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Ricorso presentato il 10 aprile 2007 - Toronjo Benitez/Commissione

(Causa F- 33/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alberto Toronjo Benitez (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare l'illegittimità dell'art. 2 della decisione della Commissione relativa al procedimento di promozione dei dipendenti retribuiti con i fondi "Ricerca" del bilancio generale (sia nella sua versione 16 giugno 2004 sia in quella 20 luglio 2005, in prosieguo: la " prima decisione impugnata");

annullare la decisione della Commissione di sopprimere i 44,5 punti accumulati dal ricorrente in quanto agente temporaneo (in prosieguo: la "seconda decisione impugnata";

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, entrato in servizio alla Commissione il 16 gennaio 2000 come agente temporaneo destinato alla direzione generale (in prosieguo: la DG) "Ricerca", è stato nominato dipendente nell'ambito della detta DG dal 16 aprile 2004. Il 1° maggio 2005, è stato trasferito alla DG " Relex ". Con lettera 16 giugno 2006, è stato informato che i punti acquisiti come agente temporaneo erano stati soppressi, in applicazione della prima decisione impugnata, in quanto si era avvalso della mobilità su un posto ricompreso nella parte " Funzionamento" del bilancio generale prima dello scadere del termine di due anni dalla sua assunzione come dipendente in prova su un posto compreso nella parte "Ricerca" del detto bilancio.

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca, anzitutto, la violazione dei principi di certezza del diritto, di legittimità degli atti amministrativi e di tutela dei diritti quesiti, dal momento che il ritiro da parte dell'autorità avente il potere di nomina (APN) di una decisione illegittima costitutiva di diritti soggettivi deve verificarsi entro un termine ragionevole, ciò che non si sarebbe verificato con riguardo alla seconda decisione impugnata.

Il ricorrente, inoltre, fa valere che l'art. 2 della seconda decisione impugnata introduce una discriminazione nei confronti dei dipendenti retribuiti con i fondi "Ricerca" che chiedono di essere trasferiti precedentemente al decorso del termine di due anni dall'assunzione, in quanto tali dipendenti perdono i punti acquisiti in esito al trasferimento, mentre i funzionari trasferiti d'ufficio o che occupano posti considerati sensibili conservano i propri punti.

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