Language of document : ECLI:EU:F:2015:77

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

3 luglio 2015 (*)

«Riapertura della fase orale»

Nella causa F‑45/11,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da T. Gilliams e G. Nuvoli, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

composto da R. Barents, presidente, E. Perillo (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo alla cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2011, il sig. De Nicola ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso volto, in sostanza, all’annullamento del suo rapporto di valutazione per l’anno 2009.

2        Con lettera della cancelleria del Tribunale del 14 ottobre 2014, le parti sono state convocate a un’udienza di discussione.

3        Con lettere del 21 e del 28 novembre 2014, i rappresentanti delle parti hanno comunicato che non avrebbero partecipato alla detta udienza di discussione.

4        Con lettera della cancelleria del 19 dicembre 2014, le parti sono state informate della decisione del Tribunale di chiudere la fase orale, in applicazione dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

5        Con lettera del 31 dicembre 2014, il ricorrente ha proposto un’istanza di ricusazione di tutti i membri della Prima Sezione del Tribunale, nonché di un altro membro del Tribunale.

6        Con decisione del 1° giugno 2015, il presidente del Tribunale ha respinto l’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente il 31 dicembre 2014.

7        Dato che le parti devono essere ascoltate in merito a un’eventuale sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento di procedura, il Tribunale ordina, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la riapertura della fase orale nella presente causa.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

così provvede:

1)      La fase orale del procedimento è riaperta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 3 luglio 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Lingua processuale: l’italiano.