Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 febbraio 2020 (regolarizzazione il 16 aprile 2020) – BPC Lux 2 Sàrl e a. / Banco de Portugal e a.

(Causa C-83/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl, BPC UKI LP, Bennett Offshore Restructuring Fund Inc.,Bennett Restructuring Fund LP, Queen Street Limited, BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP, BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP, CSS LLC, Beltway Strategic Opportunities Fund LP, EJF Debt Opportunities Master Fund LP, TP Lux HoldCo Sàrl, VR Global Partners LP, CenturyLink Inc. Defined Benefit Master Trust, City of New York Group Trust, Dignity Health, GoldenTree Asset Management Lux Sàrl, GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd, San Bernardino County Employees Retirement Association, EJF DO Fund (Cayman) LP, Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA

Resistenti: Banco de Portugal, Banco Espírito Santo SA, Novo Banco SA

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, segnatamente l’art[icolo] 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e la direttiva 2014/59/UE 1 del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, i suoi articoli 36, 73 e 74, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui [al procedimento principale] e di cui l’azione di risoluzione consistente nella creazione di un ente-ponte e nello strumento della separazione delle attività costituisce applicazione, che, avendo trasposto parzialmente detta direttiva e durante tutto il periodo di trasposizione della medesima:

a) non prevede la realizzazione di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell’ente soggetto all’azione di risoluzione anteriormente alla sua adozione;

b) non prevede il pagamento di un eventuale corrispettivo, in funzione della valutazione di cui alla lettera a), all’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, agli azionisti o ai detentori di altri titoli di proprietà e che, invece di ciò, si limita a prevedere che l’eventuale eccedenza del ricavato della vendita della banca-ponte deve essere destinata all’ente creditizio originario o alla sua massa fallimentare;

c) non prevede che gli azionisti dell’ente soggetto all’azione di risoluzione hanno il diritto di ricevere una somma non inferiore a quella che si stima che riceverebbero nel caso di liquidazione totale dell’ente secondo le procedure ordinarie di insolvenza, prevedendo tale meccanismo di salvaguardia unicamente per i creditori i cui crediti non sono stati ceduti;

d) non prevede una valutazione, a prescindere dalla valutazione di cui alla lettera a), al fine di determinare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento più favorevole nel caso in cui l’ente soggetto a risoluzione fosse stato assoggettato a procedura di insolvenza ordinaria.

Se, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia risultante dalla sentenza del 18.12.1997, «Inter-Environnement Wallonie» [causa C-129/96 2 , successivamente riaffermata dalla Corte stessa], una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che costituisce trasposizione parziale della direttiva 2014/59/UE, possa, nel contesto dell’applicazione dell’azione di risoluzione, compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva e in particolare dai suoi articoli 36, 73 e 74.

____________

1 GU 2014, L 173, pag. 190.

2 EU:C:1997:628.