Language of document : ECLI:EU:C:2019:408

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 maggio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE‑Turchia – Protocollo addizionale – Articolo 59 – Decisione n. 3/80 – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Revoca delle clausole di residenza – Articolo 6 – Prestazione di invalidità – Soppressione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Requisito di residenza – Direttiva 2003/109/CE – Status di soggiornante di lungo periodo»

Nella causa C‑677/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi), con decisione del 1o dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2017, nel procedimento

M. Çoban

contro

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.‑C. Bonichot, E. Regan, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 ottobre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Çoban, da R. Akkaya e Z.M. Alaca, advocaten;

–        per il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, da J. Hut, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60), in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU 1972, L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo addizionale»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Çoban e il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Consiglio di amministrazione dell’Istituto per la previdenza e assistenza sociale dei lavoratori subordinati, Paesi Bassi; in prosieguo: l’«Uwv»), relativa al rigetto da parte di quest’ultimo della sua domanda volta ad ottenere una prestazione integrativa ai sensi della normativa dei Paesi Bassi.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Accordo di associazione

3        Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, l’Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca ed il miglioramento del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

 Protocollo addizionale

4        Il protocollo addizionale contiene un titolo II, intitolato «Circolazione delle persone e dei servizi», il cui capitolo I riguarda «[i] lavoratori».

5        L’articolo 39 del protocollo addizionale, che fa parte del capitolo I del citato titolo II, prevede quanto segue:

«1.      Prima della fine del primo anno dall’entrata in vigore del presente protocollo, il [C]onsiglio di [a]ssociazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all’interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità.

(…)

4.      Le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità acquisite in virtù delle disposizioni prese in applicazione del paragrafo 2 dovranno poter essere esportate in Turchia.

(…)».

6        L’articolo 59 del protocollo addizionale, contenuto nel titolo IV di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni generali e finali», è formulato nel modo seguente:

«Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità».

7        L’articolo 62 del protocollo addizionale così dispone:

«Il presente protocollo ed i suoi allegati costituiscono parte integrante dell’[accordo di associazione]».

 Decisione n. 3/80

8        L’articolo 2 della decisione n. 3/80, intitolato «Campo di applicazione quanto alle persone», così recita:

«La presente decisione si applica:

–        ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini della Turchia,

–        ai familiari di tali lavoratori, che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri,

–        ai superstiti di tali lavoratori».

9        L’articolo 4 della citata decisione, rubricato «Campo di applicazione “ratione materiae”», prevede quanto segue:

«1.      La presente decisione si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(…)

b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

(…)

2.      La presente decisione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni previste dal paragrafo 1.

(…)».

10      Ai sensi dell’articolo 6 della decisione n. 3/80, intitolato «Revoca delle clausole di residenza (…)», al suo paragrafo 1, primo comma:

«Salvo quanto diversamente disposto dalla presente decisione, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, nonché le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede in Turchia o nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».

 Regolamento n. 883/2004

11      L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), rubricato «Abolizione delle clausole di residenza», è del seguente tenore:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice».

12      L’articolo 70 del regolamento n. 883/2004 così dispone:

«1.      Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all’assistenza sociale.

2.      Ai fini del presente capitolo, le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” sono quelle:

(…)

c)      [che] sono elencate nell’allegato X.

3.      L’articolo 7 e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.      Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico».

13      L’allegato X di detto regolamento, intitolato «Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», prevede, per quanto riguarda i Paesi Bassi, le seguenti prestazioni:

«(…)

b)      legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW)».

 Direttiva 2003/109

14      I considerando 2, 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), sono così formulati:

«(2)      Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.

(…)

(4)      L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.

(…)

(6)      La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(…)

(12)      Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva».

15      L’articolo 1 di detta direttiva stabilisce quanto segue:

«Scopo della presente direttiva è stabilire:

a)      le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;

b)      le norme sul soggiorno di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo».

16      L’articolo 8 della direttiva 2003/109 così prevede:

«1.      Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l’articolo 9.

2.      Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno ‐ [UE] per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.

(…)».

 Diritto dei Paesi Bassi

17      L’articolo 4a della Toeslagenwet (legge sulle prestazioni complementari), del 6 novembre 1986 (Stb. 1986, n. 567), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «TW»), disponeva quanto segue:

«1.      La persona di cui all’articolo 2 non ha diritto alla prestazione integrativa nel periodo durante il quale non risiede nei Paesi Bassi.

2.      La persona di cui all’articolo 2 che, ai sensi del paragrafo 1, non ha diritto alla prestazione integrativa, ha diritto alla suddetta prestazione a partire dal giorno in cui risiede nei Paesi Bassi, se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3».

18      L’articolo 8, paragrafo 1, della Remigratiewet (legge sulla migrazione di ritorno), del 22 aprile 1999 (Stb. 1999, n. 232), è così formulato:

«Le persone che hanno lasciato i Paesi Bassi ai sensi della presente legge possono farvi ritorno entro un anno a decorrere dalla data in cui si sono stabilite nel paese di destinazione».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      Il sig. Çoban è un cittadino turco che ha esercitato per un certo periodo un’attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi.

20      L’11 settembre 2006 egli ha lasciato il suo impiego per motivi di salute.

21      Dal 18 dicembre 2006 è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/109.

22      Con decorrenza dall’8 settembre 2008, l’Uwv ha riconosciuto al sig. Çoban una prestazione in forza della Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa), del 10 novembre 2005 (Stb. 2005, n. 572), calcolata secondo una percentuale di inabilità al lavoro tra il 45% e il 55%. Inoltre, l’Uwv ha altresì riconosciuto al sig. Çoban una prestazione integrativa sotto forma di supplemento destinata a garantirgli un reddito minimo, ai sensi della TW.

23      Il 10 febbraio 2014 il sig. Çoban ha informato l’Uwv della sua intenzione di rientrare in Turchia dal 1o aprile 2014. Con decisione del 12 febbraio 2014, l’Uwv ha soppresso la prestazione integrativa precedentemente concessa al sig. Çoban, con decorrenza dal 1o aprile 2014.

24      Nel quadro della sua partenza in Turchia, il sig. Çoban, su sua richiesta, ha ottenuto, dalle autorità dei Paesi Bassi, le prestazioni per la migrazione di ritorno. Il 18 marzo 2014 il sig. Çoban è rientrato in Turchia. Dalla decisione di rinvio risulta che, a quest’ultima data, egli era ancora titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

25      Il 9 luglio 2014, il sig. Çoban ha presentato all’Uwv, dalla Turchia, una nuova domanda di prestazione integrativa. Secondo il giudice del rinvio, tale nuova domanda mirerebbe a recuperare la prestazione integrativa soppressa dall’Uwv il 12 febbraio 2014.

26      Con decisione del 1o agosto 2014, l’Uwv ha respinto tale domanda.

27      Il sig. Çoban ha proposto un reclamo contro quest’ultima decisione dinanzi all’Uwv, il quale, con decisione del 20 ottobre 2014, ha confermato il rigetto della domanda di prestazione integrativa sulla base dell’articolo 4a della TW, secondo il quale solo le persone residenti nei Paesi Bassi hanno diritto a tale prestazione.

28      Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso contro la decisione dell’Uwv del 20 ottobre 2014 dinanzi al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi).

29      Con sentenza del 18 giugno 2015, tale giudice ha respinto detto ricorso con la motivazione, in particolare, che il sig. Çoban non si trovava in una situazione analoga a quella dei cittadini turchi di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 maggio 2011, Akdas e a. (C‑485/07, EU:C:2011:346).

30      Il sig. Çoban ha proposto appello contro quest’ultima sentenza dinanzi al Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi).

31      Il giudice del rinvio rileva che il sig. Çoban ha cessato definitivamente di essere regolarmente inserito nel mercato del lavoro nei Paesi Bassi in un momento determinato dopo l’inizio della sua inabilità al lavoro, cosicché egli ha perduto il suo diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi dell’accordo di associazione. Poiché tale circostanza lo porrebbe in una situazione analoga a quella dei cittadini turchi di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 maggio 2011, Akdas e a. (C‑485/07, EU:C:2011:346), il sig. Çoban dovrebbe, in linea di principio, poter invocare il diritto di esportare la prestazione integrativa di cui trattasi nel procedimento principale sul fondamento dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80.

32      Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea che, contrariamente ai cittadini turchi di cui trattasi nella causa summenzionata, il sig. Çoban ha lasciato i Paesi Bassi di sua spontanea volontà. Secondo tale giudice, infatti, il ricorrente nel procedimento principale era titolare in tale Stato membro, alla data del suo ritorno in Turchia, dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109. Inoltre, egli poteva, ai sensi della legge sulla migrazione di ritorno, rientrare in detto Stato membro entro un anno dalla sua partenza.

33      In tal modo, la situazione del sig. Çoban presenterebbe somiglianze anche con quella dei cittadini turchi di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 gennaio 2015, Demirci e a. (C‑171/13, EU:C:2015:8).

34      Pertanto, il giudice del rinvio si interroga, alla luce della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 26 maggio 2011, Akdas e a. (C‑485/07, EU:C:2011:346), e del 14 gennaio 2015, Demirci e a. (C‑171/13, EU:C:2015:8), in merito alla questione se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 59 del protocollo addizionale, la situazione del sig. Çoban possa essere utilmente paragonata a quella dei cittadini dell’Unione, che non possono esportare una prestazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

35      In tali circostanze, il Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«[1)]      Se l’articolo 6, paragrafo 1, [primo comma] della [decisione n. 3/80], in combinato disposto con l’articolo 59 del [protocollo addizionale], debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come l’articolo 4a della legge [TW], in forza della quale una prestazione integrativa già concessa viene soppressa se il beneficiario si trasferisce in Turchia, anche nel caso in cui detto beneficiario abbia lasciato il territorio dello Stato membro di propria iniziativa.

[2)]      Se al riguardo sia rilevante la circostanza che, al momento della sua partenza, il suddetto beneficiario non abbia più un diritto di soggiorno in forza [dell’accordo di associazione], ma sia titolare di un [permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lunga durata basato sulla direttiva 2003/109].

[3)]      Se al riguardo sia rilevante la circostanza che, in base alla normativa nazionale, entro un anno dal momento in cui ha lasciato il territorio nazionale, il beneficiario abbia la possibilità di rientrarvi per poter nuovamente ottenere la prestazione, e che detta possibilità esista inoltre fintantoché egli è titolare di un [permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo basato sulla detta direttiva]».

 Sulle questioni pregiudiziali

36      Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sopprime l’erogazione di una prestazione integrativa nei confronti di un cittadino turco che rientri nel suo paese di origine e che sia titolare, alla data della sua partenza dallo Stato membro ospitante, dello status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi della direttiva 2003/109.

37      A tal proposito, si deve ricordare che la decisione n. 3/80 mira al coordinamento dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri al fine di consentire ai lavoratori turchi che sono o sono stati occupati nell’Unione, nonché ai loro familiari e superstiti, di fruire di prestazioni nei settori tradizionali della previdenza sociale (sentenza del 10 settembre 1996, Taflan‑Met e a., C‑277/94, EU:C:1996:315, punto 26).

38      Ai sensi dell’articolo 2 della decisione n. 3/80, quest’ultima si applica, in particolare, ai lavoratori turchi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri.

39      Per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione materiae della decisione n. 3/80, dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale decisione risulta che quest’ultima si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, in particolare, le prestazioni di invalidità, comprese quelle destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno, nonché ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi.

40      Nel caso di specie, è pacifico che il sig. Çoban gode di una pensione d’invalidità prevista dalla normativa dei Paesi Bassi in materia di previdenza sociale e che la prestazione integrativa di cui trattasi nel procedimento principale mira ad aumentare tale pensione al fine di garantirgli un reddito minimo. Di conseguenza, tale prestazione deve essere assimilata a una prestazione di invalidità, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 3/80.

41      Pertanto, la decisione n. 3/80 è applicabile a una situazione come quella oggetto della causa principale.

42      L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, che attua l’articolo 39, paragrafo 4, del protocollo addizionale, sancisce il diritto dei lavoratori turchi di conservare, in Turchia o nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, la fruizione delle prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, nonché delle rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri.

43      La decisione n. 3/80 non prevede alcuna deroga o restrizione alla revoca delle clausole di residenza enunciata al suo articolo 6, paragrafo 1, primo comma (sentenza del 26 maggio 2011, Akdas e a., C‑485/07, EU:C:2011:346, punto 80).

44      Nel caso di specie, con decisione del 12 febbraio 2014, l’Uwv ha soppresso la prestazione integrativa di cui trattasi nel procedimento principale con effetto dal 1o aprile 2014, in quanto il sig. Çoban l’aveva informato della sua intenzione di ritornare in Turchia a quest’ultima data. Il 9 luglio 2014, il sig. Çoban ha quindi presentato, dalla Turchia, una nuova domanda di prestazione integrativa, che mirerebbe, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, al ripristino di quella soppressa dall’Uwv.

45      Poiché quest’ultima domanda proposta dal ricorrente nel procedimento principale è diretta, secondo il giudice del rinvio, a ripristinare il diritto a una prestazione integrativa acquisito ai sensi della TW, si deve considerare, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 62 delle sue conclusioni, che il sig. Çoban invoca, nel procedimento principale, il diritto a una prestazione d’invalidità acquisita ai sensi della normativa di uno Stato membro, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80.

46      In tali circostanze, la situazione del sig. Çoban rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione.

47      Tuttavia, occorre constatare che la prestazione integrativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisce, in forza dell’inserimento della TW all’allegato X del regolamento n. 883/2004, una «prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento.

48      Conformemente all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004, il principio della revoca delle clausole di residenza previsto dall’articolo 7 di tale regolamento non è applicabile a siffatte prestazioni. In forza dell’articolo 70, paragrafo 4, del medesimo regolamento, tali prestazioni sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione.

49      Ne consegue che i cittadini dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 possono fruire di una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo, come la prestazione integrativa di cui trattasi nel procedimento principale, solo se residenti nello Stato membro che l’ha concessa.

50      Pertanto, i cittadini dell’Unione restano assoggettati al requisito della residenza nel territorio del Regno dei Paesi Bassi imposto dall’articolo 4a della TW per poter fruire di una prestazione integrativa ai sensi di tale normativa.

51      Orbene, si deve ricordare che l’articolo 59 del protocollo addizionale prevede che, nei settori che rientrano nel suddetto protocollo, la Turchia non può godere di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità.

52      Il protocollo addizionale comprende in particolare, ai sensi del suo titolo II, la circolazione delle persone e dei servizi e, segnatamente, le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all’interno dell’Unione, contenute nella decisione n. 3/80.

53      Si deve pertanto esaminare, alla luce dell’articolo 59 di detto protocollo, se la circostanza per la quale un cittadino turco, come il sig. Çoban, possa conservare, sul fondamento dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, il diritto a una prestazione integrativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dopo aver trasferito la propria residenza in Turchia, mentre i cittadini dell’Unione restano assoggettati al requisito di residenza imposto dall’articolo 4a della TW per beneficiare di tale diritto, finirebbe per riservare a tale cittadino turco un trattamento più favorevole di quello accordato ai cittadini dell’Unione che si trovano in una situazione analoga.

54      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, al punto 95 della sentenza del 26 maggio 2011, Akdas e a. (C‑485/07, EU:C:2011:346), che la situazione di ex lavoratori turchi, i quali sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante per il fatto di essere divenuti invalidi in quest’ultimo Stato, non può, ai fini dell’applicazione dell’articolo 59 del protocollo addizionale, essere utilmente paragonata a quella dei cittadini dell’Unione, poiché questi ultimi, essendo titolari del diritto di circolare nonché di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri e conservando quindi il loro diritto di soggiorno nello Stato membro che concede l’indennità di cui trattasi, da un lato, possono scegliere di lasciare il territorio di tale Stato perdendo, di conseguenza, il beneficio di questa indennità e, dall’altro, hanno il diritto di ritornare in qualunque momento nello Stato membro interessato.

55      Nel caso di specie, la situazione del sig. Çoban non può essere assimilata a quella dei cittadini turchi di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza, poiché, alla data della sua partenza dai Paesi Bassi verso la Turchia, il sig. Çoban non aveva perduto il suo diritto di soggiorno in tale Stato membro.

56      Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta, infatti, che, a tale data, il sig. Çoban era titolare dello status di soggiornante di lungo periodo nei Paesi Bassi, ai sensi della direttiva 2003/109.

57      Orbene, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 8 della direttiva 2003/109, lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 9 di tale direttiva, relative alla revoca o alla perdita di tale status.

58      Inoltre, come emerge dai considerando 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109, l’obiettivo principale di quest’ultima è l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri. Inoltre, come risulta altresì dal considerando 2 di tale direttiva, essa mira a ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri, attraverso la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo a detti cittadini di paesi terzi (sentenza del 18 ottobre 2012, Singh, C‑502/10, EU:C:2012:636, punto 45).

59      Pertanto, in forza di tale status, alla data della sua partenza dai Paesi Bassi verso la Turchia, il sig. Çoban era in condizione di soddisfare il requisito di residenza nel territorio di tale Stato membro imposto dalla TW per poter fruire della prestazione integrativa di cui trattasi nel procedimento principale, al pari di un cittadino dell’Unione soggiornante nei Paesi Bassi.

60      Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 59 del protocollo addizionale, la situazione del sig. Çoban deve essere considerata paragonabile a quella di un cittadino dell’Unione, soggiornante nei Paesi Bassi, che ha acquisito il diritto a una prestazione integrativa in base alla TW.

61      Pertanto, la circostanza che un cittadino turco, come il sig. Çoban, possa conservare, sul fondamento dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, il diritto a una prestazione integrativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dopo aver trasferito la sua residenza in Turchia, mentre i cittadini dell’Unione restano assoggettati al requisito di residenza nel Regno dei Paesi Bassi imposto dall’articolo 4a della TW per beneficiare di un tale diritto, finirebbe per riservare a tale cittadino turco un trattamento più favorevole di quello accordato ai cittadini dell’Unione che si trovano in una situazione analoga, il che sarebbe incompatibile con gli obblighi derivanti dall’articolo 59 del protocollo addizionale.

62      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sopprime l’erogazione di una prestazione integrativa nei confronti un cittadino turco che rientri nel suo paese di origine e che sia titolare, alla data della sua partenza dallo Stato membro ospitante, dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109.

 Sulle spese

63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sopprime l’erogazione di una prestazione integrativa nei confronti di un cittadino turco che rientri nel suo paese di origine e che sia titolare, alla data della sua partenza dallo Stato membro ospitante, dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.