 2 500 000;

condannare la Commissione alle spese;

per quanto necessario, invitare la Commissione a partecipare ad una procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 7, n. 4, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente addebita alla Commissione colpe, omissioni e disfunzioni nella gestione del personale, le quali configurerebbero un comportamento illegittimo nei suoi riguardi tale da far sorgere la responsabilità della detta istituzione. Secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso uno sviamento di potere ed ha altresì violato varie forme prescritte ad substantiam, i diritti della difesa e l'obbligo di motivazione. Per di più, gli atti impugnati sarebbero viziati da manifesti errori di valutazione e violerebbero l'art. 26 dello Statuto nonché il regolamento n. 45/2001 1, il dovere di sollecitudine, il dovere di assistenza contemplato dall'art. 24 dello Statuto, ed i principi di vocazione alla carriera e di buona amministrazione. Inoltre, la ricorrente sarebbe stata vittima di molestie morali.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).