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Impugnazione proposta il 27 dicembre 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2018, nella causa T-640/16, GEA Group AG/Commissione

(Causa C-823/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, P. Rossi e V. Bottka, agenti)

Altra parte nel procedimento: Gea Srl

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare la GEA a sostenere integralmente le spese del presente procedimento nonché del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La Commissione basa la sua impugnazione sui due seguenti motivi di ricorso:

La Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso due errori di diritto. In primo luogo, esso ha applicato erroneamente il principio della parità di trattamento, ha disatteso la giurisprudenza sulla nozione di impresa e sulla responsabilità congiunta e in solido e si è inoltre sbagliato sulle conseguenze di una riduzione della sanzione che poteva essere accordata solo ad una ex controllata dell’impresa che aveva commesso l’infrazione. In particolare, la Commissione ritiene che, con la sentenza impugnata, il Tribunale abbia disatteso la giurisprudenza della Corte secondo la quale la nozione di responsabilità solidale per la parte della sanzione che è comune a tutte le entità giuridiche destinatarie [di una decisione della Commissione] è un’espressione del concetto di impresa per gli scopi di cui all’articolo 101 TFUE (v. C-231/11 P, Siemens Österreich, punto 57). Le entità giuridiche che appartengono alla medesima impresa al momento della violazione sono per definizione solidalmente responsabili per la sanzione che corrisponde alla partecipazione dell’impresa nella violazione (fino all’importo massimo per il quale ogni entità giuridica è singolarmente responsabile). La logica della sentenza è basata su un’applicazione per analogia della teoria delle quote interne di responsabilità congiunta, che aveva anche lo scopo di sollevare i condebitori dalla responsabilità per parti della sanzione solidalmente imposta. Ebbene, tale teoria è stata respinta dalla Corte nella causa C-231/11 P, Siemens Österreich, e nelle cause riunite C-247/11 P e C-253/11 P, Areva. La sentenza del Tribunale disattende parimenti la giurisprudenza secondo la quale una controllante non può beneficiare del plafonamento della sanzione al 10% al massimo applicato a una propria controllata (C-50/12 P, Kendrion, punti 58, 68 e 79). Conseguentemente, la sentenza è viziata da errori di diritto nell’interpretazione e applicazione della giurisprudenza costante della Corte, crea incertezza giuridica e impatta sul potere discrezionale di cui la Commissione dispone nell’infliggere sanzioni ad un’impresa che abbia violato l’articolo 101 TFUE.

In secondo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore dichiarando che il termine per corrispondere la sanzione applicabile a tutte le entità giuridiche solidalmente responsabili nell’impresa (inclusa la controllante GEA) cominciasse nuovamente a decorrere dalla notifica della decisione modificativa che riduceva la sanzione per una sola di tali entità giuridiche (ACW, ex controllata della GEA). Si tratta di un errore di diritto, perché la Commissione può ridurre con una decisione modificativa la sanzione per una sola delle entità giuridiche solidalmente responsabili, se c’è un errore materiale che riguarda esclusivamente tale entità giuridica, senza dover modificare le sanzioni nelle altre parti della decisione destinate alle restanti entità giuridiche. Parimenti, la Commissione può (ma non deve) in tali circostanze determinare un nuovo termine per una o più entità giuridiche, il quale potrebbe venire a scadenza anche ad una data anteriore a quella della notifica dell’ultima decisione modificativa. Ciò perché modificare la sanzione non equivale a sostituirla. Allo stesso modo, quando la Corte riduce una sanzione per un’entità giuridica, ciò non equivale a determinare una nuova sanzione con una nuova data di scadenza (causa C-523/15 P, WDI, punti da 29 a 48 e da 63 a 68, nonché causa T-275/94, Groupement des cartes bancaires, punti 60 e 65). Se la sentenza fosse confermata, gli errori che la sottendono potrebbero pregiudicare l’effetto deterrente delle sanzioni della Commissione, poiché ne deriverebbe che la modifica della sanzione per un solo destinatario faccia perdere gli interessi generati sulla parte rimanente della sanzione a carico dell’intera impresa.

Infine, in entrambi gli aspetti interessati dai motivi di impugnazione la sentenza è poco chiara e non sufficientemente motivata.

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