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Impugnazione proposta il 19 dicembre 2019 dall’European Federation of Public Service Unions (EPSU) avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 24 ottobre 2019, Causa T-310/18, EPSU e Goudriaan / Commissione

(Causa C-928/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (rappresentanti: R. Arthur, Solicitor, K. Apps, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Jan Willem Goudriaan

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

ammettere l’impugnazione;

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione della Commissione del 6 marzo 2018;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di     impugnazione e dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la presente impugnazione deve essere ammessa perché il Tribunale ha commesso errori di diritto.

Primo motivo di impugnazione: le direttive adottate mediante decisione del Consiglio ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE hanno natura legislativa

Il Tribunale ha errato nel qualificare la procedura di cui agli articoli 154 e 155 TFUE come non idonea a produrre atti giuridici di natura legislativa.

La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che i provvedimenti adottati tramite la seconda procedura hanno le stesse conseguenze di altre direttive.

Il Trattato di Lisbona non riduce il ruolo delle parti sociali né altera la natura dei provvedimenti adottati tramite la seconda procedura.

I provvedimenti adottati con direttiva mediante decisione del Consiglio restano di natura legislativa.

I provvedimenti adottati con direttiva mediante decisione del Consiglio sono atti legislativi.

In subordine, nella denegata ipotesi in cui le direttive adottate mediante decisione del Consiglio non siano atti legislativi:

Esse sono una forma di lex specialis di natura essenzialmente legislativa piuttosto che esecutiva.

Esse sono idonee ad avere gli stessi effetti giuridici che avevano prima del 2007.

Il Tribunale, pertanto, ha errato nel respingere il primo motivo della ricorrente.

Secondo motivo di impugnazione: interpretazione degli articoli 154 e155 TFUE

Il Tribunale ha errato nella sua interpretazione letterale, contestuale e teleologica degli articoli 154 e 155, paragrafo 2, TFUE.

L’interpretazione del Tribunale dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE non segue il suo tenore letterale esplicito.

Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che, quando un accordo con i rappresentanti delle parti sociali è stato raggiunto e tale accordo non è illegittimo, la Commissione ha il dovere di proporre il testo al Consiglio affinché venga adottata una decisione ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE, secondo comma.

Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la scelta del metodo di attuazione degli accordi con le parti sociali spetta alle parti sociali e non alla Commissione.

Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che il Consiglio ha il potere di decidere di non adottare una decisione ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, ma che la Commissione non ha alcun potere analogo.

Il Tribunale ha interpretato erroneamente l’equilibrio istituzionale di cui agli articoli 154 e 155 TFUE estendendo i poteri della Commissione al di là del tenore letterale espresso di tali disposizioni, e interpretando erroneamente l’impatto degli articoli 13 e 17 TUE.

L’interpretazione del Tribunale è contraria al contesto del Titolo X TFUE sulla politica sociale e all’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Tribunale ha interpretato erroneamente la sua sentenza nella causa UEAPME, attribuendo alla Commissione una discrezionalità politica più ampia di quella che essa ha secondo l’interpretazione corretta.

Il Tribunale ha errato nella sua valutazione del ruolo del Parlamento nel procedimento di cui agli articoli 154 e 155 TFUE.

Il Tribunale, pertanto, ha errato nel respingere il primo motivo della ricorrente.

Terzo motivo di impugnazione: approccio deferenziale alla decisione della Commissione

Il Tribunale ha errato nel considerare che la Commissione godeva di un’ampia discrezionalità politica nell’adottare la decisione. In tal modo il Tribunale:

ha interpretato erroneamente gli articoli 154 e 155 TFUE e la natura del processo relativo alle parti sociali, e

ha errato nello stabilire parallelismi con l’Iniziativa dei cittadini europei.

Il Tribunale, pertanto, ha errato nel respingere il secondo motivo della ricorrente.

Quarto motivo di impugnazione: approccio alla motivazione contenuta nella decisione della Commissione

Il Tribunale ha errato nel confermare la legittimità della motivazione succinta della decisione della Commissione.

La motivazione fornita dalla Commissione nella lettera del 6 marzo 2018 era errata in fatto e in diritto.

La Commissione non ha dato alcuna spiegazione al fatto di essersi discostata dalle rassicurazioni fornite nella precedente corrispondenza e nelle sue comunicazioni pubblicate.

La motivazione fornita nella lettera non era quella su cui si è basata la Commissione nei suoi scritti difensivi e in udienza. Tale motivazione era inoltre errata in fatto e in diritto.

La Commissione non ha agito conformemente all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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