Language of document : ECLI:EU:F:2010:89

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

14 luglio 2010


Causa F‑41/10 R


Moises Bermejo Garde

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Funzione pubblica — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Insussistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’art. 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Bermejo Garde chiede la sospensione, in particolare, della decisione del presidente del CESE del 13 aprile 2010, con cui si procede alla sua riassegnazione, a far data dal 6 aprile 2010, in qualità di capo unità presso la direzione della logistica del CESE.

Decisione: La domanda di provvedimenti urgenti proposta dal ricorrente è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39 e allegato I, art. 7, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta — Decisione amministrativa negativa

(Art. 278 TFUE)

4.      Procedimento sommario — Competenza del giudice dei procedimenti sommari — Pronuncia di ingiunzioni a carattere provvisorio

(Art. 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39)

5.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione di una decisione di riassegnazione

(Art. 278 TFUE)

1.      In forza, da una parte, delle disposizioni degli artt. 278 TFUE, 279 TFUE e 157 EA e, dall’altra, dell’art. 39 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I del detto Statuto, il detto Tribunale, se ritiene che le circostanze lo esigano, può ingiungere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o prescrivere altri provvedimenti provvisori. Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I presupposti relativi all’urgenza e al fumus boni iuris sono cumulativi, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora manchi uno di questi presupposti. Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate tali varie condizioni nonché l’ordine in cui condurre tale esame qualora nessuna norma di diritto gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 19-22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punti 12 e 13)

Tribunale della funzione pubblica: 31 maggio 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ETF (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑93, punti 20 e 22)

2.      La finalità del procedimento sommario non consiste nell’assicurare il risarcimento di un danno, ma nel garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti sollecitati siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori provare che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza dover subire un danno di tale natura. A questo proposito, il giudice dell’urgenza può prendere in considerazione un preteso danno grave e irreparabile solo in quanto esso possa essere causato agli interessi della parte che richiede il provvedimento provvisorio.

(v. punti 25, 28 e 85)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1999, causa C‑65/99 P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I‑1857, punto 62)

Tribunale di primo grado: 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑811, punto 25); 21 maggio 2001, causa T‑52/01 R, Schaefer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑543, punto 47), e 19 dicembre 2002, causa T‑320/02 R, Esch-Leonhardt e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1555, punto 27)

3.      In linea di massima, una domanda di sospensione dell’esecuzione è inconcepibile quando riguarda una decisione amministrativa negativa, dato che la concessione di una sospensione non può avere l’effetto di modificare la situazione del richiedente. Tuttavia, la sospensione dell’esecuzione di un atto negativo sarebbe concepibile qualora una decisione negativa rifiuti la conservazione della situazione attuale di un richiedente, comportando così la modifica di tale situazione. Per contro, una decisione negativa che non comporti alcuna modifica della situazione del ricorrente non può formare oggetto di una siffatta sospensione.

(v. punti 38, 40 e 42)

Riferimento:

Corte: 23 marzo 1988, causa 76/88 R, La Terza/Corte di giustizia (Racc. pag. 1741, punto 18), e 30 aprile 1997, causa C‑89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione (Racc. pag. I‑2327, punto 45)

4.      Per fronteggiare le esigenze specifiche di ciascun caso concreto, il giudice del procedimento sommario può ricorrere a diverse forme di intervento, vale a dire non solo a ingiunzioni, nella misura in cui non pregiudichino in nessun modo la decisione del giudice che si pronuncia nel merito, ma anche ad un semplice invito al rispetto delle norme vigenti, invito che può rappresentare uno strumento idoneo, rispettoso dei principi cui è informato il procedimento sommario e atto a garantire provvisoriamente un’adeguata tutela dei diritti del richiedente.

(v. punto 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1995, causa T‑203/95 R, Connolly/Commissione (Racc. pag. II‑2919, punti 25, 43 e 44)

5.      Alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni nell’organizzazione dei propri servizi in relazione ai compiti loro affidati, e, parallelamente, nell’assegnazione del loro personale, una decisione di riassegnazione, anche se provoca inconvenienti ai funzionari interessati, non costituisce un evento anormale e imprevedibile nella loro carriera. Di conseguenza, la sospensione dell’esecuzione di una siffatta decisione può essere giustificata solo da circostanze imperative ed eccezionali tali da causare al funzionario interessato un danno grave e irreparabile.

(v. punto 47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 luglio 1996, causa T‑93/96 R, Presle/Cedefop (Racc. PI pagg. I‑A‑369 e II‑1093, punto 45)