Language of document : ECLI:EU:C:2016:779

Causa C‑582/14

Patrick Breyer

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera a) – Articolo 7, lettera f) – Nozione di “dati personali” – Indirizzi di protocollo Internet – Conservazione da parte di un fornitore di servizi di media online – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Dati personali – Nozione – Indirizzo di protocollo Internet dinamico registrato da un fornitore di servizi di media online durante la consultazione, da parte di una persona, di un sito Internet – Inclusione – Presupposto – Esistenza di mezzi giuridici che consentano al fornitore di media online di far identificare la persona interessata grazie alle informazioni aggiuntive detenute dal fornitore di accesso a Internet

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 2, a)]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento o del destinatario dei dati – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’interesse legittimo del fornitore di servizi di media online di garantire il funzionamento generale di tali servizi – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 7, f)]

1.      L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che un indirizzo di protocollo Internet (indirizzo IP) dinamico registrato da un fornitore di servizi di media online in occasione della consultazione, da parte di una persona, di un sito Internet che tale fornitore rende accessibile al pubblico costituisce, nei confronti di tale fornitore, un dato personale ai sensi di detta disposizione, qualora detto fornitore disponga di mezzi giuridici che gli consentano di far identificare la persona interessata grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a Internet di detta persona dispone.

Infatti, la circostanza che le informazioni aggiuntive necessarie per identificare l’utente di un sito Internet siano detenute non dal fornitore di servizi di media online, ma dal fornitore di accesso a Internet di tale utente non è idonea a escludere che gli indirizzi IP dinamici registrati dal fornitore di servizi di media online costituiscano, per quest’ultimo, dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46.

(v. punti 44, 49, dispositivo 1)

2.      L’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un fornitore di servizi di media online può raccogliere e impiegare dati personali di un utente di tali servizi, in mancanza del suo consenso, solo nella misura in cui detta raccolta e detto impiego siano necessari per consentire e fatturare l’effettiva fruizione dei suddetti servizi da parte dell’utente in questione, senza che l’obiettivo di assicurare il funzionamento generale dei medesimi servizi possa giustificare l’impiego di tali dati dopo una sessione di consultazione degli stessi.

L’articolo 7, lettera f), della suddetta direttiva osta infatti a che uno Stato membro escluda in modo categorico e generalizzato la possibilità che talune categorie di dati personali siano oggetto di trattamento, senza consentire la ponderazione dei diritti e degli interessi contrapposti in gioco nel caso specifico. Uno Stato membro non può quindi stabilire per tali categorie, in modo definitivo, il risultato della ponderazione dei diritti e degli interessi contrapposti, senza consentire un diverso risultato in ragione delle circostanze specifiche del caso concreto.

(v. punti 62, 64, dispositivo 2)