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Ricorso presentato il 24 luglio 2020 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-341/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro, A. Armenia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede pertanto alla Corte di constatare che la Repubblica italiana, concedendo il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto solo se tali imbarcazioni sono oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui tale imbarcazione è effettivamente utilizzata, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE1 .

La Commissione chiede altresì la condanna della Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1. L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, prevede che gli Stati membri siano tenuti ad applicare un’esenzione per prodotti energetici che sono forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione, inclusa la pesca, ma diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto. Dalla definizione di imbarcazione privata da diporto contenuta nella citata disposizione discende che l’esenzione è riservata ai natanti da diporto utilizzati per prestazioni di servizio a titolo oneroso con fini commerciali. Questo vale sia se l’utilizzatore è il proprietario dell’imbarcazione, sia se ne è il locatario o il noleggiatore.

2. La nozione di utilizzatore è stata chiarita dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, Haltergemeinschaft, C-250/102 , la quale stabilisce che nel contesto di una locazione o di un noleggio l’utilizzatore che deve essere preso in considerazione per la concessione o il rifiuto dell’esenzione in questione è il locatario o il noleggiatore, e non il locatore o il noleggiante. Dalla tale sentenza scaturisce anche che, per poter beneficiare dell’esenzione, non è sufficiente che il noleggio sia considerato in quanto tale come un’attività commerciale per il noleggiante, in quanto ciò che è importante verificare è l’uso che il noleggiatore fa dell’imbarcazione. E’ dunque l’utilizzatore finale e l’ultima utilizzazione dell’imbarcazione che sono pertinenti, ed è questa utilizzazione che deve servire «direttamente ai fini della prestazione di servizi a titolo oneroso» per poter beneficiare del diritto all’esenzione, come la Corte di giustizia ha ricordato nella sentenza del 13 luglio 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla, C-151/163 .

3. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione in questione è dunque necessario analizzare caso per caso quale sia l’uso effettivo del natante privato da diporto.

4. Tuttavia, dall’analisi della normativa italiana che applica l’esenzione in questione e delle risposte alla lettera di costituzione in mora e al parere motivato risulta, che il rifiuto o la concessione dell’esenzione avviene in modo indipendente dall’utilizzazione effettiva che viene fatta dell’imbarcazione.

5. Nel presente ricorso, la Commissione ritiene che in Italia l’applicazione dell’esenzione in questione sia contraria al disposto di cui l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE.

6. In particolare, la Commissione fa valere che le autorità fiscali italiane non procedono ad una valutazione caso per caso del modo in cui l’imbarcazione è effettivamente utilizzata al fine di concedere o rifiutare l’esenzione. In effetti, le autorità italiane sostengono che tale valutazione è compiuta tenendo conto di elementi della legislazione settoriale che sarebbero destinati soltanto a facilitare tale valutazione, quali il fatto che la navigazione avvenga tramite un contratto di noleggio tipico o tramite un contratto di locazione o tramite il noleggio occasionale. Tuttavia, le autorità italiane sostengono che in caso di noleggio l’esenzione deve essere comunque dovuta agli operatori economici che prestano servizi di navigazione marittima, mentre vanno esclusi dall’esenzione quelli che effettuano la locazione e il noleggio occasionale. Nel riaffermare che la concessione o il rifiuto dell’esenzione deve avvenire in base al tipo di contratto stipulato e dunque in maniera astratta, le autorità italiane confermano che esse non si accertano in concreto che l’esenzione sia concessa a chi ne ha diritto e sia rifiutata a chi non ne ha diritto.

7. A parte il noleggio, nel caso di locazione e di noleggio occasionale, è esclusa qualsiasi possibilità di esenzione, anche se, in realtà, l’imbarcazione può essere utilizzata dall'utente finale per fornire direttamente servizi a titolo oneroso, non importa a questo proposito che il locatore o il noleggiatore occasionale abbia lo scopo di svolgere lui stesso un'attività di navigazione. Il noleggio occasionale non è infatti considerato dall’ordinamento italiano come un possibile uso commerciale dell’imbarcazione.

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1     Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

2     EU:C:2011:862, punto 22.

3 EU:C:2017:537, Punti 29 e 30.