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Ricorso presentato il 21 febbraio 2006 - Vereecken / Commissione

(Causa F-17/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vereecken (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN), di rigetto del reclamo del ricorrente, adottata insieme alla decisione del APN 19 ottobre 2004 ed i fogli paga del mese di febbraio 2005 e seguenti in quanto recano modifica del grado del ricorrente al grado A*8, nonché le decisioni di attribuzione dei punti di merito, di priorità e di compensazione per l'aspettativa per motivi personali adottate dal APN;

indicare alla APN gli effetti derivanti dall'annullamento delle decisioni impugnate, e in particolare: i) la promozione del ricorrente al grado A*10 (ex A6) con effetto retroattivo al 2001, o perlomeno al 1º ottobre 2004, data della reintegrazione del ricorrente; ii) perlomeno, la promozione del ricorrente al grado A*9 con effetto dal 1ºottobre 2004; iii) l'attribuzione al ricorrente dei punti a cui ha diritto a partire dalla sua promozione, compresi i punti di merito, di priorità e di transizione per i REC 2003, 2004 e 2005;

condannare la convenuta a risarcire il danno economico subito dal ricorrente per non essere stato promosso al grado A*10 a partire dall'esercizio di promozione 2001 o perlomeno a partire dal 1º ottobre 2004, inclusi gli effetti sulla pensione;

condannare la convenuta risarcire il danno morale subito dal ricorrente per la mancata redazione dei rapporti informativi 1997-1999 e della redazione eccessivamente tardiva del rapporto informativo 1999-2001 e dei rapporti di evoluzione della carriera (REC) 2003 e 2004;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione del vecchio grado A7, è stato reintegrato, al 1º ottobre 2004, al grado A*8, in seguito ad un'aspettativa per motivi personali di tre anni.

Nel suo ricorso, egli invoca quattro motivi, di cui il primo è relativo alla mancata redazione colposa e alla redazione tardiva dei suoi rapporti informativi per il periodo 1997-1999 e 1999-2001 e dei suoi REC 2003 e 2004.

Nel secondo motivo, il ricorrente fa valere che la sua classificazione a grado A*8 all'esito della sua aspettativa per motivi personali è contraria all'art. 6 dello statuto. Tale decisione violerebbe anche il principio di equivalenza tra la vecchia la nuova struttura di carriere, nonché il principio della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento.

Nel terzo motivo, il ricorrente afferma di essere stato discriminato rispetto ai dipendenti in attività in quanto, poiché si trovava in aspettativa per motivi personali, egli non ha beneficiato delle misure transitorie che sono state applicate ai detti dipendenti in materia di promozione.

Infine, nel quarto motivo, il ricorrente contesta la mancata presa in considerazione dell'anzianità che egli ha acquisito prima e durante la sua aspettativa per motivi personali, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione dei suoi punti di compensazione, dei suoi punti di merito e di priorità. Egli ritiene di aver subito, in tal modo, un pregiudizio rispetto ai dipendenti distaccati.

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