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Impugnazione proposta il 22 aprile 2020 da WD avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 febbraio 2020, causa T-320/18, WD / EFSA

(Causa C-167/20 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WD (rappresentante: L. Levi, avocate)

Altra parte nel procedimento: Autorità europea per la sicurezza alimentare

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020 nella causa T-320/18;

di conseguenza, accogliere le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado e, pertanto,

annullare la decisione del 14 luglio 2017, adottata dal direttore esecutivo dell’EFSA nella sua veste di autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), dalla quale risulta che la ricorrente non compare tra gli agenti promossi nell’ambito dell’esercizio di reinquadramento 2017;

annullare la decisione dell’AACC del 9 febbraio 2018, recante rigetto del reclamo del 10 ottobre 2017 avverso la decisione del 14 luglio 2017;

annullare la decisione del 9 agosto 2017, notificata il 10 agosto 2017, adottata dal direttore esecutivo dell’EFSA nella sua veste di AACC, concernente il mancato rinnovo del contratto di lavoro della ricorrente;

annullare la decisione dell’AACC del 12 marzo 2018, recante rigetto del reclamo del 10 novembre 2017 avverso la decisione del 9 agosto 2017;

concedere il risarcimento dei danni subiti;

condannare la convenuta all’integralità delle spese relative ai due gradi.

Motivi e principali argomenti

Quanto alla decisione dell’EFSA del 14 luglio 2017 di non reinquadrare la ricorrente al grado AST 6 nell’ambito dell’esercizio di reinquadramento 2017, il primo motivo di impugnazione verte sulla violazione delle norme procedurali applicabili e più precisamente delle norme in materia di ricevibilità dei motivi, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sullo snaturamento del fascicolo. Il secondo motivo di impugnazione verte sulla violazione del quadro normativo applicabile (articolo 54 del RAA, decisione del 22 aprile 2008 e documento di orientamento del 30 giugno 2010), sulla violazione delle norme in materia di produzione della prova e sull’obbligo di motivazione.

Quanto alla decisione dell’EFSA del 9 agosto 2017 di non rinnovare il contratto della ricorrente, il primo motivo di impugnazione verte sulla violazione della decisione dell’8 dicembre 2012. Il secondo motivo di impugnazione verte sulla violazione del dovere di diligenza e dell’istruzione del 7 marzo 2017 nonché sullo snaturamento del fascicolo. Il terzo motivo di impugnazione verte sulla violazione delle nozioni di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere, sullo snaturamento del fascicolo e sull’inosservanza delle norme in materia di produzione della prova.

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