Language of document : ECLI:EU:C:2019:623

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 luglio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 2, lettera a) – Diritto di riproduzione – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑469/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania), con decisione del 1o giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2017, nel procedimento

Funke Medien NRW GmbH

contro

Repubblica federale di Germania,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Funke Medien NRW GmbH, da T. von Plehwe, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann, E. Lankenau e J. Techert, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da E. Armoët, D. Colas e D. Segoin, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da N. Saunders, barrister;

–        per la Commissione europea, da H. Krämer, T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Funke Medien NRW GmbH (in prosieguo: la «Funke Medien»), che gestisce il portale Internet del quotidiano tedesco Westdeutsche Allgemeine Zeitung, e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) in merito alla pubblicazione da parte della Funke Medien di taluni documenti «classificati a diffusione ristretta» redatti dal governo tedesco.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 1, 3, 6, 7, 9, 31 e 32 della direttiva 2001/29 sono del seguente tenore:

«(1)      Il trattato [CE] prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

(…)

(3)      L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.

(…)

(6)      Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. (…)

(7)      Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. (…) [N]on è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

(…)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(…)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. (…) Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(32)      La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. (…) Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni (…)».

4        L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», è così formulato:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

5        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

6        L’articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Eccezioni e limitazioni», prevede, al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5, quanto segue:

«3.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

c)      nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;

d)      quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

(…)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 Diritto tedesco

7        Il Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273; in prosieguo: l’«UrhG»), al suo articolo 50, rubricato «Resoconto di un avvenimento attuale», dispone quanto segue:

«Al fine di dare conto di avvenimenti attuali mediante radiodiffusione o analoghi strumenti tecnici, in giornali, periodici e altre pubblicazioni o su qualsiasi altro supporto, che riportano principalmente gli avvenimenti del giorno, nonché in un film, è lecito riprodurre, distribuire e comunicare al pubblico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo da raggiungere, le opere che possono essere viste e udite durante gli avvenimenti riferiti».

8        L’articolo 51 dell’UrhG, intitolato «Citazioni», è del seguente tenore:

«La riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico, a fini di citazione, di un’opera già pubblicata sono lecite nella misura in cui l’entità dell’utilizzo è giustificata dallo scopo specifico da raggiungere. In particolare è lecito:

1.      integrare opere individuali, successivamente alla loro pubblicazione, in un’opera scientifica autonoma al fine di esplicitare il suo contenuto;

2.      citare passi di un’opera, successivamente alla sua pubblicazione, in un’opera letteraria autonoma;

3.      citare, in un’opera musicale autonoma, puntuali passaggi di un’opera musicale già pubblicata».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        La Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) fa redigere settimanalmente un rapporto militare sullo stato degli interventi della Bundeswehr (esercito federale, Germania) all’estero e sulle evoluzioni verificatesi nelle zone d’intervento. I rapporti così redatti, denominati «Unterrichtung des Parlaments» (informativa al Parlamento; in prosieguo: le «UdP»), sono trasmessi a determinati deputati del Bundestag (Parlamento federale, Germania), ad unità del Bundesministerium der Verteidigung (Ministero federale della Difesa, Germania) e ad altri ministeri federali, nonché ad alcuni servizi posti sotto l’autorità del Ministero federale della Difesa. Le UdP sono considerate «documenti classificati – Riservato», qualifica, questa, corrispondente al livello di riservatezza più basso tra i quattro previsti dal diritto tedesco. Parallelamente, la Repubblica federale di Germania pubblica versioni sintetiche delle UdP denominate «Unterrichtung der Öffentlichkeit» («informativa al pubblico»), accessibili al pubblico senza restrizioni.

10      La Funke Medien gestisce il portale Internet del quotidiano tedesco Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Il 27 settembre 2012 essa ha chiesto l’accesso a tutte le UdP redatte tra il 1o settembre 2001 e il 26 settembre 2012. Tale domanda è stata respinta dalle autorità competenti con la motivazione che la divulgazione delle informazioni contenute nelle suddette UdP avrebbe potuto nuocere agli interessi di sicurezza sensibili dell’esercito federale. Dette autorità si sono, in tale contesto, riferite alle informative al pubblico regolarmente pubblicate, che costituiscono versioni delle UdP che non ledono tali interessi. La Funke Medien ha tuttavia ottenuto, con mezzi sconosciuti, gran parte delle UdP, che essa ha parzialmente pubblicato con la denominazione «Afghanistan Papiere» («documenti sull’Afghanistan») e che potevano essere consultate, nel suo sito Internet, sotto forma di pagine individuali scansionate, accompagnate da una didascalia introduttiva, da ulteriori link e da un invito a interagire.

11      La Repubblica federale di Germania, la quale ritiene che la Funke Medien abbia in tal modo violato il suo diritto d’autore sulle UdP, ha proposto nei confronti di quest’ultima un’azione inibitoria, che è stata accolta dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania). L’appello proposto dalla Funke Medien è stato respinto dall’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania). Con il proprio ricorso per Revision (cassazione), la Funke Medien ha confermato la sua richiesta di rigetto dell’azione inibitoria.

12      Il giudice del rinvio rileva che il ragionamento dell’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia) si fonda sulla premessa che le UdP possono essere protette in quanto «opere letterarie» a norma del diritto d’autore e che esse non costituiscono testi ufficiali, esclusi dalla protezione di tale diritto. Esso sottolinea tuttavia che tale organo giurisdizionale non si è espresso sulle caratteristiche concrete che consentono di ravvisare la particolarità creativa delle UdP.

13      Ciò premesso, il giudice del rinvio ritiene che siano da escludersi l’annullamento della sentenza dell’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia) e il rinvio della causa dinanzi a quest’ultimo giudice affinché possa pronunciarsi a posteriori in tal senso, qualora una lesione del diritto d’autore sulle UdP, che occorrerebbe presupporre ai fini del controllo giuridico da esercitare nell’ambito di un ricorso per Revision (cassazione), sia in ogni caso coperta dalle norme derogatorie relative ai resoconti di avvenimenti attuali o alle citazioni, previste rispettivamente agli articoli 50 e 51 dell’UrhG, o qualora una tale lesione sia giustificata dalla libertà di informazione o dalla libertà di stampa, previste rispettivamente alla prima e seconda frase dell’articolo 5, paragrafo 1, del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949 (BGBl 1949 I, pag. 1; in prosieguo: il «GG»), nonché all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Infatti, secondo il giudice del rinvio, la causa sarebbe, in una tale ipotesi, matura per la decisione, e detto giudice dovrebbe riformare la sentenza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) e respingere l’azione inibitoria proposta dinanzi al medesimo dalla Repubblica federale di Germania.

14      Il giudice del rinvio ritiene, al riguardo, che l’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29, letti alla luce dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di informazione e della libertà di stampa, non sia evidente. Esso si chiede, in particolare, se tali disposizioni lascino margini di discrezionalità per il loro recepimento nel diritto nazionale. Esso rileva, a tale riguardo, che, secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono una direttiva dell’Unione europea devono essere valutate, in linea di principio, non alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal GG, ma unicamente alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, qualora tale direttiva non lasci agli Stati membri alcun margine di discrezionalità per il suo recepimento.

15      In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti il diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva), nonché le disposizioni in materia di eccezioni o limitazioni di tali diritti (articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva), lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.

2)      In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla [Carta] nel determinare la portata delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 al diritto esclusivo riconosciuto agli autori di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29] o di comunicazione al pubblico per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva).

3)      Se i diritti fondamentali della libertà d’informazione (articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, della [Carta]) o della libertà di stampa (articolo 11, paragrafo 2, della [Carta]) possano giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29), rispetto a quelle previste dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Considerazioni preliminari

16      Il giudice del rinvio rileva che l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia) si è fondato, per respingere l’appello proposto dalla Funke Medien, sulla premessa che le UdP possono essere protette in quanto «opere letterarie» ai sensi del diritto d’autore, senza tuttavia esprimersi specificamente in tal senso basandosi sulle caratteristiche concrete che consentono di ravvisarne la particolarità creativa.

17      A tale proposito, la Corte ritiene utile apportare le seguenti precisazioni.

18      L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 prevedono che gli Stati membri attribuiscono agli autori, rispettivamente, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta delle loro «opere», in qualunque modo o forma, nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico di tali «opere». Pertanto, un materiale può essere tutelato dal diritto d’autore ai sensi della direttiva 2001/29 soltanto a condizione che possa essere qualificato come «opera» ai sensi di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 34).

19      Come risulta da giurisprudenza consolidata, affinché un materiale possa essere qualificato come «opera», occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da una parte, l’oggetto di cui trattasi dev’essere originale, nel senso che deve costituire una creazione intellettuale propria del suo autore. Affinché una creazione intellettuale possa essere considerata propria del suo autore, essa deve riflettere la personalità di quest’ultimo, il che accade se l’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punti da 87 a 89).

20      Dall’altra parte, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale (sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

21      Nel caso di specie, la Funke Medien ha fatto valere che le UdP non possono essere tutelate dal diritto d’autore, dal momento che si tratterebbe di rapporti la cui struttura è stabilita sulla base di un modello uniforme, redatti da autori diversi, e che detti rapporti presentano carattere esclusivamente fattuale. Dal canto suo, il governo tedesco ha sottolineato che la creazione stessa di un modello uniforme siffatto è tutelabile dal diritto d’autore.

22      Spetta al giudice nazionale determinare se rapporti sulla situazione militare, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, o taluni elementi di questi ultimi possano essere qualificati come «opere», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, possano essere tutelati dal diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 48).

23      Per determinare se questo sia effettivamente il caso, il giudice nazionale è tenuto a verificare se, nell’elaborazione di tali rapporti, l’autore abbia potuto effettuare scelte libere e creative idonee a trasmettere al lettore l’originalità degli oggetti di cui trattasi, originalità che deriva dalla scelta, dalla disposizione e dalla combinazione delle parole con cui l’autore ha espresso il proprio spirito creativo in modo originale ed è giunto a un risultato che costituisce una creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti da 45 a 47), mentre i soli sforzi intellettuali e il bagaglio di conoscenze dedicati alla creazione di tali rapporti sono al riguardo privi di pertinenza (v., per analogia, sentenza del 1o marzo 2012, Football Dataco e a., C‑604/10, EU:C:2012:115, punto 33).

24      Nell’ipotesi in cui rapporti sulla situazione militare, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituissero documenti meramente informativi, il cui contenuto è essenzialmente determinato dalle informazioni in essi riportate, di modo che tali informazioni e la loro espressione in tali rapporti si confondano e che questi ultimi siano quindi caratterizzati dalla loro mera funzione tecnica, che esclude qualsiasi originalità, si dovrebbe ritenere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, che, in occasione della stesura di tali rapporti, l’autore si sia trovato nell’impossibilità di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale e di giungere a un risultato che costituisca una creazione intellettuale a lui propria (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, punti da 48 a 50, e del 2 maggio 2012, SAS Institute, C‑406/10, EU:C:2012:259, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). In tal caso, spetterebbe al giudice nazionale dichiarare che simili rapporti non costituiscono «opere» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, non possono beneficiare della tutela conferita da tali disposizioni.

25      Di conseguenza, occorre ritenere che rapporti sulla situazione militare, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, possano essere tutelati dal diritto d’autore solo alla condizione, la cui sussistenza in ciascun caso concreto deve essere verificata dal giudice nazionale, che tali rapporti costituiscano una creazione intellettuale del loro autore che rifletta la personalità di quest’ultimo e si manifesti attraverso le scelte libere e creative del medesimo nell’elaborazione di detti rapporti.

26      È sulla premessa di tali considerazioni che occorre rispondere alle questioni sollevate.

 Sulla prima questione

27      In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dai punti 13 e 14 della presente sentenza, la prima questione si inserisce nell’ambito dell’applicazione da parte del giudice del rinvio, ai fini della soluzione della controversia principale, delle norme relative ai resoconti di avvenimenti attuali e alle citazioni, previste rispettivamente agli articoli 50 e 51 dell’UrhG, che recepiscono l’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29.

28      Sebbene il giudice del rinvio non interroghi specificamente la Corte sull’interpretazione di tale disposizione della direttiva 2001/29, dal momento che detto giudice indica espressamente che, secondo l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia), la pubblicazione delle UdP da parte della Funke Medien sul suo sito Internet non soddisfaceva le condizioni stabilite dagli articoli 50 e 51 dell’UrhG, esso si chiede nondimeno se tale disposizione del diritto dell’Unione, come pure l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, lascino agli Stati membri un margine di discrezionalità per il loro recepimento, in quanto, secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale), le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono una direttiva dell’Unione devono essere valutate, in linea di principio, non alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal GG, ma unicamente alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, qualora tale direttiva non lasci agli Stati membri alcun margine di discrezionalità per il suo recepimento.

29      È in tale contesto che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, nonché l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, debbano essere interpretati nel senso che costituiscono misure di armonizzazione completa.

30      A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, che costituisce una caratteristica essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione nel territorio di tale Stato (sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 59).

31      Si deve rilevare su questo punto che, poiché il recepimento di una direttiva da parte degli Stati membri rientra ad ogni modo nella situazione, prevista dall’articolo 51 della Carta, in cui gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, in sede di recepimento deve essere raggiunto il livello di protezione dei diritti fondamentali previsto dalla Carta, indipendentemente dal margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono in occasione del recepimento.

32      Ciò posto, qualora, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, una disposizione o un provvedimento nazionale attui tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 60, e del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 29).

33      Pertanto, è conforme al diritto dell’Unione che i giudici e le autorità nazionali facciano dipendere tale applicazione dalla circostanza, evidenziata dal giudice del rinvio, che le disposizioni di una direttiva «lascino margini discrezionali per il loro recepimento nel diritto nazionale», a patto che detta circostanza sia intesa nel senso che essa riguarda il grado di armonizzazione operato da tali disposizioni, dato che una simile applicazione è ipotizzabile solo laddove le disposizioni in parola non operino un’armonizzazione completa.

34      Nel caso di specie, occorre rilevare che la direttiva 2001/29 ha lo scopo di armonizzare soltanto taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi, e che molte delle sue disposizioni rivelano inoltre l’intenzione del legislatore dell’Unione di riconoscere un margine discrezionale agli Stati membri in occasione della sua attuazione (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 57).

35      Per quanto riguarda, in primo luogo, i diritti esclusivi dei titolari di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, al punto 18 della presente sentenza si è ricordato che tali disposizioni prevedono che gli Stati membri attribuiscono agli autori, rispettivamente, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta delle loro opere, in qualunque modo o forma, nonché il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico di tali opere.

36      Pertanto, tali disposizioni definiscono in modo inequivocabile i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui godono i titolari del diritto d’autore nell’Unione. Tali disposizioni non sono peraltro accompagnate da alcuna condizione, né sono subordinate, per quanto riguarda la loro esecuzione o i loro effetti, all’intervento di un qualsivoglia atto.

37      La Corte, del resto, ha già dichiarato in proposito che tali disposizioni offrono un quadro giuridico armonizzato che assicura una protezione elevata e omogenea dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico [parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 119 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per quanto riguarda il diritto di comunicazione al pubblico, sentenze del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 41, nonché del 1o marzo 2017, ITV Broadcasting e a., C‑275/15, EU:C:2017:144, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

38      Ne consegue che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti (v., per analogia, con riferimento al diritto esclusivo del titolare di un marchio dell’Unione europea, sentenze del 20 novembre 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss, da C‑414/99 a C‑416/99, EU:C:2001:617, punto 39, nonché del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, punto 43).

39      In secondo luogo, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 32 della direttiva 2001/29, l’articolo 5 di tale direttiva prevede, ai paragrafi 2 e 3, un elenco di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico.

40      A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la portata del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per il recepimento nel diritto nazionale di un’eccezione o di una limitazione particolare prevista dall’articolo 5, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2001/29 deve essere valutata caso per caso, in funzione, in particolare, del tenore letterale della disposizione interessata [v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 36; del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 16, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 27; parere 3/15 (Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 116]; il grado di armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni previsto dal legislatore dell’Unione dipende infatti dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno, come ricordato al considerando 31 della direttiva 2001/29.

41      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29, le eccezioni o limitazioni ivi previste riguardano rispettivamente l’«utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore» e le «citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico».

42      Come emerge dal suo contenuto, tale disposizione non armonizza in modo completo la portata delle eccezioni o delle limitazioni da essa previste.

43      Da un lato, risulta infatti dall’impiego, nell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29, rispettivamente dei termini «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo» e «siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico», che gli Stati membri dispongono, nel recepimento di tale disposizione e nell’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che le danno attuazione, di un margine di discrezionalità significativo, che consente loro di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco. Dall’altro lato, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva prevede, per quanto riguarda i casi in cui una citazione può essere effettuata, solo un elenco esemplificativo di detti casi, come attestato dall’utilizzo dei termini «per esempio a fini di critica o di rassegna».

44      Tale margine di discrezionalità è confermato dai lavori legislativi che hanno preceduto l’adozione della direttiva 2001/29. In tal senso, dalla motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, del 10 dicembre 1997 [COM(97) 628 def.], relativa alle limitazioni che sono ora previste, in sostanza, all’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29, risulta che, tenuto conto della loro importanza economica limitata, tali limitazioni non dovevano essere oggetto di un trattamento dettagliato in detta proposta, essendo formulate solo condizioni minime ai fini della loro applicazione, e che la definizione dettagliata delle condizioni di applicazione di tali eccezioni o limitazioni doveva spettare agli Stati membri, nel rispetto della cornice fissata da detta disposizione.

45      Nonostante le considerazioni che precedono, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29 è circoscritto sotto diversi aspetti.

46      In primo luogo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri nell’attuazione delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell’Unione, il che implica che gli Stati membri non sono liberi, in ogni caso, di determinare in modo non armonizzato l’insieme dei parametri di tali eccezioni e limitazioni [v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2003, SENA, C‑245/00, EU:C:2003:68, punto 34; del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 104, e del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 16; parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 122].

47      La Corte ha così sottolineato che la facoltà per gli Stati membri di attuare un’eccezione o una limitazione alle norme armonizzate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29 è fortemente inquadrata dalle esigenze del diritto dell’Unione [v., in tal senso, parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 126].

48      In particolare, gli Stati membri possono prevedere, nella loro normativa, un’eccezione o una limitazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 soltanto a patto che essi rispettino tutte le condizioni enunciate da tale disposizione [v., in tal senso, parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 123 e giurisprudenza ivi citata].

49      Gli Stati membri sono altresì tenuti, in tale contesto, a rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali rientra il principio di proporzionalità, da cui discende che le misure adottate devono essere idonee a realizzare lo scopo perseguito e non andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punti 105 e 106).

50      In secondo luogo, la Corte ha ricordato che il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per attuare le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 non può essere utilizzato in modo da compromettere gli obiettivi di tale direttiva, relativi, come risulta dai suoi considerando 1 e 9, all’introduzione di un alto elevato di protezione a favore degli autori e al corretto funzionamento del mercato interno [v., in tal senso, sentenze del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 107, e del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 34; parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 124 e giurisprudenza ivi citata].

51      Ciò premesso, spetta parimenti agli Stati membri, nell’ambito di tale attuazione, salvaguardare l’effetto utile delle eccezioni e delle limitazioni così stabilite e rispettarne la finalità (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 163, nonché del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 23), e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti, come enunciato dal considerando 31 di tale direttiva.

52      In terzo luogo, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per attuare le eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 è limitato anche dall’articolo 5, paragrafo 5, della suddetta direttiva, che subordina simili eccezioni o limitazioni a una triplice condizione, ossia che tali eccezioni o limitazioni siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali, che esse non siano in contrasto che lo sfruttamento normale dell’opera e che non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore [v. parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 125 e giurisprudenza ivi citata].

53      Infine, in quarto luogo, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, i principi sanciti dalla Carta si applicano agli Stati membri quando essi attuano il diritto dell’Unione. Spetta pertanto agli Stati membri, in sede di recepimento delle eccezioni e delle limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 46, e del 18 ottobre 2018, Bastei Lübbe, C‑149/17, EU:C:2018:841, punto 45 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, sentenza del 26 settembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata).

54      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che essi costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste.

 Sulla terza questione

55      Con la sua terza questione, che è opportuno esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta, possano giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, previsti rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

56      Anzitutto, occorre rilevare che, come risulta tanto dalla motivazione della proposta COM(97) 628 def. quanto dal considerando 32 della direttiva 2001/29, l’elenco delle eccezioni e delle limitazioni contenute all’articolo 5 di tale direttiva ha carattere esaustivo, aspetto che la Corte ha anch’essa sottolineato più volte (sentenze del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 34, e del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 16).

57      Come emerge dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29, l’armonizzazione compiuta da tale direttiva mira a garantire, segnatamente nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, in particolare della loro libertà di espressione e di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, nonché dell’interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 41).

58      Orbene, i meccanismi che consentono di trovare un giusto equilibrio tra questi diversi diritti e interessi sono contenuti nella direttiva 2001/29 stessa, in quanto essa prevede segnatamente, da un lato, agli articoli da 2 a 4, i diritti esclusivi dei titolari di diritti e, dall’altro, all’articolo 5, le eccezioni e limitazioni a detti diritti che possono, o addirittura devono, essere recepite dagli Stati membri; tali meccanismi devono comunque trovare concretizzazione in misure nazionali di recepimento di detta direttiva nonché nell’applicazione di queste ultime da parte delle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

59      La Corte ha più volte dichiarato che i diritti fondamentali ora sanciti dalla Carta, di cui la Corte garantisce il rispetto, si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dagli atti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio, C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

60      Per quanto riguarda le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29, sulle quali si interroga il giudice del rinvio, occorre sottolineare che esse mirano specificamente a privilegiare l’esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti di materiali protetti e alla libertà di stampa – il quale riveste un’importanza particolare allorché è tutelato in ambito di diritti fondamentali – rispetto all’interesse dell’autore a potersi opporre all’uso della sua opera, garantendo al contempo a tale autore il diritto di veder menzionato, in linea di principio, il suo nome (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 135).

61      Contribuisce altresì al giusto equilibrio, richiamato ai punti 51 e 57 della presente sentenza, l’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, il quale, come sottolineato al punto 52 della presente sentenza, richiede che le eccezioni e limitazioni previste ai paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 5 di tale direttiva siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

62      In tale contesto, consentire, nonostante la volontà espressa dal legislatore dell’Unione, ricordata al punto 56 della presente sentenza, a ciascuno Stato membro di introdurre deroghe ai diritti esclusivi dell’autore, di cui agli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29, al di fuori delle eccezioni e delle limitazioni esaustivamente previste all’articolo 5 di tale direttiva minaccerebbe l’effettività dell’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi realizzata da detta direttiva nonché l’obiettivo di certezza del diritto perseguito da quest’ultima (sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti 34 e 35). Infatti, dal considerando 31 della medesima direttiva risulta espressamente che le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti avevano effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, e che l’elenco delle eccezioni e delle limitazioni di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/29 mirava quindi a garantire tale funzionamento.

63      Inoltre, come emerge dal considerando 32 della medesima direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni. Orbene, l’esigenza di coerenza nell’attuazione di tali eccezioni e limitazioni non potrebbe essere garantita se gli Stati membri fossero liberi di prevedere eccezioni e limitazioni del genere al di fuori di quelle espressamente previste dalla direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punti 38 e 39); la Corte, del resto, ha già sottolineato che nessuna disposizione della direttiva 2001/29 contempla la possibilità per gli Stati membri di ampliare la portata di dette eccezioni o limitazioni (v., in tal senso sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 27).

64      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

 Sulla seconda questione

65      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, possa discostarsi da un’interpretazione restrittiva di queste ultime disposizioni a vantaggio di un’interpretazione delle stesse che tenga pienamente conto della necessità di rispettare la libertà di espressione e di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta.

66      Il giudice del rinvio nutre, a tale riguardo, dubbi quanto alla possibilità di applicare, nel caso di specie, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 all’uso delle UdP da parte della Funke Medien, in quanto quest’ultima non avrebbe accompagnato la pubblicazione di dette UdP a un qualche atto separato di resoconto.

67      Come ricordato al punto 53 della presente sentenza, spetta agli Stati membri, in sede di recepimento delle eccezioni e delle limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

68      Successivamente, in sede di attuazione delle misure di recepimento di detta direttiva, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva medesima, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione della stessa che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, come ripetutamente dichiarato dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 70; del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 46, e del 16 luglio 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 34).

69      È vero che, come rilevato dal giudice del rinvio, una deroga a una regola generale deve, in linea di principio, essere interpretata restrittivamente.

70      Tuttavia, sebbene l’articolo 5 della direttiva 2001/29 sia intitolato «Eccezioni e limitazioni», occorre rilevare che siffatte eccezioni o limitazioni comportano a loro volta diritti a vantaggio degli utenti di opere o di altri materiali protetti (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Eugen Ulmer, C‑117/13, EU:C:2014:2196, punto 43). Inoltre, tale articolo ha specificamente lo scopo, come ricordato al punto 51 della presente sentenza, di assicurare un giusto equilibrio tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, che sono a loro volta oggetto di un’interpretazione ampia (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata) e, dall’altro, i diritti e gli interessi degli utenti di opere o di altri materiali protetti.

71      Ne consegue che l’interpretazione delle eccezioni e delle limitazioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 deve consentire, come è stato ricordato al punto 51 della presente sentenza, di salvaguardare il loro effetto utile e di rispettarne la finalità, esigenza che riveste particolare importanza quando tali eccezioni e limitazioni mirino, al pari di quelle previste all’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29, a garantire il rispetto di libertà fondamentali.

72      In tale contesto, è necessario, da un lato, aggiungere che la tutela del diritto di proprietà intellettuale è certamente sancita all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta. Ciò detto, non risulta in alcun modo né da questa disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che un simile diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenze del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, EU:C:2011:771, punto 43; del 16 febbraio 2012, SABAM, C‑360/10, EU:C:2012:85, punto 41, e del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 61).

73      Dall’altro lato, è stato ricordato al punto 60 della presente sentenza che l’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29 mira a privilegiare l’esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti di materiali protetti e alla libertà di stampa, garantito dall’articolo 11 della Carta. A tale riguardo, occorre rilevare che, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti nella Carta e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea [v., per analogia, sentenze del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 47, e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello), C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 31 e giurisprudenza citata]. L’articolo 11 della Carta contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 10, paragrafo 1, della CEDU (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2019, Buivids, C‑345/17, EU:C:2019:122, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

74      Orbene, come emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di effettuare il bilanciamento tra il diritto d’autore e il diritto alla libertà di espressione, detto organo giurisdizionale ha sottolineato, tra l’altro, la necessità di tener conto della circostanza che il tipo di «discorso» o di informazione di cui trattasi rivesta un’importanza particolare, segnatamente nell’ambito del dibattito politico o di un dibattito che tocca l’interesse generale (v., in tal senso, Corte EDU, 10 gennaio 2013, Ashby Donald e altri c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD 003676908, § 39).

75      Nel caso di specie, dagli atti presentati alla Corte emerge che la Funke Medien ha non soltanto pubblicato le UdP sul proprio sito Internet, ma le ha anche presentate in forma organizzata, corredandole di una didascalia introduttiva, di link aggiuntivi e di un invito a interagire. Ciò considerato, e supponendo che le UdP debbano essere qualificate come «opere» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, si deve ritenere che la pubblicazione di tali documenti possa costituire un «utilizzo delle opere (…) in occasione del resoconto di un avvenimento attuale» a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29. Tale pubblicazione può pertanto ricadere nell’ambito di tale disposizione, purché siano soddisfatte le altre condizioni in essa previste, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

76      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

 Sulle spese

77      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che essi costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste.

2)      La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

3)      Il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.