Language of document : ECLI:EU:C:2018:904

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

14 novembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Adesione dei nuovi Stati membri – Repubblica di Croazia – Misure transitorie – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE – Distacco di lavoratori – Distacco di cittadini croati e di Stati terzi in Austria tramite un’impresa stabilita in Italia»

Nella causa C‑18/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 13 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2017, nel procedimento

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA,

Dragan Panic,

Ivan Arnautov,

Jakov Mandic,

Miroslav Brnjac,

Nicolai Dorassevitch,

Alen Mihovic

contro

Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen (relatore), M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Danieli & C. Officine Meccaniche SpA nonché per D. Panic, I. Arnautov, J. Mandic, M. Brnjac, N. Dorassevitch e A. Mihovic, da E. Oberhammer, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e D. Klebs, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Kellerbauer e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 e 57 TFUE, dell’allegato V, capitolo 2, paragrafi 2 e 12, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia (GU 2012, L 112, pag. 21; in prosieguo: l’«Atto di adesione della Croazia»), nonché della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

2        La domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia insorta tra la società italiana Danieli & C. Officine Meccaniche SpA (in prosieguo: la «Danieli»), e sei cittadini di nazionalità croata, russa e bielorussa, da un lato, e la Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale del servizio del lavoro di Leoben, Austria), amministrazione appartenente al Ministero federale del Lavoro, degli Affari sociali e della Tutela dei consumatori, in merito al distacco di tali lavoratori.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Atto di adesione della Croazia

3        L’articolo 18 dell’Atto di adesione della Croazia così recita:

«Le misure elencate nell’allegato V si applicano nei confronti della Croazia alle condizioni previste in tale allegato».

4        Nell’allegato V dell’Atto di adesione della Croazia, intitolato «Elenco di cui all’articolo 18 dell’atto di adesione: misure transitorie», figura il capitolo 2, rubricato «Libera circolazione delle persone», i cui paragrafi 1, 2 e 12 così recitano:

«1.      L’articolo 45 e l’articolo 56, primo comma, [TFUE] si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Croazia, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d’altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 13.

2.      In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 492/2011 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1)] e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data di adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l’accesso dei cittadini croati al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data di adesione.

(…)

12.      Per far fronte a gravi perturbazioni o al rischio di gravi perturbazioni in specifici settori sensibili di servizi dei mercati del lavoro della Germania e dell’Austria che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all’articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l’Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori croati, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all’articolo 56, primo comma, [TFUE], al fine di limitare, nell’ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Croazia, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un’attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L’elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

(…)

–        per l’Austria:

Settore       Codice NACE (*), salvo diversamente specificato

(…)

Costruzioni, incluse le attività collegate,

45.1‑45.4

Attività elencate nell’allegato della direttiva 96/71/CE

(…)

(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293, del 24.10.1990, pag. 1);

(…)

L’applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell’ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l’Austria e la Croazia, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione».

5        I codici NACE da 45.1 a 45.4 così recitano:

«– 45



Costruzioni


45.1


Preparazione del cantiere edile



45.11

Demolizione di edifici e sistemazione del terreno



45.12

Trivellazioni e perforazioni


45.2


Costruzione completa o parziale di edifici



45.21

Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile



45.22

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti e di edifici



45.23

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi



45.24

Costruzione di opere idrauliche



45.25

Altri lavori speciali di costruzione


45.3


Lavori di installazione



45.31

Installazione di impianti elettrici



45.32

Lavori di isolamento



45.33

Installazione di impianti idraulico‑sanitari



45.34

Altri lavori di installazione


45.4


Lavori di completamento degli edifici



45.41

Intonacatura

45.42

Posa in opera di infissi in legno o in metallo

45.43

Rivestimento di pavimenti e muri

45.44

Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

45.45

Altri lavori di completamento degli edifici».


45.42

Posa in opera di infissi in legno o in metallo

45.43

Rivestimento di pavimenti e muri

45.44

Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

45.45

Altri lavori di completamento degli edifici».

 La direttiva 96/71

6        L’articolo 1 della direttiva 96/71 così dispone:

«1.      La presente direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori, a norma del paragrafo 3, nel territorio di uno Stato membro.

(…)

3.      La presente direttiva si applica nella misura in cui le imprese di cui al paragrafo 1 adottino una delle misure transnazionali seguenti:

a)      distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia;

o

b)      distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un’impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia;

o

c)      distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la cessione temporanea di lavoratori, un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo cede temporaneamente.

4.      Le imprese stabilite in uno Stato membro non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro».

7        L’allegato alla direttiva 96/71 prevede quanto segue:

«Le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, comprendono tutte le attività del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

1)      scavo

2)      sistemazione

3)      costruzione

4)      montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

5)      assetto o attrezzatura

6)      trasformazione

7)      rinnovo

8)      riparazione

9)      smantellamento

10)      demolizione

11)      manutenzione

12)      manutenzione – lavori di pittura e di pulitura

13)      bonifica».

 Diritto austriaco

8        L’articolo 18 dell’Ausländerbeschäftigungsgesetz (legge relativa all’occupazione degli stranieri, BGBl. 218/1975), nel testo applicabile nel procedimento principale (BGBl. I, 72/2013; in prosieguo: l’«AuslBG»), così dispone:

«Stranieri distaccati da imprese

Requisisti per lo svolgimento dell’attività lavorativa; autorizzazione al distacco

(1)      Salvo disposizioni contrarie, gli stranieri impiegati nel territorio nazionale da un datore di lavoro straniero privo di sede operativa sul territorio federale devono disporre di un permesso di lavoro. Se tali lavori non superano i sei mesi, gli stranieri necessitano di un’autorizzazione al distacco che può essere rilasciata per un periodo massimo di quattro mesi.

(…)

(12)      Per gli stranieri distaccati in Austria da un’impresa con sede operativa in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo [(SEE)] ai fini del compimento di prestazioni di lavoro temporaneo, non sono necessari il permesso di lavoro né l’autorizzazione al distacco, qualora:

1.      essi risultino regolarmente autorizzati ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa nello Stato della sede dell’impresa per tutta la durata del distacco in Austria e siano legalmente occupati presso l’impresa che ne operi il distacco, e

2.      siano rispettate le condizioni salariali e lavorative austriache, a norma dell’articolo 7b, paragrafo 1, punti da 1 a 3, e paragrafo 2, dell’Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz [(legge sull’adeguamento del contratto di lavoro, BGBl. 459/1993)] nonché le norme vigenti in materia previdenziale.

L’Ufficio centrale federale di coordinamento per il controllo dell’occupazione illegale (Zentrale Koordinationsstelle des Bundes für die Kontrolle illegaler Beschäftigung) ai sensi dell’[AuslBG] e della legge sull’adeguamento del contratto di lavoro deve trasmettere immediatamente la comunicazione relativa all’occupazione dei cittadini stranieri distaccati ai sensi dell’articolo 7b, paragrafi 3 e 4, della legge sull’adeguamento del contratto di lavoro, al competente Ufficio regionale del servizio del lavoro. Entro il termine di due settimane a decorrere dalla ricezione della comunicazione, l’Ufficio regionale del lavoro deve confermare all’impresa e al datore di lavoro destinatario dei servizi di cui trattasi la sussistenza dei requisiti richiesti (attestazione di distacco nell’ambito dell’Unione) ovvero, in caso contrario, negare l’autorizzazione al distacco. Fermo restando l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 7b, paragrafi 3 e 4, della legge sull’adeguamento del contratto di lavoro, l’attività lavorativa può avere inizio, in presenza dei requisiti richiesti, anche in assenza dell’attestazione di distacco nell’ambito dell’Unione».

9        L’articolo 32a dell’AuslBG prevede quanto segue:

«Disposizioni transitorie relative all’allargamento dell’Unione europea

(1)      I cittadini degli Stati membri dell’Unione europei che, alla data del 1o gennaio 2007, hanno aderito all’Unione europea conformemente al Trattato [tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Estonia, la Repubblica Ellenica, la Repubblica Francese, l’Irlanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Gran Ducato del Lussemburgo, la Repubblica d’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania] relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea [(GU 2005, L 157, pag. 11)], beneficiano della libertà di circolazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, punto 1, unicamente a condizione di essere familiari di un cittadino di un altro Stato membro del SEE che benefici del diritto di soggiorno in virtù del diritto comunitario, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, punti da 1 a 3, del Niederlassungs- und Aufenthaltsgestetz (legge in materia di stabilimento e di soggiorno).

(…)

(11)      In virtù del Trattato [tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Estonia, la Repubblica Ellenica, la Repubblica Francese, l’Irlanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Gran Ducato del Lussemburgo, la Repubblica d’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania] relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea [(GU 2012, L 112, pag. 10)], i precedenti paragrafi da 1 a 9 si applicano, a decorrere dall’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, mutatis mutandis ai cittadini della Repubblica di Croazia e ai datori di lavoro con sede in Croazia».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      La Danieli accettava l’ordine da parte di un’impresa austriaca relativo alla realizzazione di un laminatoio in Austria, prevedendo di ricorrere, ai fini dell’esecuzione di tale ordine, segnatamente, a quattro lavoratori croati, ad un lavoratore russo e ad un lavoratore bielorusso.

11      La Danieli fa parte di un gruppo di società cui appartiene parimenti una società croata, la Danieli Systec d.o.o., datrice di lavoro dei quattro lavoratori croati, oltre ad un’altra società italiana, la Danieli Automation SpA, datrice di lavoro dei due lavoratori, russo e bielorusso.

12      Detti lavoratori croati venivano messi a disposizione della Danieli, pur restando dipendenti della società croata ed assicurati in Croazia. Quanto ai lavoratori russo e bielorusso, anch’essi venivano messi a disposizione della Danieli, restando peraltro dipendenti della Danieli Automation ed assicurati presso la previdenza sociale italiana nel periodo di impiego in Austria.

13      In data 18 gennaio 2016 la Danieli notificava, segnatamente ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 12, dell’AuslBG i dati relativi a tali lavoratori alla Zentrale Koordinationsstelle des Bundes für die Kontrolle illegaler Beschäftigung (Ufficio centrale federale di coordinamento per il controllo dell’occupazione illegale, Austria), facendo richiesta di rilascio dell’attestazione di distacco dei lavoratori medesimi nell’ambito dell’Unione.

14      Con successiva comunicazione la Danieli faceva presente di non essere il datore di lavoro di tale manodopera, la quale era stata invece posta a sua disposizione dalle menzionate due società, croata ed italiana, ai fini della realizzazione del progetto di costruzione di un laminatoio in Austria.

15      L’Ufficio regionale del lavoro di Leoben respingeva le richieste di rilascio dell’attestazione del distacco ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 12, dell’AuslBG e non autorizzava quindi il distacco dei lavoratori di cui trattasi.

16      I ricorsi proposti contro le decisioni di rigetto di dette richieste venivano respinti dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), il quale rilevava che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71 esige che «durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia». Orbene, un rapporto di tal genere difetterebbe nella specie, non essendo i lavoratori in questione dipendenti della Danieli.

17      La Danieli ed i lavoratori interessati impugnavano quindi le decisioni del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) con ricorso d’annullamento (Revision).

18      Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se gli articoli 56 e 57 TFUE, le disposizioni della direttiva [96/71], e i paragrafi 2 e 12 del capitolo 2 [intitolato “Libera circolazione delle persone”] dell’Allegato V dell’[Atto di adesione della di Croazia] debbano essere interpretati nel senso che [la Repubblica d’]Austria sia autorizzata a limitare il distacco di lavoratori occupati presso una società con sede in Croazia per effetto dell’imposizione del requisito del permesso di lavoro, laddove il distacco avvenga mediante cessione temporanea dei lavoratori medesimi ad una società con sede in Italia ai fini del compimento, per mezzo di quest’ultima società, di prestazioni di servizi in Austria e l’attività prestata dai lavoratori croati per la società italiana si limiti, nell’ambito della realizzazione di un laminatoio in Austria, a queste prestazioni, senza che tra la società italiana e i lavoratori in questione venga a crearsi alcun rapporto di lavoro.

2)      Se gli articoli 56 e 57 TFUE e la direttiva [96/71] debbano essere interpretati nel senso che [la Repubblica d’]Austria sia autorizzata a limitare il distacco di lavoratori di nazionalità russa e bielorussa impiegati presso una società con sede in Italia, per effetto dell’imposizione del requisito di un permesso di lavoro, laddove il distacco avvenga mediante cessione temporanea ad una seconda società con sede in Italia ai fini del compimento di prestazioni di servizi, tramite detta seconda società, in Austria e l’attività prestata dai lavoratori russi e bielorussi per la seconda società si limiti alla prestazione dei servizi di quest’ultima in Austria, senza che tra i lavoratori in questione e la seconda società venga a crearsi alcun rapporto di lavoro».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

19      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 56 e 57 TFUE, i paragrafi 2 e 12, del capitolo 2, dell’allegato V dell’Atto di adesione della Croazia nonché la direttiva 96/71 debbano essere interpretati nel senso che la Repubblica d’Austria possa legittimamente restringere, con l’introduzione del requisito del permesso di lavoro, il distacco di lavoratori croati dipendenti di un’impresa con sede in Croazia, laddove il distacco di tali lavoratori avvenga per effetto della loro messa a disposizione di un’impresa con sede in Italia, ai fini della fornitura, da parte di detta impresa italiana, di prestazioni di servizi in Austria e in assenza di un rapporto di lavoro tra tali lavoratori e l’impresa medesima.

20      Si deve rammentare, in limine, che nella situazione sottesa alla prima questione, la Danieli, impresa italiana, ha chiesto al competente Ufficio regionale del servizio del lavoro il rilascio dell’attestazione di distacco, senza permesso di lavoro, per i quattro lavoratori, messi a disposizione dall’impresa croata, lavoratori che essa intende destinare alla costruzione del laminatoio in Austria. La richiesta è stata respinta in base al rilievo che per detti lavoratori è richiesto il permesso di lavoro.

21      Sorge quindi la questione se il diritto dell’Unione osti al requisito dell’ottenimento del permesso di lavoro.

22      A tal riguardo si deve rilevare che un’impresa quale la Danieli, stabilita in uno Stato membro, nella specie la Repubblica italiana, che si propone di realizzare, a fronte di un corrispettivo, un laminatoio per conto di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, vale a dire l’Austria, fornisce un servizio ai sensi degli articoli 56 e 57 TFUE.

23      Orbene, ai sensi del paragrafo 1, del capitolo 2, dell’allegato V dell’Atto di adesione della Croazia «[l]’articolo 45 e l’articolo 56, primo comma, [TFUE] si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell’articolo 1 della direttiva [96/71], fra la Croazia, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d’altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 13».

24      Al fine di stabilire se tali disposizioni trovino eventualmente applicazione occorre verificare se la prestazione di servizi fornita dalla Danieli, laddove prevede il ricorso temporaneo a lavoratori croati messi a disposizione dell’impresa medesima da un’impresa croata, costituisca una prestazione di servizi che implichi la circolazione temporanea di lavoratori, di cui all’articolo 1, della direttiva 96/71, tra la Repubblica di Croazia, da un lato, ed uno Stato membro, ai sensi dell’allegato V, capitolo 2, paragrafo 1, dell’Atto di adesione della Croazia.

25      La direttiva 96/71 si applica, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3, lettera c), nel caso in cui un’impresa stabilita in uno Stato membro distacchi, nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale, in quanto impresa di lavoro temporaneo o in quanto impresa che effettui la messa a disposizione di lavoratori, un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di un altro Stato membro, purché durante il periodo di distacco sussista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa che effettui la messa a disposizione.

26      L’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71 può quindi trovare applicazione, in particolare, ad un’operazione, come quella che la Danieli intende realizzare nel procedimento principale, con cui un’impresa stabilita in un Stato membro distacchi, ai fini dell’esecuzione di un contratto di prestazione di servizi concluso con un’impresa situata in un altro Stato membro, dei lavoratori messi a sua disposizione da un’impresa stabilita in un terzo Stato membro, a condizione che tale operazione soddisfi i requisiti dettati dalla disposizione medesima.

27      Secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste un distacco di lavoratori per effetto della loro messa a disposizione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, qualora ricorrano tre condizioni. In primo luogo, la messa a disposizione di mano d’opera è una prestazione di servizi fornita dietro corrispettivo per la quale il lavoratore distaccato rimane alle dipendenze dell’impresa prestatrice, senza che venga concluso alcun contratto di lavoro con l’impresa utilizzatrice. In secondo luogo, tale messa a disposizione è caratterizzata dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l’oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall’impresa prestatrice. In terzo luogo, nell’ambito di tale messa a disposizione, il lavoratore svolge i propri compiti sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2015, Martin Meat, C‑586/13, EU:C:2015:405, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

28      In particolare, al fine di determinare se l’oggetto stesso della prestazione sia costituito dal distacco del lavoratore nello Stato membro ospitante, occorre tener conto, segnatamente, di qualunque elemento che indichi che il prestatore di servizi non debba farsi carico delle conseguenze di un’esecuzione non conforme della prestazione prevista dal contratto (sentenza del 18 giugno 2015, Martin Meat, C‑586/13, EU:C:2015:405, punto 35).

29      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 46 a 49 delle proprie conclusioni, l’operazione oggetto del procedimento principale, richiamata supra al punto 26, soddisfa tali condizioni.

30      In primo luogo, dagli atti di cui dispone la Corte emerge che i lavoratori croati interessati sono restati necessariamente legati da un rapporto di lavoro con l’impresa croata che ne ha operato, a fronte di un corrispettivo, il distacco presso la Danieli, senza che nessun contratto di lavoro sia stato concluso con detta impresa italiana.

31      In secondo luogo, dagli atti risulta parimenti che l’oggetto stesso della prestazione di servizi pattuita tra l’impresa croata e la Danieli è consistito nel procedere al distacco dei lavoratori croati in questione in Austria, ai fini dell’esecuzione del contratto di costruzione del laminatoio concluso con l’impresa austriaca, ove la Danieli restava unica responsabile dell’esecuzione del contratto medesimo.

32      In terzo luogo, è pacifico che, durante il loro distacco in Austria, i lavoratori croati messi a disposizione della Danieli dall’impresa croata dovevano assolvere i propri compiti sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice, vale a dire la Danieli.

33      Ne consegue che l’operazione oggetto del procedimento principale, implicando il trasferimento temporaneo di lavoratori croati messi a disposizione della Danieli da parte di un’impresa croata, costituisce la fornitura di una prestazione di servizi la quale implica una circolazione temporanea di lavoratori, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, tra la repubblica di Croazia, da un lato, ed uno Stato membro, dall’altro, ai sensi del capitolo 2, paragrafo 1, dell’allegato V dell’Atto di adesione della Croazia.

34      Orbene, tale messa a disposizione di mano d’opera ricade parimenti nella sfera d’applicazione dell’allegato V, capitolo 2, paragrafo 2, dell’Atto di adesione della Croazia, a termini del quale, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento n. 492/2011 e sino alla fine del periodo di due anni successivo alla data di adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, volte a disciplinare l’accesso dei cittadini croati al proprio mercato del lavoro. Infatti, escludere la messa a disposizione temporanea di mano d’opera dalla sfera di applicazione dell’allegato V, capitolo 2, paragrafo 2, dell’Atto di adesione della Croazia rischierebbe di privare tale disposizione di gran parte del proprio effetto utile (v., per analogia, sentenza del 10 febbraio 2011, Vicoplus e a., da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punto 35).

35      Per contro, tale messa a disposizione di mano d’opera non ricade nell’ambito del paragrafo 12, del capitolo 2, dell’allegato V dell’Atto di adesione della Croazia laddove, come sostenuto dalla Danieli e dalla Commissione, risulti che la costruzione del laminatoio oggetto del procedimento principale implichi unicamente operazioni di assemblaggio, d’installazione e di messa in opera di un macchinario industriale in una struttura esistente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Operazioni di tal genere non rientrano, infatti, tra quelle contemplate, quanto alla Repubblica d’Austria, dalle deroghe applicabili ai settori rubricati «Costruzioni, incluse le attività collegate» e identificati dai codici NACE da 45.1 a 45.4.

36      Nella specie, si deve rilevare che una normativa di uno Stato membro la quale, durante il periodo transitorio previsto all’allegato V, capitolo 2, paragrafo 2, dell’Atto di adesione della Croazia, continui a subordinare il distacco, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, di cittadini croati sul territorio dello Stato medesimo all’ottenimento di un permesso di lavoro è compatibile, in quanto misura volta a disciplinare l’accesso dei cittadini croati al mercato del lavoro dello Stato medesimo ai sensi dell’allegato V, capitolo 2, paragrafo 2, dell’Atto di adesione della Croazia, con gli articoli 56 e 57 TFUE (v., per analogia, sentenza del 10 febbraio 2011, Vicoplus e a., da C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64, punti 32 e 33).

37      Orbene, la normativa oggetto del procedimento principale risponde a tutte le condizioni indicate al punto precedente.

38      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 56 e 57 TFUE, nonché l’allegato V, capitolo 2, paragrafo 2, dell’Atto di adesione della Croazia devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro può legittimamente restringere, per mezzo dell’imposizione del permesso di lavoro, il distacco di lavoratori croati dipendenti di un’impresa con sede in Croazia, laddove il distacco abbia luogo per mezzo della loro messa a disposizione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi da parte di quest’ultima impresa nel primo Stato membro.

 Sulla seconda questione

39      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 56 e 57 TFUE debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro possa legittimamente esigere che i cittadini di uno Stato terzo, messi a disposizione di un’impresa stabilita in un altro Stato membro da un’altra impresa anch’essa stabilita in questo altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi nel primo Stato membro, dispongano di un permesso di lavoro.

40      Secondo ben consolidata giurisprudenza della Corte, l’attività consistente, per un’impresa, nel fornire, contro corrispettivo, manodopera che rimane dipendente dell’impresa stessa, senza che nessun contratto di lavoro sia stipulato con l’utilizzatore, costituisce un’attività professionale che possiede le caratteristiche indicate dall’articolo 57, primo comma, TFUE, e dev’essere pertanto qualificata come servizio ai sensi di detta disposizione (sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 37).

41      Per quanto attiene al procedimento principale, il servizio di messa a disposizione di manodopera è fornito da un’impresa stabilita in Italia ad un’impresa utilizzatrice stabilita nello Stato membro medesimo la quale, tuttavia, utilizza tale manodopera unicamente in Austria ai fini dell’esecuzione della propria prestazione di servizi.

42      Atteso che le disposizioni dell’articolo 56 TFUE devono trovare applicazione in tutti i casi in cui un prestatore di servizi offra i propri servizi sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, indipendentemente dal luogo in cui siano stabiliti i destinatari dei servizi medesimi (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 1991, Commissione/Francia, C‑154/89, EU:C:1991:76, punto 10), si deve rilevare che un servizio di messa a disposizione di manodopera tra due imprese stabilite nello stesso Stato membro, quando tale servizio sia fornito sul territorio di uno Stato membro differente da quello in cui è stabilita l’impresa utilizzatrice, ricade nella sfera d’applicazione degli articoli 56 e 57 TFUE.

43      La circostanza che la messa a disposizione della manodopera oggetto del procedimento principale riguardi lavoratori cittadini di Stati terzi è irrilevante al riguardo (sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 39).

44      Per quanto attiene al distacco di lavoratori di uno Stato terzo da parte di un’impresa prestatrice di servizi stabilita in uno Stato membro dell’Unione, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che una normativa nazionale che subordini al rilascio di un’autorizzazione amministrativa l’esercizio di prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di un’impresa avente sede in un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE (sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 45).

45      Orbene, ciò è quanto si verifica, per effetto della normativa in esame nel procedimento principale, nel caso di una prestazione transfrontaliera consistente nella messa a disposizione, in Austria, di manodopera proveniente da Stati terzi.

46      Tuttavia, una normativa nazionale che rientri in un settore non ancora armonizzato a livello dell’Unione e che si applichi indistintamente a tutte le persone o le imprese esercenti un’attività nel territorio dello Stato membro interessato può essere giustificata, nonostante i suoi effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi, qualora risponda a ragioni imperative d’interesse generale, qualora tale interesse non sia già tutelato da norme cui il prestatore sia soggetto nello Stato membro in cui risiede, purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 48).

47      La materia relativa al distacco di lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri non è attualmente armonizzata a livello dell’Unione. In tale contesto, occorre pertanto esaminare se le restrizioni alla libera prestazione dei servizi derivanti dalla normativa oggetto del procedimento principale appaiano giustificate da un obiettivo d’interesse generale e se, eventualmente, siano necessarie per il conseguimento effettivo di tale obiettivo con i mezzi adeguati (sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 49).

48      A tal riguardo, si deve ricordare che, sebbene lo scopo di evitare turbative del mercato del lavoro costituisca senza dubbio un motivo imperativo di interesse generale, i lavoratori alle dipendenze di un’impresa stabilita in uno Stato membro che vengono distaccati in un altro Stato membro per ivi effettuare una prestazione di servizi non intendono tuttavia accedere al mercato del lavoro di questo secondo Stato, in quanto fanno ritorno nel loro paese d’origine o di residenza dopo aver svolto i propri compiti (sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 51).

49      Orbene, il mantenimento, a titolo permanente, da parte di uno Stato membro dell’esigenza di un permesso di lavoro per i cittadini di Stati terzi messi a disposizione di un’impresa stabilita in tale Stato da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo consistente nell’evitare turbative sul mercato del lavoro (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 56).

50      A tal riguardo, l’obbligo imposto ad un’impresa prestatrice di servizi di fornire alle autorità austriache le indicazioni che attestino la regolarità della situazione dei lavoratori interessati, segnatamente in termini di residenza, di permesso di lavoro e di copertura assicurativa, nello Stato membro in cui essi lavorano per l’impresa stessa, offrirebbe alle autorità medesime, in maniera meno restrittiva e parimenti efficace rispetto al requisito relativo al permesso di lavoro oggetto del procedimento principale, garanzie relative alla regolarità della situazione di quei lavoratori e al fatto che essi esercitino la loro attività principale nello Stato membro in cui ha sede l’impresa prestatrice di servizi (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 57).

51      Un obbligo di tal genere potrebbe consistere in una mera previa dichiarazione che consentirebbe alle autorità austriache di controllare i dati forniti e di adottare le misure necessarie in caso di irregolarità della situazione dei lavoratori interessati. Tale obbligo potrebbe inoltre assumere la forma di una succinta trasmissione dei documenti richiesti, in particolare qualora la durata del distacco non consentisse di esercitare il controllo in modo efficace (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 58).

52      Parimenti, l’obbligo imposto ad un’impresa prestatrice di servizi di segnalare preventivamente alle autorità austriache la presenza di uno o più lavoratori dipendenti distaccati, la durata prevista di tale presenza e la o le prestazioni di servizi che giustifichino il distacco costituirebbe una misura altrettanto efficace e meno restrittiva rispetto al requisito del permesso di lavoro oggetto del procedimento principale. Essa sarebbe tale da consentire alle autorità medesime di controllare il rispetto della normativa nazionale durante il periodo del distacco, tenendo conto degli obblighi ai quali tale impresa è già soggetta per effetto delle norme di diritto del lavoro vigenti nello Stato membro di origine. Unitamente alle indicazioni fornite dall’impresa stessa con riguardo alla situazione dei lavoratori interessati, indicate supra al punto 50, tale obbligo consentirebbe alle autorità stesse di adottare, eventualmente, le misure necessarie al termine del periodo di distacco (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, punto 59).

53      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può legittimamente esigere che i cittadini di Stati terzi, messi a disposizione di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, da un’impresa anch’essa stabilita in quest’altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi nel primo Stato membro, dispongano di un permesso di lavoro.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 56 e 57 TFUE, nonché il capitolo 2, paragrafo 2, dell’allegato V dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro può legittimamente restringere, per mezzo dell’imposizione del permesso di lavoro, il distacco di lavoratori croati dipendenti di un’impresa con sede in Croazia, laddove il distacco abbia luogo per mezzo della loro messa a disposizione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi da parte di quest’ultima impresa nel primo Stato membro.

2)      Gli articoli 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può legittimamente esigere che i cittadini di Stati terzi, messi a disposizione di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, da un’impresa anch’essa stabilita in quest’altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi nel primo Stato membro, dispongano di un permesso di lavoro.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.