Language of document : ECLI:EU:F:2010:48

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

9 giugno 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Accesso dell’amministrazione all’alloggio di servizio di un funzionario — Rispetto del domicilio e della vita privata»

Nella causa F‑56/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato inizialmente dall’avv. G. Cipressa, successivamente dagli avv.ti G. Cipressa e L. Mansullo,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni (relatore), presidente, H. Kreppel e dalla sig.ra M. I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2009 per fax (il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 8 giugno), il sig. Marcuccio chiede in sostanza, segnatamente, da un lato, la declaratoria dell’inesistenza giuridica o l’annullamento della decisione con cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto la sua domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa del fatto che alcuni agenti della Commissione, in data 8 aprile 2002, illecitamente si introducevano nell’alloggio di servizio di cui egli disponeva a Luanda (Angola), scattavano fotografie e prendevano nota dei suoi effetti personali; dall’altro, egli chiede il risarcimento di detti danni.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»):

«Qualsiasi persona cui si applica il presente Statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo Statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi (…)».

3        L’art. 91, n. 1, dello Statuto dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia (...) è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito».

 Fatti all’origine della controversia

4        Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, veniva assegnato alla delegazione della Commissione di Luanda, in Angola (in prosieguo: la «delegazione»), come funzionario in prova dal 16 giugno 2000, poi come funzionario di ruolo a far data dal 16 marzo 2001.

5        Con convenzione firmata il 17 novembre 2000 (in prosieguo: la «convenzione di alloggio»), la Commissione metteva a disposizione del ricorrente un immobile a uso abitativo, sito a Luanda, dove l’interessato sistemava i propri effetti personali. All’art. 5 della convenzione di alloggio era previsto che la stessa avrebbe avuto termine alla data in cui l’assegnazione del ricorrente alla delegazione fosse cessata. L’art. 12 della convenzione di alloggio stabiliva che i servizi della Commissione disponevano di un diritto di ispezione del bene locato ogni qualvolta fosse stato necessario al fine di garantire l’adeguato rispetto, da parte del funzionario, dei suoi obblighi contrattuali, ma prevedeva altresì che essi avrebbero dovuto «chiedere almeno 48 ore prima dell’ispezione il consenso [del funzionario] sulla data della stessa».

6        Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è in congedo di malattia presso il suo domicilio, in Italia.

7        Con decisione 18 marzo 2002 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») riassegnava il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles (Belgio) a far data dal successivo 1° aprile (in prosieguo: la «decisione 18 marzo 2002»). Il ricorso diretto all’annullamento della decisione 18 marzo 2002 veniva respinto con sentenza del Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑2‑43 e II‑B‑2‑335), la Corte, dopo aver rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione 18 marzo 2002, annullava, per detto motivo, la citata sentenza del Tribunale di primo grado Marcuccio/Commissione e rinviava la causa, tuttora pendente, dinanzi a quest’ultimo.

8        Il 2 maggio 2002 il ricorrente inviava al suo direttore generale e, per conoscenza, al capo della delegazione una nota nella quale chiedeva precisazioni sulla situazione dei suoi effetti personali, tenuto conto delle conseguenze della decisione con cui era stato riassegnato a Bruxelles. Egli intendeva, in particolare, appurare come avrebbe potuto recuperare lui stesso i suoi effetti personali situati nell’alloggio.

9        Con lettera del 3 maggio 2002 la Commissione rispondeva che avrebbe continuato ad assicurare il servizio di guardiania dell’alloggio nonché la fornitura a quest’ultimo di energia elettrica e di acqua, al fine di preservare gli effetti personali del ricorrente che vi si trovavano.

10      La Commissione, con nota del 15 ottobre 2002, informava il ricorrente di aver risolto il contratto di locazione del suo alloggio e deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura (in prosieguo: la «nota del 15 ottobre 2002»). In questa stessa nota la Commissione chiedeva al ricorrente di comunicarle, alla sua ricezione, a quale indirizzo dovessero essere inviati i suoi effetti personali e la sua autovettura, precisando che in mancanza di risposta essi sarebbero rimasti in deposito a Luanda.

11      Il 9 novembre 2002 il ricorrente rispondeva alla nota del 15 ottobre 2002 diffidando chiunque dall’entrare nel suo alloggio e dal toccare i suoi effetti personali.

12      Il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente contro la nota del 15 ottobre 2002 dichiarandolo irricevibile, in quanto tale nota non costituiva un atto arrecante pregiudizio (sentenza del Tribunale di primo grado 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517). Il Tribunale di primo grado considerava infatti che detta nota era semplicemente consequenziale alla decisione 18 marzo 2002, con la quale era stato posto fine all’assegnazione del ricorrente a Luanda e, pertanto, alla convenzione di alloggio. Detta sentenza non veniva impugnata.

13      Il 30 aprile e il 2 maggio 2003 si procedeva al trasloco dei beni del ricorrente tramite una società specializzata. Tali beni venivano trasportati nel deposito di detta società a Luanda.

14      Con nota del 12 agosto 2003 la Commissione comunicava al ricorrente i dettagli dell’operazione di trasloco. A tale nota erano allegati diversi documenti, tra i quali un inventario dei beni dell’interessato che erano stati traslocati. Il ricorrente veniva a conoscenza di detta nota e dei suoi allegati quantomeno il 13 ottobre 2003, data di notifica del controricorso della Commissione nella causa T‑241/03, sfociata nell’ordinanza 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, citata, controricorso al quale detta nota era allegata.

15      Con nota datata 11 settembre 2003 (in prosieguo: la «nota dell’11 settembre 2003»), il ricorrente contestava alla Commissione di aver proceduto al trasloco dei suoi effetti personali, sostenendo che tale trasloco costituiva una violazione del suo domicilio, una lesione della sua vita privata e un’appropriazione dei suoi effetti personali. In questa stessa nota l’interessato chiedeva il risarcimento del «danno materiale, morale, psichico e esistenziale» causato dal detto trasloco.

16      Con decisione 18 febbraio 2004 l’APN respingeva le domande, segnatamente risarcitorie, di cui alla nota dell’11 settembre 2003. Questa decisione non era oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorrente.

 La domanda del 1° settembre 2007, relativa ai danni che il ricorrente avrebbe subìto in occasione delle operazioni di trasloco dei suoi beni

17      Con nota datata 1° settembre 2007 (in prosieguo: la «domanda del 1° settembre 2007») il ricorrente chiedeva alla Commissione, sulla base dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, anzitutto di risarcirgli il danno risultante dal fatto che, in occasione delle operazioni di trasloco dei suoi beni, il 30 aprile e il 2 maggio 2003, taluni agenti della Commissione si sarebbero introdotti contro la sua volontà nell’alloggio che occupava a Luanda, avrebbero fotografato i beni che vi si trovavano, redatto un elenco di tali beni, attribuito arbitrariamente a ciascuno di essi un valore venale, sarebbero illegittimamente entrati nella sua autovettura personale e si sarebbero appropriati dei suoi beni personali e della sua autovettura. In seguito il ricorrente chiedeva alla Commissione di «inviar[gli] immediatamente copia delle fotografie scattate». Infine l’interessato chiedeva alla Commissione di procedere alla «distru[zione di] ogni documento, anche in copia, inerente ovvero comunque correlato con i fatti illegittimi, ingiusti [e] illeciti di cui sopra».

18      Con nota datata 20 marzo 2008 il ricorrente proponeva, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo avverso il rigetto implicito della domanda del 1° settembre 2007.

19      Con decisione 18 luglio 2008 l’APN respingeva questo reclamo. L’APN rilevava, in primo luogo, che il ricorrente aveva già proposto una domanda di risarcimento danni con la nota dell’11 settembre 2003 e che il rigetto di tale domanda non era stato oggetto di contestazione alcuna. Per quanto attiene ai documenti contestati, l’APN ha poi ritenuto che tali documenti costituissero «l’unica prova che tutti i beni del [ricorrente] che si trovavano nella sua precedente abitazione [erano] stati correttamente traslocati» e ha aggiunto che non avrebbe potuto procedere alla distruzione di detti documenti «[f]ino al momento in cui [l’interessato] av[esse] preso possesso dei propri effetti o av[esse] fornito ai servizi della Commissione una liberatoria in merito alla corrispondenza fra i beni traslocati e quelli ricevuti». Infine, l’APN faceva presente che «[n]ulla osta[va] invece a che una copia delle fotografie relative ai beni oggetto del trasloco ven[isse] trasmessa al [ricorrente]» e, conseguentemente, in allegato alla decisione medesima, faceva pervenire all’interessato una copia su carta di tali fotografie nonché un compact disc sul quale le foto erano state registrate.

20      Il ricorso proposto dal ricorrente, iscritto al ruolo con il numero di causa F‑102/08, diretto in particolare all’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 1° settembre 2007 e al risarcimento degli asseriti danni relativi al trasloco dei suoi effetti personali, era respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato, con ordinanza del Tribunale 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione. In tale ordinanza il Tribunale considerava, in particolare, che la domanda di risarcimento del 1° settembre 2007 aveva lo stesso oggetto della domanda di cui alla nota dell’11 settembre 2003, con cui il ricorrente aveva già chiesto il risarcimento dei danni secondo lui causati dalle complessive operazioni di trasloco dei suoi effetti personali siti nell’alloggio di Luanda. Il Tribunale riteneva che il ricorrente, che non aveva contestato il rigetto della sua domanda dell’11 settembre 2003, non fosse legittimato, in assenza di un fatto nuovo, a proporre un’altra domanda di risarcimento con lo stesso oggetto.

 La domanda del 24 aprile 2008, relativa ai danni che il ricorrente avrebbe subìto a seguito dell’ispezione dell’8 aprile 2002

21      Nella presente controversia il ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza soltanto il 24 aprile 2008 di una nota dell’8 aprile 2002 (in prosieguo: la «nota dell’8 aprile 2002»), a lui inviata dal capo dell’amministrazione della delegazione. In udienza il ricorrente ha precisato di essersi assentato dal suo domicilio tra il 20 e il 24 aprile 2008 e di aver trovato al suo ritorno la nota dell’8 aprile 2002, speditagli per posta. Con questa nota il ricorrente veniva informato che in data 8 aprile 2002, «l’[a]mministrazione della [d]elegazione» aveva ispezionato l’alloggio messo a sua disposizione per assicurarsi dello stato generale in cui esso si trovasse, a seguito delle abbondanti piogge verificatesi nei giorni precedenti, aveva scattato fotografie dei mobili per redigere un inventario e aveva verificato se si dovesse tenere conto di elementi particolari nel caso in cui l’amministrazione avesse dovuto occuparsi del trasloco degli effetti personali dell’interessato.

22      Con nota del 24 aprile 2008 (in prosieguo: la «domanda del 24 aprile 2008»), ricevuta lo stesso giorno dalla Commissione, il ricorrente, sulla base dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, chiedeva alla Commissione, in primo luogo, di versargli la somma di un milione di euro a titolo di risarcimento dei danni derivanti da fatto che alcuni agenti di tale istituzione, l’8 aprile 2002, a sua insaputa, illecitamente si erano introdotti nell’alloggio di servizio che gli era stato attribuito, avevano scattato fotografie e preso nota dei suoi effetti personali (in prosieguo: la «domanda di risarcimento danni»), in secondo luogo, di inviargli una copia su supporto cartaceo delle fotografie scattate in questa occasione (in prosieguo: la «domanda di invio delle fotografie»), infine, di procedere alla distruzione materiale di tali fotografie, qualunque fosse il loro supporto, e di comunicargli tutte le informazioni relative a questa distruzione (in prosieguo: la «domanda di distruzione delle fotografie e di comunicazione di informazioni»).

23      Con nota dell’11 settembre 2008 (in prosieguo: la «nota dell’11 settembre 2008»), che il ricorrente sostiene di aver ricevuto il 24 ottobre 2008, la Commissione respingeva la domanda del 24 aprile 2008, con la motivazione che l’oggetto di tale domanda era identico a quello della domanda del 1° settembre 2007.

24      Con nota del 3 novembre 2008 il ricorrente proponeva un reclamo contro la nota dell’11 settembre 2008. In questo reclamo egli rilevava, in particolare, che la nota dell’11 settembre 2008 aveva snaturato il tenore della sua domanda del 24 aprile 2008, che aveva un oggetto del tutto diverso da quello della domanda del 1° settembre 2007. La Commissione non rispondeva a tale reclamo.

 Conclusioni delle parti

25      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—        A: dichiarare l’inesistenza o, in subordine, annullare la decisione, comunque formatasi, di rigetto della domanda datata 24 aprile 2008;

—        B: nella misura del necessario, dichiarare l’inesistenza della nota datata 11 settembre 2008 o, in subordine, annullarla;

—        C: nella misura del necessario, dichiarare l’inesistenza dell’atto, comunque formatosi, con cui la Commissione ha respinto il reclamo del 3 novembre 2008 o, in subordine, annullarlo;

—        D: dichiarare che agenti ovvero delegati della Commissione, all’insaputa e contro la volontà del ricorrente, si introdussero nel suo alloggio di servizio, vi scattarono delle fotografie, riproducenti inter alia quanto vi era, e presero nota di alcuni elementi inerenti agli effetti personali dell’interessato;

—        E: constatare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni di cui trattasi;

—        F: dichiarare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni di cui trattasi;

—        G: condannare la Commissione a comunicare per iscritto al ricorrente ogni singolo elemento della documentazione inerente i fatti generatori dei danni di cui trattasi, sotto qualsiasi forma e qualsiasi supporto (in prosieguo: la «documentazione controversa»);

—        H: condannare la Commissione a provvedere, per iscritto, alla notificazione al ricorrente della suddetta documentazione, ivi incluse le fotografie;

—        I: condannare la Commissione a provvedere alla distruzione materiale di ogni singolo elemento della documentazione, sia in originale che in tutte le copie, ivi incluse le fotografie;

—        J: condannare la Commissione a notificare per iscritto al ricorrente la suddetta distruzione materiale, specificando ad substantiam, per ogni singolo elemento della documentazione, la natura, la forma nonché il supporto in cui era conservato, il luogo in cui si trovava antecedentemente alla distruzione materiale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e di azione della distruzione materiale, in particolare la data, il luogo e l’agente esecutore;

—        K: condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni di cui trattasi, la somma di EUR 225 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire EUR 100 000 per i danni derivanti dall’illecita introduzione nell’alloggio di servizio, EUR 100 000 per i danni derivanti dall’illecito scatto di fotografie, e EUR 25 000 per i danni derivanti dall’illecita annotazione di alcuni elementi inerenti agli effetti personali del ricorrente;

—        L: condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 24 aprile 2008 pervenne e fino all’effettivo pagamento della somma di EUR 225 000, gli interessi su quest’ultima, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale;

—        M: condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente, «a titolo di risarcimento dei danni patendi da questo e derivanti dalla mancata significazione della documentazione, a partire da domani e fino al giorno in cui la documentazione sarà significata all’attore, la somma di [EUR 100] al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all’emananda [s]entenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra domani e l’ultimo giorno del mese in cui la [s]entenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la [s]entenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente»;

—        N: condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente, «a titolo di risarcimento dei danni patendi da quest’ultimo e derivanti dalla mancata distruzione materiale, a partire da domani e fino al giorno della distruzione materiale, la somma di [EUR 100] al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all’emananda [s]entenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra domani e l’ultimo giorno del mese in cui la [s]entenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la [s]entenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente»;

—        O: condannare la Commissione a rifondere al ricorrente tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione di una perizia che sarà eventualmente effettuata, su domanda di una delle parti, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la condanna della Commissione a versare al ricorrente le somme summenzionate; nonché, più in generale, qualsiasi fatto rilevante ai fini dell’emananda sentenza nella causa in esame;

—        P: condannare la Commissione a farsi carico delle spese inerenti all’eventuale redazione della perizia d’ufficio.

26      Nel suo ricorso, il ricorrente chiede altresì, per quanto necessario, la realizzazione di una perizia al fine di verificare, in particolare, la sussistenza delle condizioni per condannare la Commissione a versargli le somme citate, nonché l’escussione di diversi testimoni.

27      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

—        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

—        condannare il ricorrente alle spese ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

 Sull’oggetto del ricorso

28      Dalle memorie del ricorrente risulta che questi chiede, in sostanza:

—        l’accertamento della concreta esecuzione di determinate azioni irregolari e dell’illiceità dei fatti generatori dei danni asseriti (capi D, E e F delle conclusioni) e la condanna della Commissione a procedere ad alcune operazioni di notifica di documenti e di distruzione materiale degli stessi (capi G, H, I e J delle conclusioni);

—        la dichiarazione dell’inesistenza giuridica o, in subordine, l’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 24 aprile 2008 (capo A delle conclusioni);

—        la dichiarazione dell’inesistenza giuridica o, in subordine, l’annullamento della nota dell’11 settembre 2008 che respinge la domanda del 24 aprile 2008 (capo B delle conclusioni); con questo capo delle conclusioni il ricorrente contesta la detta decisione in quanto essa:

—        respinge la domanda risarcitoria (capo B 1 delle conclusioni);

—        respinge la domanda di invio delle fotografie (capo B 2 delle conclusioni);

—        respinge la domanda di distruzione delle fotografie e di comunicazione di informazioni (capo B 3 delle conclusioni);

—        la dichiarazione dell’inesistenza giuridica o, in subordine, l’annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo del 3 novembre 2008 (capo C delle conclusioni);

—        la condanna della Commissione a risarcirgli i danni, a pagargli gli interessi maturati (capi K e L delle conclusioni) e a versargli determinate somme a titolo di penalità sino a quando essa gli abbia inoltrato la documentazione controversa e abbia proceduto alla distruzione materiale di quest’ultima (capi M e N delle conclusioni);

—        l’adozione di misure di istruzione e l’assunzione da parte della Commissione di eventuali spese di perizia (capi O e P delle conclusioni).

29      In via preliminare si deve rilevare, in primo luogo, che la decisione indicata dal ricorrente nel capo A delle conclusioni, senza ulteriori precisazioni, quale decisione di rigetto della domanda del 24 aprile 2008, è in realtà la nota dell’11 settembre 2008, menzionata nel capo B delle conclusioni, che peraltro lo stesso ricorrente cita al punto 13 del suo ricorso quale risposta a tale domanda. I capi A e B delle conclusioni devono quindi essere interpretati quali volti ad ottenere la declaratoria dell’inesistenza o, in subordine, l’annullamento della sola nota dell’11 settembre 2008.

30      In secondo luogo, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sulla domanda di declaratoria dell’inesistenza giuridica o, in subordine, di annullamento della nota dell’11 settembre 2008, nella parte in cui questa nota respinge la domanda risarcitoria (capo B 1 delle conclusioni). Infatti, risulta da una giurisprudenza costante che una tale decisione, con la quale un’istituzione respinge una domanda di risarcimento, costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale e ha unicamente per effetto di permettere al ricorrente di investire il Tribunale di una domanda di risarcimento (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45; 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68, e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32; ordinanza 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione, cit., punto 23).

31      Di conseguenza, il Tribunale non può esaminare i motivi con i quali il ricorrente contesta la legittimità della nota dell’11 settembre 2008, nella parte in cui la stessa respinge la domanda risarcitoria, vale a dire i motivi relativi al fatto che questa parte della suddetta decisione sarebbe viziata da una «carenza assoluta di motivazione, anche per illogicità, confusione, incongruenza, inconferenza, irragionevolezza, pretestuosità, snaturamento e travisamento dei fatti, assenza ovvero inadeguatezza di istruttoria», da violazione di legge grave e manifesta e sarebbe stata adottata in violazione del dovere di sollecitudine e del «dovere (...) di buona amministrazione». Infatti, per valutare la fondatezza della domanda di risarcimento contenuta nella domanda del 24 aprile 2008, il Tribunale deve soltanto verificare se le condizioni per il sorgere della responsabilità della Commissione, a causa dei comportamenti denunciati in tale domanda di risarcimento, siano soddisfatte.

32      Spetta invece, in linea di principio, al Tribunale esaminare gli stessi motivi con i quali il ricorrente contesta la legittimità delle altre parti della nota dell’11 settembre 2008, nelle quali sono respinte le domande di invio delle fotografie e di distruzione, delle stesse, nonché di comunicazione di informazioni (capi B 2 e B 3 delle conclusioni). Infatti, con riferimento a queste due parti della nota dell’11 settembre 2008, la Commissione non si pronuncia sulla fondatezza della domanda di risarcimento, ma adotta decisioni che arrecano pregiudizio, che il ricorrente è legittimato, in linea di principio, a contestare per mezzo di un reclamo e di un ricorso di annullamento.

33      In terzo luogo, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sul capo C delle conclusioni, volto ad ottenere la declaratoria dell’inesistenza giuridica o, in subordine l’annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo del 3 novembre 2008. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo o di declaratoria dell’inesistenza giuridica di una siffatta decisione comporta che il giudice dell’Unione sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑729, punto 15).

 Sui motivi di irricevibilità opposti al ricorso nel suo complesso

34      In primo luogo la Commissione sostiene che la domanda risarcitoria non è stata proposta in un termine ragionevole. Il ricorrente l’avrebbe presentata solo sei anni dopo la nota dell’8 aprile 2002 senza fornire alcuna precisazione sulle modalità con cui ha ricevuto tale nota, mentre egli dovrebbe almeno spiegare come tale documento gli sia pervenuto.

35      Tuttavia, pur essendo sorprendente che il ricorrente abbia avuto comunicazione della nota dell’8 aprile 2002 soltanto in data 24 aprile 2008, più di sei anni dopo, a mezzo posta, la Commissione non produce alcun elemento che consenta di supporre che il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza dei fatti descritti in tale nota prima della data in cui egli sostiene di averla ricevuta. La Commissione, interrogata in udienza sulle circostanze in cui la nota dell’8 aprile 2002 era stata notificata al ricorrente o portata a conoscenza di quest’ultimo, si è limitata ad indicare che detta nota era stata spedita da Luanda a Bruxelles il 12 aprile 2002 con valigia diplomatica e non ha potuto dimostrare che i servizi competenti a Bruxelles avessero fatto pervenire questa nota al ricorrente, allora in congedo di malattia a Tricase. Il Tribunale rileva, peraltro, che il contesto conflittuale in cui il ricorrente è stato riassegnato a Bruxelles, con efficacia a decorrere dal 1° aprile 2002, la lontananza del ricorrente da Luanda a causa del suo congedo di malattia e le ricorrenti difficoltà di comunicazione tra la Commissione e tale funzionario potrebbero spiegare il fatto che tale nota non sia pervenuta all’interessato prima del 24 aprile 2008.

36      Inoltre, né dagli atti del presente fascicolo, né dagli elementi di fatto menzionati nelle decisioni che concludono il procedimento nella controversia che ha dato luogo alla sentenza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, citata, e in quella che ha dato luogo all’ordinanza 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione, citata, controversie relative alla condizioni del trasloco degli effetti personali del ricorrente, risulta che quest’ultimo avrebbe avuto conoscenza dell’ispezione dell’alloggio di servizio di Luanda, l’8 aprile 2002, da parte dei servizi della Commissione.

37      Vero è che da una relazione medica del 25 novembre 2002, versata agli atti relativi a diverse precedenti cause dinanzi al Tribunale tra il ricorrente e la Commissione (causa F‑73/08, che ha dato luogo all’ordinanza del Tribunale 20 maggio 2009, Marcuccio/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑145 e II‑A‑1‑819, impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑311/09 P e causa F‑65/09, Marcuccio/Commissione, pendenti dinanzi al Tribunale), documento ben noto al Tribunale (inviato dal ricorrente alla Commissione per ottenere il riconoscimento di una malattia grave, che dà diritto al rimborso delle spese mediche al 100%), risulta che il ricorrente era venuto a conoscenza del fatto che il suo alloggio era stato «ispezionato» in sua assenza nel corso del 2002. Tuttavia, interrogato in udienza sulla portata di tali informazioni nell’ambito della presente causa, il ricorrente rispondeva di essere stato informato nel 2002, dal suo ex domestico a Luanda, del solo fatto che alcune persone si erano avvicinate all’alloggio di servizio da lui occupato in questa città e di non essere mai venuto a conoscenza, prima di ricevere la nota dell’8 aprile 2002, dell’intrusione di membri del personale della delegazione nel detto alloggio in questa stessa data.

38      Riguardo all’argomento della Commissione, relativo al fatto che il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza dell’ingresso di membri del personale della delegazione nel suo ex alloggio di servizio al più tardi nella data in cui era stato informato dell’esecuzione delle operazioni di trasloco, esso non può essere accolto. Infatti, in ogni caso, il presente ricorso di risarcimento danni mira alla riparazione delle conseguenze pregiudizievoli di un fatto distinto da tali operazioni, verificatosi circa un anno prima di queste ultime.

39      Da quanto precede risulta che il Tribunale non può accertare che il ricorrente abbia acquisito conoscenza della nota dell’8 aprile 2002 e, conseguentemente, dell’ispezione dell’8 aprile 2002, in data precedente il 24 aprile 2008, e, pertanto, dedurne che l’interessato abbia presentato la sua domanda di risarcimento al di là di un termine ragionevole.

40      In secondo luogo la Commissione rileva che il ricorso è diretto a contestare un atto intervenuto al fine di preparare il trasloco degli effetti personali del ricorrente, vale a dire un atto che, come avrebbe dichiarato il Tribunale di primo grado nella sentenza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, citata, riguardo alla decisione di eseguire tale trasloco, costituirebbe una misura di ordine pratico e non un atto pregiudizievole contro il quale può essere proposto ricorso.

41      Tuttavia, anche supponendo che la visita dell’8 aprile 2002 e la nota dello stesso giorno costituissero soltanto misure di ordine pratico e non atti pregiudizievoli, come l’operazione di trasloco intervenuta l’anno successivo, si deve sottolineare che, a differenza del ricorso proposto nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, nel presente ricorso il ricorrente non intende ottenere l’annullamento di misure, ma la riparazione delle loro conseguenze dannose. Il ricorrente è pertanto pienamente legittimato a lamentare l’irregolarità dell’ispezione dell’8 aprile 2002 e della nota dello stesso giorno a sostegno della sua domanda di risarcimento.

42      I motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione contro il ricorso nel suo complesso devono pertanto essere respinti.

 Sulla ricevibilità dei capi D, E e F, delle conclusioni dirette all’accertamento della concreta esecuzione di determinate azioni irregolari e all’accertamento e dichiarazione dell’illiceità dei fatti generatori dei danni asseriti, e sulla ricevibilità dei capi G, H, I e J delle conclusioni, volti ad ottenere la condanna della Commissione a procedere ad alcune operazioni di notifica di documenti e di distruzione materiale degli stessi

43      In primo luogo, con i capi D, E e F delle conclusioni, il ricorrente chiede l’accertamento di determinate azioni irregolari nonché l’accertamento e la dichiarazione dell’illiceità dei fatti generatori all’origine degli asseriti danni da lui subiti.

44      Tali conclusioni sono in realtà dirette ad ottenere che il Tribunale dichiari la fondatezza delle censure dedotte dall’interessato a sostegno delle sue conclusioni risarcitorie. Orbene, come giustamente sostiene la Commissione, il Tribunale non è competente, nell’ambito del suo controllo di legittimità basato sull’art. 91 dello Statuto, ad emanare dichiarazioni in diritto. Le conclusioni summenzionate devono pertanto essere dichiarate irricevibili (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 1993, causa T‑15/93,Vienne/Parlamento, Racc. pag. II‑1327, punto 13).

45      In secondo luogo, con i capi G, H, I e J delle conclusioni, il ricorrente chiede in realtà al Tribunale di ingiungere alla Commissione l’adozione di alcune misure.

46      Orbene, come giustamente sostiene la Commissione, se pure, ai sensi dell’art. 266 TFUE, l’istituzione il cui atto è annullato dal giudice dell’Unione deve adottare le misure che l’esecuzione della sentenza di annullamento richiede, tale giudice, secondo giurisprudenza costante, non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni (sentenza della Corte 21 novembre 1989, cause riunite C‑41/88 e C‑178/88, Becker e Starquit/Parlamento, Racc. pag. 3807, pubblicazione sommaria, punto 6; sentenze del Tribunale di primo grado 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 33; 9 giugno 1998, causa T‑172/95, Chesi e a./Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑265 e II‑817, punto 33, e 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1263, punto 28 e giurisprudenza citata; sentenza del Tribunale 7 novembre 2007, causa F‑57/06, Hinderyckx/Consiglio, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑329 e II‑A‑1‑1831, punto 65).

47      I summenzionati capi D, E, F, G, H, I e J delle conclusioni devono pertanto essere respinti in quanto irricevibili, come chiede giustamente la Commissione.

 Nel merito

 Sulle conclusioni dirette contro il rigetto della domanda risarcitoria (capo B 1 delle conclusioni) e sulle conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento di danni e la corresponsione di interessi (capi K e L delle conclusioni)

 Argomenti delle parti

48      Il ricorrente sostiene che gli agenti della Commissione, da una parte, penetrando nel suo alloggio di servizio in Luanda, l’8 aprile 2002, senza il suo consenso, a sua insaputa e in assenza di un ordine dell’autorità giudiziaria e, dall’altra, scattando fotografie e prendendo nota dei suoi effetti personali, hanno leso il suo diritto alla vita privata e al rispetto del suo domicilio, sancito in particolare all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Egli sostiene peraltro che detti agenti hanno violato l’art. 12 della convenzione di alloggio, che richiedeva il suo previo consenso a qualsiasi ispezione dell’alloggio da parte dei servizi della Commissione.

49      La Commissione ribatte che, alla data dell’8 aprile 2002, la convenzione di alloggio firmata dal ricorrente il 17 dicembre 2000 era risolta ai sensi dell’art. 5 della stessa, cosicché il ricorrente non poteva più pretendere di esercitare alcun diritto sull’alloggio che gli era stato precedentemente attribuito. Inoltre, gli agenti della delegazione avrebbero avuto accesso a tale alloggio e vi avrebbero scattato fotografie per redigere un inventario dei beni dell’interessato, nel caso in cui la delegazione avesse dovuto procedere essa stessa al trasloco. Peraltro, l’accesso a detto alloggio sarebbe stato giustificato dalla necessità di controllare che l’immobile non avesse subìto danni a causa delle forti piogge dei giorni precedenti. In ogni caso, il ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento a dimostrazione dell’esistenza, del tipo e dell’entità del danno subìto, né avrebbe provato che il danno asserito costituisse diretta conseguenza dei presunti comportamenti illegittimi della Commissione. In udienza la Commissione ha precisato che l’alloggio di servizio del ricorrente non poteva in nessun caso essere considerato come un domicilio alla data dell’8 aprile 2002, a causa della risoluzione della convenzione di alloggio e della circostanza che il ricorrente non risiedeva più in tale alloggio dal gennaio 2002.

 Giudizio del Tribunale

50      La responsabilità di un’istituzione, nell’ambito dell’art. 270 TFUE, presuppone il soddisfacimento di un insieme di condizioni per quanto riguarda l’irregolarità o l’illecito commessi dall’istituzione, la certezza di un pregiudizio reale e valutabile nonché l’esistenza di un nesso causale tra l’illecito e il pregiudizio lamentato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1990, causa T‑20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II‑769, punto 19; 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑61, punto 72, e 21 febbraio 1995, causa T‑506/93, Moat/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑147, punto 46). Queste condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte: la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punto 14).

51      Nella specie, per quanto riguarda la prima condizione summenzionata, attinente all’illiceità del comportamento dell’istituzione, occorre ricordare, come la Corte ha dichiarato, che il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio privato delle persone fisiche s’impone nell’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto principio generale comune ai diritti degli Stati membri. In tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri gli interventi dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di ogni persona devono essere fondati sulla legge ed essere giustificati dai motivi contemplati dalla legge; questi ordinamenti prevedono pertanto, pur se con modalità diverse, una protezione nei confronti di interventi arbitrari o sproporzionati. L’esigenza di siffatta protezione dev’essere quindi riconosciuta come un principio generale del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859, punti 17 e 19).

52      Inoltre, la CEDU, alla quale si riferisce l’art. 6, n. 2, TUE, prevede, al suo art. 8, n. 1, che «[o]gni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza» e, al n. 2 dello stesso articolo, che «[n]on può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

53      La Corte europea dei diritti dell’uomo ha già dichiarato che un alloggio occupato da un funzionario dev’essere qualificato come domicilio ai sensi dell’art. 8 CEDU, anche dopo la data in cui l’interessato avrebbe dovuto cessare di occuparlo a causa del suo trasferimento (v. Corte eur. D.U., sentenza Larkos c. Chypre del 18 febbraio 1999, Recueil des arrêts et décisions, 1999‑I).

54      Nel caso di specie, si deve constatare che l’alloggio di servizio attribuito al ricorrente costituiva il suo domicilio. Infatti, questa casa era stata messa a sua disposizione, nel luogo in cui egli esercitava la sua attività professionale, ad uso esclusivo di abitazione.

55      La circostanza che il ricorrente, allora in congedo di malattia, soggiornava in Italia dal gennaio 2002 è irrilevante riguardo a tale constatazione. Infatti, una siffatta assenza, che poteva essere soltanto provvisoria, non aveva natura tale da comportare uno spostamento del centro degli interessi del ricorrente verso l’Italia. Inoltre il ricorrente si è opposto alla decisione di riassegnazione a Bruxelles, per via contenziosa, manifestando in tal modo chiaramente la sua volontà di proseguire le sue attività in delegazione.

56      Per giustificare la legittimità dell’ispezione e dimostrare che quest’ultima aveva una base legale, la Commissione afferma che la decisione 18 marzo 2002, divenuta efficace dal 1° aprile 2002, e con la quale il ricorrente è stato riassegnato a Bruxelles, aveva risolto la convenzione di alloggio, ai sensi dell’art. 5 di quest’ultima, e che, conseguentemente, la Commissione non era più vincolata dalle clausole della convenzione quando, in data 8 aprile 2002, gli agenti della delegazione facevano ingresso nell’alloggio di servizio del ricorrente. Tenuto conto della risoluzione di pieno diritto della convenzione di alloggio, il ricorrente non avrebbe più disposto, in tale data, di un titolo legale che lo autorizzasse ad occupare tale alloggio.

57      Tuttavia si deve sottolineare che la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione, citata, che il Tribunale di primo grado aveva erroneamente ritenuto la decisione 18 marzo 2002, con la quale veniva posto fine all’assegnazione del ricorrente a Luanda, intervenuta nel rispetto del principio dei diritti della difesa. Pertanto, anche se il Tribunale dell’Unione europea non si è ancora definitivamente pronunciato nella causa T‑236/02, ad esso rinviata dalla Corte, e non ha ancora tratto le conseguenze della cosa giudicata dalla Corte, è lecito nutrire seri dubbi sulla legittimità della decisione di riassegnazione e, di conseguenza, della risoluzione della convenzione di alloggio.

58      In ogni caso, anche supponendo che la convenzione di alloggio fosse stata risolta di pieno diritto con efficacia dal 1° aprile 2002 e che la legittimità del comportamento della Commissione in occasione dell’ispezione dell’8 aprile 2002 potesse essere valutata in base ai soli elementi di cui l’amministrazione disponeva allora, prescindendo dalla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte, l’alloggio di servizio costituiva ancora, in quest’ultima data, il domicilio del ricorrente. Quest’ultimo non veniva pertanto privato, per la sola circostanza della risoluzione della convenzione di alloggio, di ogni protezione contro l’intervento della Commissione in detto alloggio.

59      Inoltre, risulta dall’art. 256 CE che l’esecuzione forzata delle decisioni della Commissione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata e che il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (v., per analogia, relativamente al recupero di un credito di spese della Commissione sulla retribuzione del funzionario debitore, sentenza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2001, causa T‑214/00, X/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑143 e II‑663, punti 21-23). Ciò non esclude che un’istituzione possa far ricorso a procedure esecutive quali la compensazione, a condizione di potersi fondare su una base giuridica esplicita (ad esempio, l’art. 46 dell’allegato VIII dello Statuto, che permette di dedurre qualsiasi somma dovuta da un funzionario alle Comunità dalla pensione di anzianità o dall’indennità di invalidità dell’interessato).

60      Certamente, nel caso di specie, la convenzione di alloggio prevedeva, al suo art. 14, che le controversie che non si potessero risolvere in via amichevole sarebbero state «risolte nell’ambito delle procedure statutarie». Tuttavia una siffatta clausola attributiva di competenza al giudice dell’Unione non ha ad oggetto né per effetto l’abilitazione dell’amministrazione ad adottare provvedimenti restrittivi nei confronti dell’altro contraente al di fuori di ogni garanzia procedurale.

61      Nel caso di specie, senza che sia necessario esaminare secondo quali precise modalità l’intervento della Commissione avrebbe dovuto effettuarsi, si deve rilevare che l’amministrazione ha adottato le misure necessarie allo sgombero dell’alloggio di servizio che il ricorrente occupava entrando in esso e realizzando l’inventario dei beni personali dell’interessato senza che quest’ultimo ne fosse informato né, a fortiori, che l’amministrazione si fosse informata di un’eventuale opposizione da parte sua. La Commissione ha pertanto, unilateralmente, iniziato ad eseguire la propria decisione di sgomberare tale alloggio, senza nemmeno ingiungere previamente al ricorrente di lasciarlo portando via i suoi beni personali (v., per un caso in cui la Commissione aveva ingiunto a un funzionario di lasciare il suo alloggio, sentenza della Corte 6 aprile 1995, causa C‑299/93, Bauer/Commissione, Racc. pag. I‑839, punti 13-15).

62      Certamente, gli obiettivi perseguiti dalla Commissione si basavano sull’interesse del servizio ed erano legittimi, in particolare quello di assicurarsi dello stato di conservazione dell’alloggio dopo le intemperie verificatesi nei giorni precedenti l’8 aprile 2002. È inoltre vero che a questa data, tenuto conto della decisione di riassegnazione e del principio della presunzione di legittimità di una decisione amministrativa fintantoché essa non sia annullata dal giudice, il ricorrente non aveva più il diritto di occupare l’alloggio di servizio che gli era stato attribuito.

63      Tuttavia tali circostanze non erano tali da esonerare l’amministrazione dall’osservanza di ogni formalità, perlomeno non da quella di informare previamente il ricorrente della necessità di verificare, con urgenza, lo stato dell’alloggio dopo le forti piogge dei giorni precedenti.

64      La presente controversia è sostanzialmente diversa da quella che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale di primo grado 19 marzo 1998, causa T‑74/96, Tzoanos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑343, punti 321 e 322), invocata dalla Commissione in udienza. Infatti, in quest’ultimo causa, il bene cui l’amministrazione aveva potuto legittimamente accedere senza formalità non era il domicilio del ricorrente, ma soltanto il computer di ufficio di quest’ultimo, bene di cui la Commissione era proprietaria e che era stato messo a disposizione del funzionario soltanto a fini professionali.

65      Da tutto quanto precede risulta che l’amministrazione, accedendo all’alloggio di servizio del ricorrente senza rispettare nessuna formalità, ha leso il diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, del suo domicilio e della sua vita privata.

66      Una siffatta illiceità è tale da far sorgere la responsabilità della Commissione.

67      Inoltre, tale illiceità è causa diretta di un incontestabile danno morale al ricorrente.

68      Di conseguenza, l’affermazione del ricorrente secondo la quale la Commissione ha erroneamente respinto la sua domanda di risarcimento è fondata.

69      Tenuto conto di tutte le circostanze di causa, tale danno verrà equamente valutato condannando la Commissione a versare al ricorrente un importo stimato ex aequo et bono in EUR 5 000. Tale somma è forfettaria e include gli interessi di mora e gli interessi capitalizzati richiesti dal ricorrente.

 Sulle conclusioni dirette ad ottenere la declaratoria di inesistenza giuridica ovvero, in via subordinata, l’annullamento della nota dell’11 settembre 2008, nella parte in cui respinge la domanda di invio delle fotografie, nonché la domanda di distruzione delle fotografie e comunicazione delle informazioni (capi B 2 e B 3 delle conclusioni)

70      Il ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione summenzionata sarebbe affetta da «carenza assoluta di motivazione» (primo motivo), che violerebbe la legge in maniera «grave e manifesta», in particolare il suo diritto al rispetto della sua vita privata e del suo domicilio nonché il suo diritto di proprietà (secondo motivo), e che violerebbe il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione (terzo motivo). Anche questa decisione dovrebbe essere dichiarata giuridicamente inesistente o, quanto meno, essere annullata.

71      Occorre esaminare in particolare il primo motivo.

72      A sostegno di tale motivo il ricorrente rileva che la sua domanda del 24 aprile 2008 si riferiva all’ispezione illegittima del suo alloggio, avvenuta l’8 aprile 2002, e che quindi essa aveva un oggetto diverso da quello della domanda del 1° settembre 2007, relativa alle operazioni di trasloco che hanno avuto luogo nel 2003. Di conseguenza, la Commissione avrebbe erroneamente considerato che queste due domande avessero lo stesso oggetto e, pertanto, avrebbe rifiutato di esaminare la domanda del 24 aprile 2008.

73      Tale motivo è fondato.

74      Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la domanda del 24 aprile 2008 aveva un oggetto diverso da quello della domanda del 1° settembre 2007. Anche se infatti l’ispezione dell’8 aprile 2002, contestata nella domanda del 24 aprile 2008, costituiva una delle prime misure volte a preparare le operazioni di trasloco di cui trattasi nella domanda del 1° settembre 2007, come nella nota dell’11 settembre 2003, ciò non toglie tuttavia che l’ispezione dell’8 aprile 2002 è avvenuta in un contesto diverso da quello che caratterizzava dette operazioni: l’8 aprile 2002 il ricorrente era appena stato riassegnato a Bruxelles e la nota del 15 ottobre 2002, con la quale la Commissione informava il ricorrente della risoluzione della convenzione di alloggio (v. punto 10 della presente sentenza), non era stata ancora adottata. Inoltre, pur essendo ammissibile che la Commissione organizzasse ed eseguisse il trasloco nel 2003, diversi mesi dopo la riassegnazione del ricorrente a Bruxelles e nel momento in cui essa si confrontava con l’inerzia dell’interessato, siffatte circostanze ancora non sussistevano alla data dell’8 aprile 2002.

75      Pertanto la Commissione, per respingere la domanda del 24 aprile 2008, non poteva basarsi sul motivo che quest’ultima aveva un oggetto identico a quello della domanda del 1° settembre 2007.

76      La nota dell’11 settembre 2008, nella parte in cui respinge la domanda di invio delle fotografie, nonché la domanda di distruzione delle fotografie e di comunicazione di informazioni, è pertanto illegittima e dev’esser annullata senza che occorra esaminare gli altri motivi del ricorso.

77      Un tale annullamento ha l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto contestato dall’ordinamento giuridico ed ha quindi la stessa portata di una dichiarazione di inesistenza di un siffatto atto, con cui il giudice constata che l’atto va considerato quale mai intervenuto. Di conseguenza, non occorre esaminare i capi delle conclusioni in cui si chiede la declaratoria d’inesistenza della nota dell’11 settembre 2008.

78      In ogni caso, il giudice dell’Unione, ispirandosi ai principi elaborati negli ordinamenti giuridici nazionali, dichiara inesistenti soltanto gli atti affetti da vizi particolarmente gravi ed evidenti (sentenza della Corte 10 dicembre 1957, cause riunite 1/57 e 14/57, Société des usines à tubes de la Sarre/Alta Autorità, Racc. pag. 199, in particolare pag. 214). La gravità delle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione esige che per ragioni di certezza del diritto tale constatazione, che può intervenire in ogni momento, sia riservata a casi del tutto estremi (sentenze della Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I‑2555, e 5 ottobre 2004, causa C‑475/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑8923, punto 20).

79      Nel caso di specie la nota dell’11 settembre 2008, nella parte in cui respinge la domanda di invio delle fotografie, nonché la domanda di distruzione delle fotografie e di comunicazione di informazioni, è soltanto viziata da un difetto di istruzione effettiva della domanda del 24 aprile 2008. Tale illegittimità non è tale da giustificare la declaratoria di inesistenza dell’atto da essa viziato. Le conclusioni presentate a tal fine dal ricorrente devono essere pertanto respinte.

 Sulle conclusioni dirette ad ottenere la condanna della Commissione a versare al ricorrente un importo, a titolo di penalità, fintantoché la stessa non gli abbia inviato la documentazione controversa ed abbia proceduto alla distruzione materiale di quest’ultima (capi M e N delle conclusioni)

80      Dalla formulazione dei capi M e N delle conclusioni risulta che con essi il ricorrente chiede in sostanza che la Commissione sia condannata al pagamento di una penalità di EUR 100 al giorno, sino a quando essa abbia eseguito le misure da lui sollecitate e alla cui adozione sarebbe costretta a procedere in forza della sentenza del Tribunale.

81      Tuttavia, dal momento che non sussiste nessun fondamento giuridico che attribuisca al Tribunale la competenza per infliggere una siffatta penalità, tali conclusioni devono essere dichiarate irricevibili (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 1992, causa T‑84/91, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II‑2335, punto 31).

82      In ogni caso, qualora nulla lasci supporre che l’istituzione non adempirà il proprio obbligo, ai sensi dell’art. 266 TFUE, di riesaminare la domanda del 24 aprile 2008 e di desumere le conseguenze di tale riesame, il ricorso ad una penalità, volta a esercitare pressione sull’istituzione, è escluso (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 12 dicembre 1995, causa T‑203/95 R, Connolly/Commissione, Racc. pag. II‑2919, punto 45).

 Sulla domanda di misure d’istruzione (capi O e P delle conclusioni)

83      Per quanto riguarda la valutazione di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nella causa di cui è investito (v., ad esempio, sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/Commissione, Racc. pag. I‑10005, punti 77 e 78).

84      Nelle circostanze del caso di specie, tenuto conto in particolare di quanto precedentemente esposto, il Tribunale ritiene che non si debba procedere ad una perizia né ad altre misure istruttorie.

85      I capi delle conclusioni summenzionati devono dunque essere respinti.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del presente capo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. Secondo l’art. 89, n. 2, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

87      Per i motivi sopra enunciati risulta che la Commissione è rimasta soccombente su più capi. Inoltre il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che essa fosse condannata alle spese.

88      Tuttavia il ricorrente ha proposto un elevato numero di conclusioni respinte dal Tribunale ed ha sottoposto al giudice pretese risarcitorie manifestamente eccessive. Pertanto, una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie è effettuata condannando la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, soltanto un quarto delle spese del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La Commissione europea è condannata a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 5 000.

2)      La decisione della Commissione europea 11 settembre 2008 è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda del sig. Marcuccio del 24 aprile 2008, diretta ad ottenere l’invio delle fotografie, la loro distruzione e la comunicazione di informazioni relative a tale distruzione.

3)      Per il resto, il ricorso è respinto.

4)      La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del sig. Marcuccio.

5)      Il sig. Marcuccio sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 giugno 2010.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.