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Impugnazione proposta il 28 luglio 2020 dalla Nord Stream 2 AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 maggio 2020, causa T-526/19, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio

(Causa C-348/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nord Stream 2 AG (rappresentanti: L. Van den Hende, advocaat, M. Schonberg, Solicitor, J. Penz-Evren, J. Maly, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 maggio 2020 nella causa T-526/19, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, in particolare i punti 1, 3, 4 e 6 del dispositivo;

qualora la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere l’eccezione di irricevibilità, dichiarare il ricorso ricevibile e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito oppure, in subordine, dichiarare che l’atto controverso riguarda direttamente la ricorrente e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sull’incidenza individuale oppure riunisca al merito tale esame; e

condannare il Consiglio e il Parlamento a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione, che è suddiviso in due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’applicare la condizione relativa all’incidenza diretta e nel dichiarare che la ricorrente non era legittimata ad agire per l’annullamento della direttiva (UE) 2019/6921 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (in prosieguo: la «direttiva di modifica»).

Il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che una direttiva, inclusa la direttiva di modifica, non possa, di per sé, prima dell’adozione di misure di recepimento o della scadenza del termine di recepimento, incidere direttamente sulla situazione giuridica di un operatore, circostanza questa che escluderebbe, di fatto, qualsiasi ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Il Tribunale ha commesso un errore nel valutare la questione del potere discrezionale degli Stati membri in termini del tutto generali e senza analizzare l’impatto specifico di un qualsivoglia margine di discrezionalità sulla situazione giuridica della ricorrente e alla luce dell’oggetto del suo ricorso.

Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel valutare le richieste del Consiglio dirette a che venissero stralciati taluni documenti dal fascicolo e nell’accogliere tali richieste. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore nell’effettuare la sua valutazione interamente nell’ambito del regolamento n. 1049/20012 , relativo all’accesso del pubblico ai documenti, omettendo di esaminare se i documenti in questione fossero manifestamente rilevanti per la soluzione della controversia. Il Tribunale è anche incorso in errore applicando l’inquadramento restrittivo operato dalla Corte di giustizia con riferimento alle circostanze specifiche e gravi della causa Ungheria/Commissione e della causa Slovenia/Grecia3 ad altre situazioni di natura sostanzialmente diversa. Infine, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’attribuire un peso significativo all’esistenza di un procedimento arbitrale separato avviato dalla ricorrente, ai sensi del Trattato sulla Carta dell’energia, che non è rilevante per la sua valutazione sulla base di nessuna disposizione, neppure ai sensi del regolamento 1049/2001.

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1 Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU 2019, L 117, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

3 Ordinanza del 14 maggio 2019, Ungheria/Parlamento, C-650/18, non pubblicata, EU:C:2019:438; sentenza del 31 gennaio 2020, Slovenia/Croazia, C-457/18, EU:C:2020:65.