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Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018, causa T-463/16, Portogallo / Commissione

(Causa C-737/18 P)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estȇvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, nella misura in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione C (2016) 37531 della Commissione europea (CE), del 20 giugno 2016;

annullare la decisione C (2016) 3753 della Commissione europea (CE), del 20 giugno 2016, dato che la Corte di giustizia è in grado di conoscere della fondatezza degli argomenti della Repubblica portoghese;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica portoghese chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il conseguente annullamento della decisione contestata sulla base dei seguenti vizi:

1) Errore di diritto e violazione del principio della certezza del diritto – Violazione dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 73/20092 e degli articoli 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, e 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/20093 , nonché manifesta contraddizione, risultante da errore di diritto, con quanto stabilito ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, nella misura in cui, nel dichiarare infondato il secondo motivo della Commissione, il Tribunale sottende che il sistema portoghese di controllo della condizionalità fosse un sistema di controllo efficace e, pertanto, nel dichiarare l’infondatezza del motivo e nel non annullare la decisione impugnata, il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto e in una contraddizione del giudicato, violando altresì il principio della certezza del diritto.

2) Errore di diritto, contraddizione del giudicato e violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la sentenza impugnata ammette, al punto 41, la chiara distinzione tra ammissibilità e il sistema della condizionalità e, ai punti 46 e 47, afferma, contraddittoriamente, che l’importo totale dell’aiuto versato agli agricoltori deve essere oggetto di una rettifica. Pertanto, il punto 43 della sentenza impugnata conclude erroneamente che il rischio per il Fondo non può essere limitato al campione di controllo e mantiene la rettifica finanziaria della Commissione applicata alla totalità della spesa, il che non è né adeguato né necessario all’obiettivo perseguito ed è quindi sproporzionato. Tale affermazione del Tribunale viola gli articoli 5 TUE, 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/20054 e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009, da cui risulta che la percentuale di rettifica è applicabile solamente alla quota di spesa esposta al rischio, vale a dire, l’1%. Di conseguenza, con la sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto e in una motivazione contraddittoria, violando i principi generali e le norme previste al paragrafo 2, primo e sesto comma, del documento di lavoro della Commissione, AGRI-2005-64043, avendoli applicati erroneamente, in violazione anche del documento di lavoro DS/2010/29 REV della Commissione e del principio di proporzionalità.

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1 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2016) 3753] (GU 2016, L 173, pag. 59).

2 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

3 Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).

4 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).