Language of document : ECLI:EU:F:2013:79

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

18 giugno 2013

Causa F‑100/11

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione – Effettivo trasferimento nel luogo di assegnazione – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Spese di giustizia – Articolo 94 del regolamento di procedura»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del 22 dicembre 2010 con la quale la Commissione europea gli ha negato il beneficio dell’indennità giornaliera.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. Il sig. Marcuccio è condannato a corrispondere al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea la somma di EUR 2 000.

Massime

1.      Funzionari – Rimborso delle spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione – Carattere cumulativo

(Statuto dei funzionari, art. 20; allegato VII, art. 10)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie che il Tribunale della funzione pubblica ha dovuto sostenere a causa del ricorso ingiustificato di un funzionario

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 94)

1.      La concessione dell’indennità giornaliera è subordinata alla condizione dell’effettivo cambiamento di residenza per adempiere all’obbligo di residenza stabilito all’articolo 20 dello Statuto e alla condizione di sopportare le spese o gli inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi o di alloggiare provvisoriamente nel luogo della sede di servizio. Poiché tali due condizioni sono cumulative, l’indennità giornaliera non può, in particolare, essere concessa al funzionario che non comprovi di aver affrontato tali spese o inconvenienti.

(v. punto 27)

Riferimento:

Corte: 5 febbraio 1987, Mouzourakis/Parlamento, 280/85 (punti 9 e 12)

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1992, Benzler/Commissione, T‑63/91 (punti 20 e 21)

2.      Ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, se quest’ultimo ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

Si deve applicare tale disposizione nel caso di un ricorso manifestamente infondato e ingiustificato riguardante una decisione adottata più di nove anni e mezzo prima e già annullata dal detto Tribunale, avendo inoltre il ricorrente optato per la via contenziosa senza alcuna valida giustificazione.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi alla Corte, causa C‑617/11 P