Language of document : ECLI:EU:F:2013:184

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

21 novembre 2013

Cause riunite F‑72/12 e F‑10/13

Josiane Roulet

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Retribuzione – Articolo 66 dello Statuto – Ex agente temporaneo di grado AD 12 – Assunzione in qualità di funzionario di grado AD 6 – Versamento della retribuzione equivalente a un funzionario di grado AD 12 – Errore manifesto – Ripetizione dell’indebito in forza dell’articolo 85 dello Statuto»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, secondo i quali, con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2012, registrato con il numero di ruolo F‑72/12, la sig.ra Roulet chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione europea, quale risulta da una nota del 20 dicembre 2011, di procedere alla ripetizione della somma di EUR 172 236,42 in applicazione dell’articolo 85 dello Statuto e, in subordine, di concederle il risarcimento dei danni subiti, e, con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2013, registrato con il numero di ruolo F‑10/13, la sig.ra Roulet chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione, del 28 marzo 2012, per la parte in cui reca rigetto della sua domanda di risarcimento del 13 gennaio 2012 e di condannare la Commissione a risarcirla a concorrenza di EUR 172 236,42, o in subordine di un importo inferiore, per i danni subiti.

Decisione:      I ricorsi nelle cause riunite F‑72/12 e F‑10/13 sono respinti. La sig.ra Roulet sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Manifesta irregolarità del versamento – Criteri

(Statuto dei funzionari, art. 85)

2.      Ricorso dei funzionari – Presupposti per la ricevibilità – Eccezione di litispendenza – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento identica, formulata nell’ambito di un precedente ricorso, dichiarata irricevibile – Insussistenza della litispendenza

1.      In caso di ripetizione dell’indebito, l’espressione «così evidente», che caratterizza l’irregolarità del versamento ai sensi dell’articolo 85, primo comma, dello Statuto, significa non tanto che il beneficiario di pagamenti indebiti è dispensato da ogni sforzo di riflessione o di controllo, quanto che tale restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non sfugge ad un funzionario normalmente diligente che si ritiene sia a conoscenza delle norme che disciplinano il suo trattamento. Inoltre, occorre tener conto, per ciascun caso di specie, della capacità del funzionario interessato di procedere alle verifiche necessarie. Gli elementi presi in considerazione dal giudice dell’Unione, al riguardo, si riferiscono in particolare al livello di responsabilità del funzionario, al suo grado e alla sua anzianità.

Peraltro, non è necessario che il funzionario o l’agente temporaneo interessato, nel rispetto dei doveri di diligenza a lui incombenti, possa determinare con precisione la portata dell’errore commesso dall’amministrazione. È sufficiente, a tal proposito, che egli nutra dubbi sulla fondatezza dei versamenti di cui trattasi perché sia obbligato a rivolgersi all’amministrazione affinché quest’ultima conduca le verifiche necessarie.

(v. punti 48‑50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 novembre 2002, Ronsse/Commissione, T‑205/01, punti 46 e 47; 29 settembre 2005, Thommes/Commissione, T‑195/03, punto 124

2.      Quando un ricorso presenta identità di parti, di oggetto e di motivi rispetto a un ricorso depositato in precedenza, esso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Qualora la domanda di risarcimento formulata nell’ambito di un primo ricorso sia stata dichiarata irricevibile perché presentata prematuramente, non si può ritenere che il Tribunale della funzione pubblica abbia esaurito la sua competenza quanto all’identica domanda di risarcimento presentata nell’ambito di un secondo ricorso.

(v. punti 86 e 87)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 19 settembre 2006, Vienne e a./Parlamento, F‑22/06, punto 12, e la giurisprudenza citata