Language of document : ECLI:EU:F:2011:51

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

10 maggio 2011

Causa F‑59/10

Yvette Barthel e altri

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Incidenti processuali – Eccezione di irricevibilità – Reclamo tardivo – Irricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale la sig.ra Barthel, la sig.ra Reiffers e il sig. Massez chiedono l’annullamento della decisione recante rigetto della loro domanda diretta a beneficiare, a decorrere dal 20 dicembre 2006, dell’indennità per servizio continuo o a turni, prevista dall’art. 1, n. 1, primo trattino, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 300, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38, pag. 1), regolamento modificato in particolare dal regolamento (CE/Euratom) del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1873.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. La Corte di giustizia è condannata a sopportare le proprie spese e quelle dei ricorrenti.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Decisione implicita di rigetto di una domanda non contestata entro i termini – Decisione esplicita successiva – Atto confermativo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Parere emesso dopo una decisione implicita di rigetto di una domanda

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Termini – Decadenza – Errore scusabile – Nozione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

5.      Procedura – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 87, n. 2, e 88)

1.      I termini di reclamo e di ricorso di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza dei rapporti giuridici e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, sono di ordine pubblico e non possono essere rimessi alla discrezionalità delle parti o del giudice dell’Unione, al quale spetta verificare, anche d’ufficio, se sono stati rispettati.

(v. punto 22)

Riferimento:

Corte: 29 giugno 2000, causa C‑154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione (punto 15)

Tribunale di primo grado: 15 gennaio 2009, causa T‑306/08 P, Braun‑Neumann/Parlamento (punto 36)

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2010, causa F‑13/09, Peláez Jimeno/Parlamento (punto 18)

2.      Una decisione recante rigetto esplicito di una domanda, la quale intervenga dopo il rigetto implicito della stessa domanda, ha il carattere di un atto meramente confermativo.

(v. punto 25)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 8 luglio 2009, causa F‑62/08, Sevenier/Commissione (punti 33‑40), confermata su impugnazione dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea 8 luglio 2010, causa T‑368/09 P, Sevenier/Commissione (punti 28‑37)

3.      Qualora, una volta formatasi una decisione implicita di rigetto, l’amministrazione proceda ad una consultazione interna, il parere reso, che corrobora la posizione inizialmente adottata dall’autore della decisione implicita, senza mettere in luce l’esistenza di un elemento di fatto o di diritto nuovo che fosse ignoto all’amministrazione alla data in cui essa ha adottato la sua decisione implicita di rigetto, non costituisce una motivazione nuova tale da configurare l’esistenza di un riesame da parte dell’amministrazione della decisione implicita.

(v. punto 27)

4.      Nell’ambito della normativa dell’Unione relativa ai termini di reclamo e di ricorso, la nozione di errore scusabile che permette di derogarvi dev’essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo circostanze eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione interessata abbia assunto un comportamento tale da causare, da solo o in modo determinante, una comprensibile confusione nella mente di un singolo in buona fede che abbia dato prova di tutta la diligenza che si richiede a una persona normalmente accorta.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 dicembre 2009, causa F‑8/09, Apostolov/Commissione (punto 21 e giurisprudenza ivi citata)

5.      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica, per ragioni di equità, può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. Inoltre, ai sensi dell’art. 88 dello stesso regolamento di procedura, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese, qualora ciò appaia giustificato a motivo del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso.

Occorre applicare queste disposizioni e condannare l’istituzione, che è la parte vittoriosa, a sopportare tutte le spese nel caso in cui essa abbia mancato di diligenza nel corso del procedimento precontenzioso lasciando scadere il termine di quattro mesi, previsto all’art. 90, n. 1, dello Statuto, prima di adottare una decisione esplicita di rigetto della domanda presentata dal funzionario interessato.

(v. punti 32-35)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑27/05, Le Maire/Commissione (punto 53)