Language of document : ECLI:EU:F:2014:245

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

13 novembre 2014

Causa F‑2/12

Emil Hristov

contro

Commissione europea
e
Agenzia europea per i medicinali (EMA)

«Funzione pubblica – Procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione – Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Procedura di selezione in due fasi – Preselezione in seno alla Commissione – Nomina da parte del consiglio di amministrazione dell’EMA – Obbligo per il consiglio di amministrazione dell’EMA di scegliere il direttore esecutivo tra i candidati selezionati dalla Commissione – Ricorso di annullamento – Composizione del comitato di preselezione – Cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione e di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA – Candidati membri del consiglio di amministrazione dell’EMA figuranti sull’elenco dei candidati selezionati dalla Commissione – Nomina del candidato membro del consiglio di amministrazione dell’EMA – Dovere di imparzialità – Violazione – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Danno morale separabile dell’illecito che giustifica l’annullamento – Prova – Insussistenza»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Hristov chiede, da una parte, l’annullamento di svariate decisioni adottate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di selezione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e della decisione del consiglio di amministrazione dell’EMA del 6 ottobre 2011 relativa alla nomina di tale direttore esecutivo e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno morale subito a seguito dell’adozione di tali decisioni.

Decisione:      La decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011, con la quale essa propone al consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine, è annullata. La decisione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali del 6 ottobre 2011, relativa alla nomina del direttore esecutivo, è annullata. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Commissione europea e l’Agenzia europea per i medicinali sopporteranno ciascuna le proprie spese e sono condannate a sopportare, ciascuna per metà, tutte le spese sostenute dal sig. Hristov.

Massime

1.      Funzionari – Reclutamento – Procedura di copertura di un posto di direttore di un’agenzia dell’Unione – Comitato di preselezione – Analogia con una commissione giudicatrice di concorso

(Orientamenti della Commissione relativi alla selezione e alla nomina dei direttori delle agenzie di regolazione, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni, punto 7)

2.      Funzionari – Reclutamento – Procedura di copertura di un posto di direttore – Comitato di preselezione – Principio di imparzialità – Composizione – Cumulo delle funzioni di membro del comitato e di membro dell’organo di nomina – Inammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, artt. 64‑67; Orientamenti della Commissione relativi alla selezione e alla nomina dei direttori delle agenzie di regolazione, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni)

3.      Funzionari – Reclutamento – Procedura di copertura di un posto di direttore di un’agenzia dell’Unione – Comitato di preselezione – Principio di imparzialità – Sindacato giurisdizionale

4.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di un elenco ristretto di candidati prescelti nell’ambito della procedura di copertura di un posto di direttore di un’agenzia dell’Unione – Annullamento della decisione di nomina

1.      In materia di concorsi, l’ampio potere discrezionale di cui è investita una commissione giudicatrice di concorso quanto alla determinazione delle modalità e del contenuto dettagliato delle prove orali alle quali sono soggetti i candidati dev’essere compensato da un’osservanza scrupolosa delle norme che disciplinano l’organizzazione di tali prove.

Inoltre, una commissione giudicatrice di concorso è tenuta a garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati, durante le prove orali, siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività.

Tali regole possono essere applicate a un comitato di preselezione nell’ambito della procedura di copertura di un posto di direttore di un’agenzia dell’Unione, dal momento che detto comitato persegue lo scopo, analogamente a una commissione giudicatrice di concorso, di scegliere i migliori candidati tra quelli che hanno sottoposto la propria candidatura e dispone di un ampio margine discrezionale nell’organizzazione delle prove di preselezione.

(v. punti 81‑83)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze Girardot/Commissione, T‑92/01, EU:T:2002:220, punto 24; Christensen/Commissione, T‑336/02, EU:T:2005:115, punto 38, e Pantoulis/Commissione, T‑290/03, EU:T:2005:316, punto 90

Tribunale della funzione pubblica: sentenza CG/BEI, F‑115/11, EU:F:2014:187, punto 60

2.      In un procedimento per la copertura di un posto di direttore di un’agenzia dell’Unione, spetta alla Commissione, in forza dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, garantire la buona organizzazione della prima fase del procedimento di selezione che si svolge dinanzi al comitato di preselezione. Ciò impone che tutti i membri del comitato di preselezione, designati dalla Commissione, possiedano l’indipendenza necessaria ad impedire che possa essere messa in dubbio la loro obiettività

Quanto alla questione di stabilire se una persona, che è nel contempo membro del comitato di preselezione, organo di proposta, e membro del consiglio di amministrazione dell’agenzia interessata, organo di decisione, rispetti il suo dovere di imparzialità alla luce delle competenze ben distinte del comitato di preselezione e del consiglio di amministrazione, va osservato che il comitato di preselezione esercita un’influenza determinante sull’elenco finale dei candidati proposti dalla Commissione al consiglio di amministrazione di detta agenzia. Analogamente, il membro del comitato di preselezione che è inoltre membro del consiglio di amministrazione potrà votare, nella riunione del consiglio di amministrazione, personalmente o attraverso il suo supplente, a favore della nomina di uno dei candidati prescelti dalla Commissione. Inoltre, il membro del consiglio di amministrazione può svolgere un ruolo particolarmente importante nel corso delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, indipendentemente dal fatto che eserciti o meno il suo diritto di voto, e in ogni caso è in contatto diretto con gli altri membri del consiglio di amministrazione.

Pertanto, il cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione con quelle di membro del consiglio di amministrazione è tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività della persona interessata da tale cumulo di funzioni e, di conseguenza, posto che ciascuno dei membri del comitato di preselezione deve possedere l’indipendenza necessaria perché l’obiettività del comitato di preselezione nel suo complesso non possa essere compromessa, il dovere di imparzialità del comitato di preselezione nel suo complesso è violato.

(v. punti 84 e 88‑92)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza CG/BEI, EU:F:2014:187, punto 61

3.      Spetta al Tribunale della funzione pubblica verificare se un comitato di preselezione sia costituito e funzioni regolarmente, nel rispetto, in particolare, del suo dovere di imparzialità, quale integrante una delle regole che presiedono ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso e, per analogia, ai lavori dei comitati di preselezione, e che sono soggette al sindacato del giudice dell’Unione.

(v. punto 86)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Meierhofer/Commissione, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, punto 62

4.      Nel caso di un procedimento per la di copertura di un posto di direttore di un’agenzia dell’Unione che si svolge in due fasi, nel quale l’organo di nomina può nominare come direttore solo uno dei candidati preselezionati e iscritti nell’elenco adottato con una decisione della Commissione, dopo l’annullamento di detta decisione della Commissione, occorre annullare la decisione di nomina di uno dei candidati iscritti nell’elenco.

(v. punto 101)