Language of document : ECLI:EU:C:2020:277

ORDINANZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

8 aprile 2020 (*)

«Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Domanda di provvedimenti provvisori – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Indipendenza dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)»

Nella causa C‑791/19 R,

avente ad oggetto la domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE e dell’articolo 160, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, proposta il 23 gennaio 2020,

Commissione europea, rappresentata da K. Banks, H. Krämer e S.L. Kalėda, in qualità di agenti,

richiedente,

sostenuta da:

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

Regno di Danimarca, rappresentato da M. Wolff, in qualità di agente;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

Repubblica di Finlandia, rappresentata da M. Pere, in qualità di agente;

Regno di Svezia, rappresentato da A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg e H. Eklinder, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, D. Kupczak, S. Żyrek, A. Dalkowska e A. Gołaszewska, in qualità di agenti,

resistente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente, J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, S. Rodin e P.G. Xuereb, presidenti di sezione, E. Juhász, C. Toader, D. Šváby, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, N. Piçarra e N. Wahl, giudici,

sentito l’avvocato generale E. Tanchev,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua domanda di provvedimenti provvisori, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

–        ingiungere alla Repubblica di Polonia, in attesa della sentenza della Corte che statuisca nel merito:

–        di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, punto 5, dell’articolo 27 e dell’articolo 73, paragrafo 1, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), che costituisce il fondamento della competenza dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione disciplinare») a statuire, sia in primo grado sia in appello, nelle cause disciplinari relative a giudici;

–        di astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare a un collegio giudicante che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, in particolare, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18; in prosieguo: la «sentenza A.K.», EU:C:2019:982), e

–        di comunicare alla Commissione, entro un mese dalla notifica dell’ordinanza che ingiunge i provvedimenti provvisori richiesti, tutte le misure che avrà adottato per conformarsi pienamente a detta ordinanza;

–        condannare la Repubblica di Polonia alle spese di causa.

2        Peraltro, la Commissione fa presente che essa si riserva il diritto di presentare una domanda complementare diretta a che sia ingiunto il pagamento di una penalità qualora dalle informazioni notificate alla Commissione discendesse mai che la Repubblica di Polonia non rispetta pienamente i provvedimenti provvisori ordinati a seguito della sua domanda di provvedimenti provvisori.

3        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione il 25 ottobre 2019 (in prosieguo: il «ricorso per inadempimento»), diretto a far dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:

–        ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE:

–        permettendo che il contenuto delle decisioni giudiziarie possa essere qualificato come illecito disciplinare riguardante i giudici degli organi giurisdizionali ordinari [articolo 107, paragrafo 1, dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz U. n. 98, posizione 1070), come modificata (Dz. U. del 2019, posizione 1495) (in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari»), e articolo 97, paragrafi 1 e 3, della legge sulla Corte suprema];

–        non garantendo l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare, cui spetta il controllo delle decisioni emesse nei procedimenti disciplinari contro i giudici [articolo 3, punto 5, articolo 27 e articolo 73, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, in combinato disposto con l’articolo 9 bis dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. n. 126, posizione 714), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3) (in prosieguo: la «legge sulla KRS»)];

–        conferendo al presidente della Sezione disciplinare il potere discrezionale di designare il giudice disciplinare competente in primo grado nelle cause relative ai giudici degli organi giurisdizionali ordinari (articolo 110, paragrafo 3, e articolo 114, paragrafo 7, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) e, pertanto, non garantendo che i procedimenti disciplinari siano esaminati da un giudice «costituito per legge», e

–        conferendo al Ministro della Giustizia il potere di nominare un delegato alla disciplina del Ministro della Giustizia (articolo 112 b della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) e, pertanto, non garantendo che le cause disciplinari nei confronti dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari siano esaminate entro un termine ragionevole, nonché prevedendo che gli atti connessi alla designazione di un difensore e all’assunzione a carico della difesa da parte di quest’ultimo non abbiano effetto sospensivo sullo svolgimento del procedimento disciplinare (articolo 113 a della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) e che il giudice disciplinare conduca il procedimento anche in caso di assenza giustificata del giudice coinvolto, informato al riguardo, o del suo difensore (articolo 115 a, paragrafo 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), e, pertanto, non garantendo i diritti della difesa dei giudici coinvolti degli organi giurisdizionali ordinari;

–        in forza dell’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, consentendo che il diritto degli organi giurisdizionali di sottoporre alla Corte domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità di avviare un procedimento disciplinare.

4        In applicazione dell’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la vicepresidente della Corte ha deferito la presente domanda alla Corte, che, tenuto conto dell’importanza di tale causa, ha attribuito quest’ultima, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, di detto regolamento, alla Grande Sezione.

5        Il 9 marzo 2020, le osservazioni orali delle parti sono state sentite nel corso di un’udienza tenutasi dinanzi alla Grande Sezione.

 Contesto normativo

 Legge sulla Corte suprema

6        La legge sulla Corte suprema, entrata in vigore il 3 aprile 2018, ha istituito, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), due nuove sezioni, tra le quali la Sezione disciplinare, di cui all’articolo 3, punto 5, di tale legge.

7        L’articolo 20 di detta legge prevede quanto segue:

«Per quanto concerne la Sezione disciplinare e i giudici che la compongono, i poteri del primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] come definiti:

–        all’articolo 14, paragrafo 1, punti 1, 4 e 7, all’articolo 31, paragrafo 1, all’articolo 35, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 6, all’articolo 40, paragrafi 1 e 4, e all’articolo 51, paragrafi 7 e 14, sono esercitati dal presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che dirige i lavori della Sezione disciplinare;

–        all’articolo 14, paragrafo 1, punto 2, e all’articolo 55, paragrafo 3, seconda frase, sono esercitati dal primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], di concerto con il presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che dirige i lavori della Sezione disciplinare».

8        Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della stessa legge:

«Rientrano nella competenza della Sezione disciplinare le seguenti controversie:

1)      disciplinari:

a)      concernenti i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)],

b)      esaminate dal [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], in relazione ai procedimenti disciplinari avviati in forza delle seguenti leggi:

(...)

–        legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari del 27 luglio 2001,

(...)

2)      in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale relative a giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)];

3)      in materia di pensionamento obbligatorio di giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

9        L’articolo 73, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema così dispone:

«I giudici disciplinari nelle cause disciplinari relative a giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] sono:

1)      in primo grado: il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], riunito in collegio composto da due giudici della Sezione disciplinare e da un giurato del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)];

2)      in grado d’appello: il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], riunito in collegio composto da tre giudici della Sezione disciplinare e da due giurati del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)».

10      L’articolo 97 di tale legge è così formulato:

«1.      Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], qualora constati una violazione manifesta delle norme in sede di esame di una causa – indipendentemente dalle sue altre prerogative – invia all’organo giurisdizionale interessato un accertamento di errore. Prima di inviare l’accertamento di errore, esso è tenuto ad informare il giudice o i giudici facenti parte del collegio giudicante della possibilità di presentare spiegazioni scritte entro un termine di 7 giorni. L’individuazione e la constatazione di un errore non incidono sull’esito della causa.

(...)

3.      Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], quando invia un accertamento di errore, può formulare una richiesta di esame di una causa disciplinare dinanzi a un giudice disciplinare. Il giudice disciplinare di primo grado è il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

 Legge sullorganizzazione degli organi giurisdizionali ordinari

11      L’articolo 107, paragrafo 1, della legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari stabilisce:

«I giudici rispondono, a livello disciplinare, di inadempienze professionali (illeciti disciplinari), compresi i casi di:

1)      violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge

(...)

5)      lesione della dignità della funzione».

12      L’articolo 110, paragrafi 1 e 3, di tale legge è così formulato:

«1. Nell’ambito delle cause disciplinari a carico dei giudici, sono chiamati a pronunciarsi:

1)      in primo grado

a)      i tribunali disciplinari presso le corti d’appello, in collegio composto da tre giudici,

b)      il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], riunito in collegio composto da due giudici della Sezione disciplinare e da un giurato del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nelle cause concernenti illeciti disciplinari integranti reati dolosi per i quali vige l’obbligatorietà dell’azione penale o reati tributari dolosi, o nelle cause nell’ambito delle quali il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] ha presentato una richiesta di esame della controversia disciplinare nell’ambito di un accertamento di errore;

2)      in grado d’appello: il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], riunito in collegio composto da due giudici della Sezione disciplinare e da un giurato del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

(...)

3.      Il giudice disciplinare nel cui distretto esercita le sue funzioni il giudice oggetto del procedimento disciplinare non è legittimato a conoscere delle cause di cui al paragrafo 1, punto 1, lettera a). Il giudice disciplinare competente a conoscere della causa è designato dal presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che dirige i lavori della Sezione disciplinare su richiesta del delegato alla disciplina».

 Legge sulla KRS

13      Ai sensi dell’articolo 9 bis della legge sulla KRS:

«1. Il Sejm [(Dieta)] elegge, tra i giudici del Sąd Najwyższy [(Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari, 15 membri della Krajowa Rada Sądownictwa [(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia)] per un mandato congiunto della durata di quattro anni.

2.      Nel procedere all’elezione di cui al paragrafo 1, la Dieta tiene conto, per quanto possibile, della necessità che, in seno al [Consiglio nazionale della magistratura], siano rappresentati giudici provenienti da differenti tipologie e livelli di giurisdizione.

3.      Il mandato congiunto dei nuovi membri del [Consiglio nazionale della magistratura], eletti tra i giudici, decorre dal giorno successivo alla loro elezione. I membri uscenti del [Consiglio nazionale della magistratura] esercitano le loro funzioni sino al giorno in cui ha inizio il mandato congiunto dei nuovi membri del [Consiglio nazionale della magistratura]».

14      La disposizione transitoria contenuta all’articolo 6 della legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi, entrata in vigore il 17 gennaio 2018, prevede quanto segue:

«Il mandato dei membri del [Consiglio nazionale della magistratura] di cui all’articolo 187, paragrafo 1, punto 2, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [(Costituzione della Repubblica di Polonia)], eletti in forza delle disposizioni vigenti, si protrae sino al giorno precedente l’inizio del mandato dei nuovi membri del [Consiglio nazionale della magistratura], ma non eccede i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che esso sia precedentemente cessato per scadenza del mandato».

 Procedimento precontenzioso

15      Ritenendo che la Repubblica di Polonia, adottando il nuovo regime disciplinare dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari, fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, il 3 aprile 2019 la Commissione ha inviato una lettera di diffida a tale Stato membro. Quest’ultimo ha risposto con una lettera del 1° giugno 2019, nella quale ha negato qualsiasi violazione del diritto dell’Unione.

16      Il 17 luglio 2019 la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale ha ribadito che tale regime violava le suddette disposizioni del diritto dell’Unione. Di conseguenza, tale istituzione ha invitato la Repubblica di Polonia ad adottare le misure necessarie per conformarsi a detto parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione. Tale Stato membro ha risposto a tale invito con lettera del 17 settembre 2019, nella quale ha sostenuto che le censure formulate dalla Commissione nel parere motivato non erano fondate e ha concluso per l’archiviazione del procedimento.

17      Non convinta da tale risposta, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso per inadempimento.

 Elementi successivi alla presentazione del ricorso per inadempimento

 La sentenza A.K.

18      Al punto 2 del dispositivo della sentenza A.K., la Corte ha dichiarato quanto segue:

«L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [(GU 2000, L 303, pag. 16)], devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, ai sensi della prima di tali disposizioni. Ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare, rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organo come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema).»

 Le sentenze del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza A.K.

 La sentenza del 5 dicembre 2019

19      Nella sua sentenza del 5 dicembre 2019, il Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Corte suprema – Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), pronunciandosi nella controversia che ha dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑585/18, ha dichiarato che il Consiglio nazionale della magistratura (in prosieguo: la «KRS») non è, nella sua attuale composizione, un organo imparziale e indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo.

20      Parimenti, tale giudice ha dichiarato che la Sezione disciplinare non può essere considerata un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia. Per giungere a tale conclusione, la Commissione si è basata, in sostanza, sui seguenti elementi:

–        la Sezione disciplinare, creata ad hoc, è competente in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale per quanto riguarda i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nonché di collocamento a riposo di tali giudici, mentre dette materie rientravano fino a quel momento nella competenza degli organi giurisdizionali ordinari nonché della Sezione per il lavoro, la previdenza sociale e le questioni pubbliche del Sąd Najwyższy (Corte suprema), ora Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale);

–        la Sezione disciplinare può essere composta solo da nuovi giudici scelti dalla KRS, la quale non è un organo indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo;

–        tutti i giudici nominati a far parte della Sezione disciplinare hanno legami molto marcati con il potere legislativo o esecutivo, il che può suscitare dubbi oggettivi nei singoli quanto al rispetto incondizionato del diritto ad un giudice indipendente e imparziale;

–        le condizioni del concorso per la nomina di giudici alla Sezione disciplinare sono state modificate nel corso del procedimento, e la possibilità per un candidato di contestare una decisione della KRS è stata limitata;

–        il cambiamento delle modalità di selezione dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) elimina qualsiasi partecipazione e ruolo di tale organo giurisdizionale nella procedura di nomina dei giudici;

–        la Sezione disciplinare beneficia, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), di un’ampia autonomia e di uno status specifico in quanto giudice speciale, e il suo collegamento con la struttura del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è soltanto di facciata;

–        a partire dalla sua creazione, la Sezione disciplinare ha orientato la sua attività verso azioni dirette al ritiro delle questioni pregiudiziali sfociate nella sentenza A.K., e

–        la natura dei procedimenti disciplinari condotti dalla Sezione disciplinare evidenzia che un giudice può ormai vedersi contestare un illecito professionale a causa dell’adozione di una decisione giurisdizionale, mentre ciò non avveniva in precedenza.

 Le sentenze del 15 gennaio 2020

21      Nelle sentenze del 15 gennaio 2020, il Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Corte suprema – Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), pronunciandosi nelle controversie che hanno dato luogo alle questioni pregiudiziali nelle cause C‑624/18 e C‑625/18, ha parimenti dichiarato che la Sezione disciplinare non è un giudice indipendente e imparziale, tenuto conto delle condizioni della sua creazione, della portata dei suoi poteri, della sua composizione nonché del coinvolgimento della KRS nella sua costituzione.

 Attività della Sezione disciplinare a partire dalla pronuncia delle sentenze del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza A.K.

22      Il 10 dicembre 2019 la prima presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha pubblicato una dichiarazione nella quale affermava che il proseguimento delle attività della Sezione disciplinare avrebbe costituito una minaccia grave per la stabilità dell’ordinamento giuridico polacco. Di conseguenza, essa invitava i suoi membri ad astenersi da qualsiasi attività giudiziaria.

23      Lo stesso giorno, in risposta a tale dichiarazione, il Presidente della Sezione disciplinare ha affermato, in particolare, che la sentenza del 5 dicembre 2019 del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non incideva sul funzionamento di tale sezione, poiché detta sentenza era stata pronunciata in un contesto di fatto specifico. Egli aggiungeva che detta sezione avrebbe continuato ad esercitare le funzioni giurisdizionali conferitele dagli organi costituzionali della Repubblica di Polonia.

24      Il 13 dicembre 2019 otto membri della Sezione disciplinare hanno reso nota la loro posizione sulla dichiarazione della prima presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), sottolineando, in primo luogo, che l’imparzialità e l’indipendenza della Sezione disciplinare non erano state rimesse in discussione dalla sentenza A.K., in secondo luogo, che la sentenza del 5 dicembre 2019 del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non produceva alcun effetto giuridico nelle cause diverse da quella su cui essa verteva e non aveva alcuna incidenza sulle disposizioni di legge in vigore, e, in terzo luogo, che il postulato secondo il quale la Sezione disciplinare doveva sospendere la sua attività giudiziaria per conformarsi a quest’ultima sentenza era privo di qualsiasi fondamento razionale.

 Sulla domanda di provvedimenti provvisori

 Sulla ricevibilità

25      La Repubblica di Polonia sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla Commissione è manifestamente irricevibile.

26      In primo luogo, la Repubblica di Polonia afferma che i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione tendono alla sospensione dell’attività di una delle sezioni di un organo costituzionale di tale Stato membro, ossia il Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonché ad intervenire nell’organizzazione interna di tale organo giurisdizionale, il che costituirebbe un’inammissibile ingerenza nelle strutture costituzionale e giurisdizionale polacche. Infatti, né la stessa Unione europea né alcuna delle sue istituzioni, ivi compresa la Corte, sarebbero competenti ad intervenire su questioni legate al regime politico dei diversi Stati membri, alle competenze dei diversi organi costituzionali di tali Stati e all’organizzazione interna di tali organi. Pertanto, la Corte sarebbe manifestamente incompetente ad adottare i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione.

27      Tale valutazione sarebbe confermata dal fatto che la Corte non ha mai adottato provvedimenti provvisori del tipo di quelli oggetto della presente domanda, mentre, a più riprese, la Commissione ha adito la Corte con ricorsi contro alcuni Stati membri a seguito della violazione di vari obblighi derivanti dalla loro adesione all’Unione, e che gli inadempimenti in questione in tali ricorsi potevano, in linea generale, essere imputati ad un organo preciso dello Stato membro interessato.

28      All’udienza, la Commissione ha sostenuto che le disposizioni nazionali di cui essa chiede la sospensione (in prosieguo: le «disposizioni nazionali controverse») rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché esse possono essere oggetto dei provvedimenti provvisori richiesti.

29      A tal riguardo, occorre sottolineare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny zastępowany przez Prokurature Kraiowa (Regime disciplinare concernente i magistrati), C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

30      In forza di tale disposizione, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori [sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny zastępowany przez Prokurator Krajową (Regime disciplinare concernente i magistrati), C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

31      Ne consegue che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, garantire che gli organi facenti parte, in quanto «organo giurisdizionale», nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

32      L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di tale diritto [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

33      Orbene, affinché sia garantita tale tutela, è di primaria importanza preservare l’indipendenza di detti organi, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].

34      In tale contesto, la Corte ha dichiarato che il requisito di indipendenza dei giudici impone, in particolare, che le regole relative al regime disciplinare di coloro che svolgono una funzione giurisdizionale offrano le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un regime siffatto come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. In tal senso, l’emanazione di norme che definiscano, segnatamente, sia i comportamenti che integrano illeciti disciplinari sia le sanzioni concretamente applicabili, che prevedano l’intervento di un organo indipendente conformemente a una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa, e che sanciscano la possibilità di contestare in sede giurisdizionale le decisioni degli organi disciplinari costituisce un insieme di garanzie essenziali ai fini della salvaguardia dell’indipendenza del potere giudiziario [sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 77 e giurisprudenza ivi citata].

35      Spetta quindi a ciascuno Stato membro, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, garantire che il regime disciplinare applicabile ai giudici degli organi giurisdizionali nazionali facenti parte del rispettivo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione rispetti il principio di indipendenza dei giudici, in particolare garantendo che le decisioni emesse nell’ambito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei giudici di detti organi giurisdizionali siano controllate da un organo che soddisfi a sua volta le garanzie inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quella di indipendenza.

36      In tali circostanze, la Corte è competente, nell’ambito di un ricorso per inadempimento diretto a contestare la compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE delle disposizioni nazionali relative al regime disciplinare applicabile ai giudici degli organi giurisdizionali chiamati a statuire su questioni rientranti nel diritto dell’Unione, in particolare delle disposizioni concernenti l’organo incaricato di statuire nelle cause disciplinari riguardanti tali giudici, a ordinare, ai sensi dell’articolo 279 TFUE, provvedimenti provvisori diretti alla sospensione dell’applicazione di tali disposizioni.

37      Nel caso di specie, è pacifico che alla Sezione disciplinare è stata attribuita, dalle disposizioni nazionali controverse, la competenza a statuire nelle cause disciplinari relative ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari.

38      È altresì pacifico che sia il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sia gli organi giurisdizionali ordinari, in quanto possono conoscere di questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione, rientrano, in quanto «organi giurisdizionali», nel senso definito da tale diritto, nel sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati da detto diritto, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

39      Peraltro, come risulta dal punto 3 della presente ordinanza, il ricorso per inadempimento verte, in particolare, sulla compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE delle disposizioni nazionali relative al regime disciplinare applicabile ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari, in particolare di quelle che riguardano la Sezione disciplinare.

40      Infine, come risulta dal punto 1 della presente ordinanza, la domanda di provvedimenti provvisori in esame è diretta, in particolare, alla sospensione dell’applicazione di queste ultime disposizioni, in attesa della sentenza della Corte che statuisca nel merito (in prosieguo: la «sentenza definitiva»).

41      Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, la Corte è competente ad adottare provvedimenti provvisori del tipo di quelli richiesti dalla Commissione.

42      La circostanza, invocata dalla Repubblica di Polonia, secondo la quale la Corte non avrebbe finora adottato alcun provvedimento provvisorio di tale natura non è idonea a rimettere in discussione tale valutazione. Infatti, salvo svuotare di contenuto la competenza della Corte ad accordare un siffatto provvedimento, il carattere asseritamente inedito di un provvedimento provvisorio non può incidere su tale competenza.

43      In secondo luogo, la Repubblica di Polonia afferma che i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione tendono a far sì che taluni giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), ossia quelli della Sezione disciplinare, siano destituiti dalle loro funzioni. In tali circostanze, la concessione di siffatti provvedimenti violerebbe il principio di inamovibilità dei giudici e comprometterebbe, di conseguenza, le garanzie di indipendenza dei giudici tutelate sia dall’ordinamento giuridico dell’Unione sia dalla Costituzione della Repubblica di Polonia.

44      A tal riguardo, occorre rilevare che, nell’ipotesi in cui fossero ordinati, i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione avrebbero come effetto non la destituzione dei giudici della Sezione disciplinare, bensì la sospensione provvisoria dell’applicazione delle disposizioni nazionali controverse e, di conseguenza, dell’esercizio da parte di tali giudici delle loro funzioni fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

45      Di conseguenza, e contrariamente alle affermazioni della Repubblica di Polonia, l’adozione di siffatti provvedimenti non può essere considerata contraria al principio di inamovibilità dei giudici.

46      In terzo luogo, la Repubblica di Polonia fa valere che i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione non solo non possono garantire la piena esecuzione della sentenza definitiva, ma renderebbero addirittura impossibile, in caso di accoglimento del ricorso, l’esecuzione di tale sentenza, in quanto la loro concessione avrebbe come effetto pratico lo scioglimento della Sezione disciplinare.

47      Tuttavia, oltre al fatto che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione non comporterebbe lo scioglimento della Sezione disciplinare, occorre rilevare che, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere, nell’ambito del ricorso per inadempimento, la censura della Commissione vertente sulla violazione, da parte della Repubblica di Polonia, dell’obbligo ad essa incombente, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di garantire l’indipendenza di tale sezione, tale Stato membro sarebbe tenuto, al fine di dare seguito alla sentenza definitiva, a riordinare il proprio diritto interno al fine di garantire che le cause disciplinari riguardanti i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari siano trattate da un organo rispondente al principio di indipendenza dei giudici.

48      Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, nel caso in cui la Corte decidesse di concedere i provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione, tali provvedimenti non osterebbero affatto alla piena effettività della sentenza definitiva.

49      Da quanto precede risulta che la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile.

 Nel merito

50      L’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare «l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto».

51      Un provvedimento provvisorio può pertanto essere accordato dal giudice del procedimento sommario solo se è comprovato che la sua concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che esso è urgente in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che sia emesso e produca i suoi effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Tali condizioni sono cumulative, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere respinti qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta (ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

 Sul fumus boni iuris

52      Secondo costante giurisprudenza della Corte, il requisito relativo al fumus boni iuris è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appaia, prima facie, non privo di serio fondamento. Ciò vale, in particolare, quando uno dei motivi dedotti riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non è evidente e necessita dunque di un esame approfondito che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti mostri l’esistenza di controversie giuridiche rilevanti la cui soluzione non è evidente [ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 dicembre 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento, C‑646/19 P(R), non pubblicata, EU:C:2019:1149, punto 52 e giurisprudenza ivi citata].

53      Nel caso di specie, al fine di dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris, la Commissione fa valere un motivo, che corrisponde alla seconda censura del primo motivo dedotto nell’ambito del ricorso per inadempimento, vertente sul fatto che, non garantendo l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

54      A tal fine, dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte risultante, in particolare, dalle sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 67), e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 77), la Commissione adduce un certo numero di elementi che mettono in evidenza, a suo parere, la mancanza di indipendenza e di imparzialità della Sezione disciplinare.

55      In primo luogo, la Commissione rileva che l’istituzione della Sezione disciplinare ha coinciso con la modifica delle norme relative alla nomina dei membri della KRS e aggiunge che tale modifica ha avuto l’effetto di politicizzare tale organo costituzionale, che partecipa al processo di selezione dei giudici in Polonia e ha il compito di garantire l’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici polacchi.

56      La Commissione osserva che l’articolo 6 della legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi ha interrotto il mandato in corso dei membri della KRS e che, conformemente al nuovo articolo 9 bis della legge sulla KRS, la Dieta ha eletto quindici membri togati di tale organo costituzionale, il che ha avuto l’effetto di accrescere l’influenza del potere legislativo sul funzionamento di detto organo, e, di conseguenza, sul processo di nomina dei giudici alla Sezione disciplinare.

57      In applicazione di tali modifiche legislative, la KRS sarebbe attualmente composta da quindici membri togati eletti dalla Dieta, da quattro membri nominati dalla Dieta tra i deputati, da due membri nominati dal Senat (Senato) e scelti tra i senatori, da un rappresentante del presidente della Repubblica di Polonia, da un rappresentante del Ministro della Giustizia e da due membri di diritto, ossia il primo presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e il presidente del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia). Così, ventitrè dei venticinque membri della KRS sarebbero stati nominati da autorità legislative o esecutive o rappresenterebbero tali autorità.

58      Orbene, la Commissione sottolinea che è su proposta della KRS, nella sua composizione descritta al punto precedente, che tutti i giudici della Sezione disciplinare sono nominati dal presidente della Repubblica di Polonia.

59      In secondo luogo, la Commissione rileva che il legislatore nazionale ha escluso la possibilità di designare come membro della Sezione disciplinare un giudice già in carica presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), di modo che solo nuovi giudici, nominati su proposta della KRS, hanno potuto essere chiamati a far parte di tale sezione.

60      In terzo luogo, la Commissione sottolinea che la Sezione disciplinare è caratterizzata, in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), da un grado elevato di autonomia organizzativa e finanziaria. Pertanto, a titolo illustrativo, conformemente all’articolo 20 della legge sulla Corte suprema, i poteri di cui dispone normalmente il primo presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nei confronti dei giudici di tale organo giurisdizionale sarebbero esercitati, per quanto riguarda il caso particolare dei giudici della Sezione disciplinare, dal presidente di quest’ultima. Analogamente, poteri specifici analoghi riguarderebbero l’autonomia finanziaria della Sezione disciplinare.

61      La Commissione fa valere che dall’esame congiunto degli elementi summenzionati nonché dalla loro simultanea introduzione nel diritto polacco emerge una discontinuità strutturale che impedisce di fugare qualsiasi legittimo dubbio quanto all’indipendenza della Sezione disciplinare nei confronti di elementi esterni e alla sua imparzialità rispetto agli interessi contrapposti e sui quali essa è autorizzata a pronunciarsi.

62      Pertanto, la Commissione considera che le disposizioni nazionali controverse, in combinato disposto con l’articolo 9 bis della legge sulla KRS, non garantiscono né l’indipendenza né l’imparzialità della Sezione disciplinare e, di conseguenza, sono contrarie agli obblighi incombenti alla Repubblica di Polonia in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

63      Infine, a parere della Commissione, la fondatezza del ragionamento giuridico della seconda censura del primo motivo del ricorso per inadempimento è confermata dalla lettura combinata della sentenza A.K. e della sentenza del 5 dicembre 2019 del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

64      Al fine di verificare se il presupposto relativo al fumus boni iuris sia soddisfatto nel caso di specie, occorre rilevare che tale seconda censura verte sulla questione se la Sezione disciplinare soddisfi il requisito di indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

65      A questo proposito, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, le garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l’esistenza di regole relative, in particolare, alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza A.K., punto 123 e giurisprudenza ivi citata).

66      Conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici dai poteri legislativo ed esecutivo deve essere garantita. A tal riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. In tale contesto, le regole menzionate al punto precedente devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati (sentenza A.K., punti 124 e 125 e giurisprudenza ivi citata).

67      Nella sentenza A.K., la Corte è stata chiamata a precisare la portata di tali requisiti di indipendenza e di imparzialità nel contesto della creazione di un organo quale la Sezione disciplinare.

68      Per quanto riguarda, anzitutto, le condizioni in cui sono state effettuate le nomine dei membri della Sezione disciplinare, la Corte, dopo aver rilevato che i giudici di tale sezione sono nominati dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta della KRS, ha dichiarato, ai punti 137 e 138 della sentenza A.K., basandosi in particolare sui punti 115 e 116 della sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C‑619/18, EU:C:2019:531), che, anche se l’intervento della KRS in tale processo di nomina può essere idoneo a contribuire a rendere obiettivo tale processo, delimitando il margine di manovra di cui dispone il presidente della Repubblica di Polonia nell’esercizio della competenza conferitagli, ciò avviene, tuttavia, solo a condizione, in particolare, che la KRS sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo nonché dal presidente della Repubblica di Polonia.

69      Orbene, su tale punto, la Corte, ai punti da 142 a 145 della sentenza A.K., ha individuato, sulla base delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, elementi che, considerati nel loro insieme, possono indurre a dubitare dell’indipendenza di un organo quale la KRS.

70      In particolare, al punto 143 della sentenza A.K., la Corte ha espressamente fatto riferimento a tre circostanze che possono rivelarsi rilevanti ai fini di una siffatta valutazione complessiva, in particolare quella secondo cui la KRS di nuova composizione è stata istituita attraverso una riduzione del mandato in corso, di quattro anni, dei membri che fino ad allora componevano tale organo, nonché quella secondo la quale, mentre i quindici membri della KRS scelti tra i giudici erano eletti, in precedenza, dai loro omologhi magistrati, essi vengono ora eletti da un ramo del potere legislativo tra candidati che possono essere presentati, segnatamente, da gruppi di duemila cittadini o di venticinque giudici, riforma, questa, che conduce a nomine le quali portano il numero di membri della KRS direttamente provenienti dal potere politico o eletti da quest’ultimo a ventitré sui venticinque membri di cui detto organo si compone.

71      Inoltre, e indipendentemente dalle condizioni in cui sono stati nominati i nuovi giudici della Sezione disciplinare e dal ruolo svolto dalla KRS a tale riguardo, la Corte ha individuato, ai punti da 147 a 151 della sentenza A.K., altri elementi che caratterizzano più direttamente la Sezione disciplinare e ha dichiarato, al punto 152 di tale sentenza, che, se è vero che ciascuno di essi non è idoneo, da solo e considerato isolatamente, a portare a dubitare dell’indipendenza tale organo, la loro combinazione potrebbe, invece, condurre a una conclusione differente, tanto più se l’esame per quanto riguarda la KRS dovesse rivelare una mancanza di indipendenza di quest’ultima rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo.

72      In particolare, ai punti 150 e 151 della sentenza A.K., la Corte ha menzionato, da un lato, la circostanza secondo cui la Sezione disciplinare deve essere composta unicamente da giudici di nuova nomina, con esclusione, di conseguenza, dei giudici che erano già in carica presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema), e, dall’altro, il fatto che la Sezione disciplinare, a differenza delle altre sezioni che compongono tale organo giurisdizionale, e come risulta in particolare dall’articolo 20 della legge sulla Corte suprema, sembra godere di un grado di autonomia particolarmente elevato all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

73      È vero che, come fatto valere dalla Repubblica di Polonia, la Corte, nella sentenza A.K., non ha constatato l’assenza di conformità all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE delle disposizioni nazionali relative alla Sezione disciplinare e di quelle che avevano modificato le regole di composizione della KRS, ma ha lasciato al giudice del rinvio il compito di procedere alle valutazioni necessarie a tal fine.

74      A tal riguardo, risulta tuttavia da giurisprudenza costante che non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa o di una prassi nazionale con il diritto dell’Unione. La Corte, invece, è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa della quale è adito (sentenza del 15 luglio 2010, Pannon Gép Centrum, C‑368/09, EU:C:2010:441, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

75      In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte, al punto 132 della sentenza A.K., ha precisato di aver limitato il proprio esame alle disposizioni del diritto dell’Unione fornendo un’interpretazione di quest’ultimo che fosse utile per il giudice del rinvio, al quale spettava valutare, alla luce degli elementi interpretativi così forniti dalla Corte, la conformità delle disposizioni nazionali, menzionate al punto 73 della presente ordinanza, al diritto dell’Unione, al fine di risolvere le controversie dinanzi ad esso pendenti (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2010, Pannon Gép Centrum, C‑368/09, EU:C:2010:441, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

76      Per quanto riguarda specificamente tali elementi, nei limiti in cui essi si riferiscono essenzialmente alle competenze della Sezione disciplinare, alla sua composizione, alle condizioni e al processo di nomina dei suoi membri nonché al suo grado di autonomia in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), la loro rilevanza non può essere circoscritta alle circostanze di fatto proprie della sentenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del 5 dicembre 2019. Pertanto, l’argomento della Repubblica di Polonia diretto a negare qualsiasi rilevanza a tale sentenza, per il motivo che quest’ultima è stata pronunciata in un contesto fattuale specifico, non può essere accolto.

77      Orbene, alla luce degli elementi contenuti, in particolare, ai punti da 136 a 151 della sentenza A.K., nonché delle sentenze, menzionate ai punti da 19 a 21 della presente ordinanza, pronunciate dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) il 5 dicembre 2019 e il 15 gennaio 2020 a seguito della sentenza A.K., non si può, prima facie, escludere che le disposizioni nazionali controverse, lette in combinato disposto con l’articolo 20 della legge sulla Corte suprema e con l’articolo 9 bis della legge sulla KRS, violino l’obbligo incombente alla Repubblica di Polonia, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, di garantire che le decisioni pronunciate nell’ambito di procedimenti disciplinari riguardanti i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari siano controllate da un organo che risponda ai requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva, tra i quali quello dell’indipendenza.

78      Di conseguenza, senza pronunciarsi, in questa fase, sulla fondatezza degli argomenti fatti valere dalle parti nell’ambito del ricorso per inadempimento, il che rientra nella competenza del solo giudice del merito, si deve constatare che, alla luce degli elementi di fatto apportati dalla Commissione nonché degli elementi interpretativi forniti, in particolare, dalla sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C‑619/18, EU:C:2019:531), e dalla sentenza A.K., gli argomenti addotti dalla Commissione nell’ambito della seconda censura del primo motivo del ricorso per inadempimento, che è alla base della presente domanda di provvedimenti provvisori, appaiono, prima facie, non privi di serio fondamento, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 52 della presente ordinanza.

79      Quanto all’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta per tutte le censure sollevate a sostegno del primo motivo del ricorso per inadempimento, esso non può essere accolto.

80      Infatti, tenuto conto dell’oggetto limitato della domanda di provvedimenti provvisori, vale a dire la sospensione dell’applicazione delle disposizioni nazionali considerate nell’ambito della sola seconda censura del primo motivo del ricorso per inadempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris solo in relazione a tale censura.

81      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre concludere che, nel caso di specie, ricorre la condizione relativa al fumus boni iuris.

 Sull’urgenza

82      Secondo giurisprudenza costante della Corte, lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Per stabilire la sussistenza di un siffatto danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza. È sufficiente che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

83      Inoltre, il giudice del procedimento sommario, ai soli fini della valutazione dell’urgenza e senza che ciò implichi una qualche presa di posizione da parte sua quanto alla fondatezza delle censure presentate nel merito dal richiedente i provvedimenti urgenti, deve ritenere che tali censure siano idonee ad essere accolte. Infatti, il danno grave e irreparabile di cui va dimostrato il probabile verificarsi è quello che risulterebbe, eventualmente, dal diniego di concedere un provvedimento provvisorio richiesto, nell’ipotesi in cui il ricorso di merito si concludesse, successivamente, con esito positivo (ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

84      Di conseguenza, nel caso di specie, la Corte deve, ai fini della valutazione dell’urgenza, postulare che le disposizioni nazionali oggetto della seconda censura del primo motivo del ricorso per inadempimento possono compromettere l’indipendenza della Sezione disciplinare e essere quindi contrarie all’obbligo incombente alla Repubblica di Polonia, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di garantire che le decisioni pronunciate nell’ambito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei giudici degli organi giurisdizionali nazionali chiamati a statuire su questioni rientranti nel diritto dell’Unione siano controllate da un organo che soddisfi i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare quello dell’indipendenza.

85      Ai fini di tale valutazione, occorre peraltro tener conto del fatto che, da un lato, la Sezione disciplinare è già costituita nella sua composizione risultante dall’applicazione delle disposizioni nazionali considerate nel ricorso per inadempimento, in particolare di quelle relative alla nomina dei giudici chiamati a farne parte, e che, dall’altro, tale sezione ha già iniziato la sua attività.

86      In tale contesto, occorre esaminare se, come sostenuto dalla Commissione, l’applicazione delle disposizioni nazionali controverse possa causare un danno grave e irreparabile rispetto al funzionamento dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

87      A tal riguardo, dalle disposizioni nazionali controverse risulta che la Sezione disciplinare costituisce, per quanto riguarda i giudici degli organi giurisdizionali ordinari, il giudice disciplinare di secondo grado e, in taluni casi, di primo grado nonché, per quanto riguarda i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), il giudice disciplinare di primo e secondo grado.

88      La garanzia di indipendenza della Sezione disciplinare quale giudice competente a statuire nelle cause disciplinari riguardanti i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 34 della presente ordinanza, è essenziale per preservare l’indipendenza sia del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sia di tali organi giurisdizionali.

89      Ne consegue che il fatto che l’indipendenza della Sezione disciplinare possa non essere garantita fino alla pronuncia della sentenza definitiva avrà l’effetto di compromettere, anche durante questo stesso periodo, l’indipendenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari.

90      Infatti, la semplice prospettiva, per i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari, di correre il rischio di un procedimento disciplinare che possa condurre all’adizione di un organo la cui indipendenza non sia garantita può pregiudicare la loro propria indipendenza. Sono irrilevanti, al riguardo, il numero di procedimenti effettivamente avviati, a tutt’oggi, nei confronti di tali giudici nonché l’esito di tali procedimenti.

91      Orbene, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 33 della presente ordinanza, la salvaguardia dell’indipendenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari è fondamentale affinché sia garantita la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione.

92      La Corte ha in tal senso già dichiarato che il fatto che l’indipendenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) possa non essere garantita può comportare un grave danno, per natura irreparabile, all’ordinamento giuridico dell’Unione e, pertanto, ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione nonché ai valori, sanciti all’articolo 2 TUE, sui quali tale Unione è fondata, in particolare quello dello Stato di diritto (v., in tal senso, ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punti 68, 70 e 71).

93      Da quanto precede risulta che l’applicazione delle disposizioni nazionali controverse, in quanto attribuiscono la competenza a statuire nelle cause disciplinari relative ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e degli organi giurisdizionali ordinari ad un organo, nella fattispecie la Sezione disciplinare, la cui indipendenza potrebbe non essere garantita, può causare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione.

94      L’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui la condizione relativa all’urgenza non è soddisfatta nel caso di specie in quanto la Commissione ha tardato ad intraprendere le iniziative volte a porre fine all’asserito inadempimento non può essere accolto.

95      Infatti, è sufficiente ricordare che il ricorso per inadempimento sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori in esame fa parte di una serie di misure adottate dalla Commissione nei confronti di tutte le riforme legislative riguardanti il sistema giudiziario introdotte dalla Repubblica di Polonia dal 2015, misure che includono l’adozione, il 20 dicembre 2017, di una proposta motivata conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, [TUE] concernente lo Stato di diritto in Polonia [COM (2017) 835 final], nella quale tale istituzione ha esposto, in particolare, i problemi sollevati dalle disposizioni nazionali considerate dal ricorso per inadempimento alla luce del principio di indipendenza dei giudici.

96      Non può essere accolta neppure l’affermazione della Repubblica di Polonia diretta a escludere la sussistenza dell’urgenza per il fatto che la Commissione ha presentato la domanda di provvedimenti provvisori tre mesi dopo la proposizione del ricorso per inadempimento.

97      Infatti, occorre anzitutto rilevare che, alla data di proposizione del suddetto ricorso per inadempimento, il governo polacco e la Commissione erano stati informati della data di pronuncia della sentenza A.K.

98      Orbene, poiché tale sentenza sollevava la questione dell’indipendenza della Sezione disciplinare, era ragionevole per la Commissione, prima di presentare una domanda di provvedimenti provvisori, attendere la risposta della Corte a tale questione e, se del caso, valutare gli effetti di detta sentenza in Polonia.

99      Occorre poi rilevare che, contemporaneamente alla proposizione del ricorso per inadempimento, la Commissione ha chiesto l’applicazione, alla trattazione di tale ricorso, del procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto, in particolare, gli inadempimenti prospettati in detto ricorso presentano carattere sistematico e un esame della causa in tempi brevi gioverebbe alla certezza del diritto nell’interesse sia dell’Unione sia dello Stato membro interessato.

100    Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, il fatto che tale domanda sia stata respinta dalla Corte non dimostra l’assenza di urgenza.

101    Infatti, non esiste alcuna correlazione tra la questione se occorra statuire nel merito su una causa mediante procedimento accelerato e quella se i provvedimenti provvisori richiesti nell’ambito di tale causa siano urgenti al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave [ordinanza del vicepresidente della Corte del 22 marzo 2018, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R) e C‑576/17 P(R)‑R, non pubblicata, EU:C:2018:208, punto 51].

102    In tale contesto, il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 2017, Weiss e a., C‑493/17, non pubblicata, EU:C:2017:792, punto 13). Orbene, si deve rilevare che tale ipotesi ricorre nel caso di specie.

103    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre concludere che, nel caso di specie, la condizione relativa all’urgenza è dimostrata.

 Sulla ponderazione degli interessi

104    Risulta che, nella maggior parte dei procedimenti sommari, sia la concessione sia il diniego della sospensione dell’esecuzione di un atto possono produrre, in una certa misura, taluni effetti definitivi, e spetta al giudice del procedimento sommario, investito di una domanda di sospensione, porre a confronto i rischi collegati a ciascuna delle possibili soluzioni. In concreto, ciò ha per conseguenza, in particolare, l’esame del punto se l’interesse del ricorrente che chiede i provvedimenti provvisori a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni nazionali prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione di queste ultime. In occasione di tale esame va accertato se l’eventuale abrogazione di tali disposizioni, a seguito dell’accertamento dell’inadempimento da parte della Corte, consentirebbe di ribaltare la situazione verificatasi in caso di loro esecuzione immediata e, in senso contrario, in che misura la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle succitate disposizioni nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto (ordinanza del 17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

105    Nel caso di specie, la Commissione sostiene che, se la Corte dovesse accogliere il ricorso per inadempimento dopo aver rifiutato di ordinare i provvedimenti provvisori richiesti, il buon funzionamento dell’ordinamento giuridico dell’Unione sarebbe pregiudicato in modo sistematico e un danno irreparabile sarebbe arrecato ai diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione. Per contro, se la Corte dovesse respingere il ricorso per inadempimento dopo aver ordinato i provvedimenti provvisori, l’unica conseguenza sarebbe che il funzionamento della sezione disciplinare sarebbe stato temporaneamente sospeso.

106    La Repubblica di Polonia fa valere che l’applicazione dei provvedimenti provvisori richiesti costringerebbe i poteri legislativo ed esecutivo polacco ad adottare misure il cui effetto pratico sarebbe lo scioglimento di un organo del potere giudiziario che esercita, conformemente alla legge, le sue funzioni strutturali legate all’amministrazione della giustizia. L’applicazione di tali provvedimenti provvisori lederebbe quindi i principi strutturali fondamentali dello Stato polacco, indebolendo agli occhi dei singoli l’apparenza di indipendenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

107    L’applicazione dei provvedimenti provvisori richiesti avrebbe altresì l’effetto di porre fine ad un organo al cui bilancio viene data esecuzione dal suo presidente, separatamente dal bilancio delle altre sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Allo stesso modo, verrebbe meno il luogo di lavoro dei dipendenti responsabili del servizio amministrativo e finanziario di detto organo.

108    Infine, l’applicazione di tali provvedimenti lederebbe il diritto dei singoli le cui cause sono pendenti a che esse siano esaminate dall’organo giurisdizionale precostituito per legge.

109     A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, come ricordato al punto 29 della presente ordinanza, sebbene l’organizzazione della giustizia degli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

110    Inoltre, come rilevato ai punti 44 e 47 della presente ordinanza, la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti comporterebbe non lo scioglimento della Sezione disciplinare né, pertanto, la soppressione dei suoi servizi amministrativi e finanziari, bensì la sospensione provvisoria della sua attività fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

111    Peraltro, poiché la concessione di detti provvedimenti implicherebbe che la trattazione delle cause pendenti dinanzi alla Sezione disciplinare debba essere sospesa fino alla pronuncia della sentenza definitiva, il danno derivante dalla sospensione di tali cause per i soggetti interessati sarebbe inferiore a quello risultante dal loro esame da parte di un organo, vale a dire la Sezione disciplinare, la cui mancanza di indipendenza e di imparzialità non può, a prima vista, essere esclusa.

112    Infine, le difficoltà di bilancio invocate dalla Repubblica di Polonia che sarebbero connesse alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti non possono prevalere sul rischio di lesione dell’interesse generale dell’Unione rispetto al buon funzionamento del suo ordinamento giuridico.

113    Di conseguenza, si deve concludere che la ponderazione degli interessi in gioco volge a favore della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti dalla Commissione.

114    Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre accogliere la domanda di provvedimenti provvisori della Commissione, di cui al punto 1 della presente ordinanza.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) così provvede:

1)      La Repubblica di Polonia è tenuta, immediatamente e sino alla pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C791/19,

–        a sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, punto 5, dell’articolo 27 e dell’articolo 73, paragrafo 1, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata, che costituisce il fondamento della competenza dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a statuire, sia in primo grado, sia in grado d’appello, nelle cause disciplinari relative a giudici;

–        ad astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi all’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) a un collegio giudicante non rispondente ai requisiti di indipendenza definiti, in particolare, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C585/18, C624/18 e C625/18, EU:C:2019:982), e

–        a comunicare alla Commissione europea, entro e non oltre un mese dalla notifica dell’ordinanza della Corte che ordina i provvedimenti provvisori richiesti, tutte le misure che essa avrà adottato al fine di conformarsi pienamente a questa ordinanza.

2)      Le spese sono riservate.


Firme


*      Lingua processuale: il polacco.