Language of document : ECLI:EU:F:2007:178

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

18 ottobre 2007

Causa F‑112/06

Erika Krcova

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionario in prova – Art. 34 dello Statuto – Licenziamento di un funzionario in prova – Potere discrezionale – Obbligo di motivazione – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Krcova chiede l’annullamento della decisione della Corte di giustizia 17 ottobre 2005 recante rigetto della stessa alla fine del suo periodo di prova e, per quanto necessario, l’annullamento della decisione della Corte 16 settembre 2005, recante seconda proroga del suo periodo di prova per una durata di due mesi, a decorrere dal 1° agosto 2005, nonché del suo terzo rapporto sul periodo di prova, in data 12 settembre 2005, che conclude nel senso dell’impossibilità di proporre la sua nomina all’autorità che ha il potere di nomina.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Redazione tardiva

(Statuto dei funzionari, art. 34)

2.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Oggetto – Condizioni di svolgimento

(Statuto dei funzionari, art. 34)

3.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Valutazione dei risultati

(Statuto dei funzionari, art. 34)

4.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Valutazione negativa delle attitudini dell’interessato – Proroga del periodo di prova e riassegnazione

(Statuto dei funzionari, art. 34)

1.      Dal momento che il funzionario in prova è stato messo in condizione di far valere il suo punto di vista sulle valutazioni contenute nel suo rapporto sul periodo di prova, il ritardo nella redazione di quest’ultimo o nella consultazione del comitato dei rapporti, per quanto incresciosa sia l’irregolarità che esso costituisce alla luce degli obblighi sanciti all’art. 34 dello Statuto, non può essere tale da metterne in discussione la validità o, se del caso, quella della decisione di licenziamento.

(v. punto 35)

Riferimento:

Corte: 8 ottobre 1981, causa 175/80, Tither/Commissione (Racc. pag. 2345, punto 13); 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 8)

Tribunale di primo grado: 1 aprile 1992, causa T‑26/91, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. II‑1615, punto 20); 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand-Lambiotte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto 68), e 21 settembre 1999, causa T‑98/98, Trigari-Venturin/Centre de traduction (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑821, punto 74)

2.      Sebbene il periodo di prova previsto all’art. 34 dello Statuto non possa essere equiparato ad un periodo di formazione, è tuttavia necessario che l’interessato sia messo in grado, durante tale periodo, di dar prova delle sue qualità. Questa condizione risponde alle esigenze di buona amministrazione e di parità di trattamento nonché del dovere di sollecitudine, che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti tra l’amministrazione e i dipendenti della funzione pubblica. Ciò significa, in pratica, che il funzionario in prova deve non solo fruire di condizioni materiali adeguate, ma anche di istruzioni e di consigli appropriati, tenuto conto della natura delle mansioni svolte, onde essere in grado di adattarsi alle esigenze specifiche del posto occupato.

(v. punto 48)

Riferimento:

Corte: 12 dicembre 1956, causa 10/55, Mirossevich/Alta Autorità (Racc. pag. 361, in particolare pag. 383 e segg.); 15 maggio 1985, causa 3/84, Patrinos/CES (Racc. pag. 1421, punti 20 e 21)

Tribunale di primo grado: Kupka-Floridi/CES, cit. (punto 44); 30 novembre 1994, causa T‑568/93, Correia/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑271 e II‑857, punto 34); Rozand-Lambiotte/Commissione, cit. (punto 95), e 27 giugno 2002, cause riunite T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01, Tralli/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑453, punto 69)

3.      L’amministrazione dispone di un ampio margine quanto alla valutazione delle attitudini e delle prestazioni di un funzionario in prova alla luce dell’interesse del servizio. Il giudice non può quindi sostituire la sua valutazione a quella delle istituzioni per quanto riguarda il risultato di un periodo di prova e le attitudini di un aspirante alla nomina in ruolo nell’ambito della funzione pubblica comunitaria, dato che il suo sindacato si limita all’assenza di errori di valutazione manifesti o di sviamento di potere.

(v. punto 62)

Riferimento:

Corte: Munk/Commissione, cit. (punto 16); 17 novembre 1983, causa 290/82, Tréfois/Corte di giustizia (Racc. pag. 3751, punto 29); 5 aprile 1984, causa 347/82, Alvarez/Parlamento (Racc. pag. 1847, punto 16); Patrinos/CES, cit. (punto 25), e 13 dicembre 1989, causa C‑17/88, Patrinos/CES (Racc. pag. 4249, punto 33)

Tribunale di primo grado: Kupka-Floridi/CES, cit. (punto 52); Rozand-Lambiotte/Commissione, cit. (punto 112), e Tralli/BCE, cit. (punto76)

4.      La procedura istituita dall’art. 34 dello Statuto non mira a dare al funzionario in prova l’occasione di pronunciarsi sulla decisione da prendere a seguito del carattere negativo del rapporto sul periodo di prova di cui egli è stato oggetto. Inoltre, non risulta assolutamente dalla formulazione dell’art. 34, n. 3, terzo comma, dello Statuto che, quando un funzionario in prova non abbia dimostrato qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo, l’autorità che ha il potere di nomina sia tenuta a decidere la proroga del suo periodo di prova con assegnazione a un altro servizio. Al contrario, l’impiego dei termini «a titolo eccezionale» nella detta disposizione dimostra chiaramente che tale autorità dispone di un ampio potere discrezionale al fine di determinare, a seconda dei fatti del caso di specie e delle circostanze individuali, in quale situazione una proroga del periodo di prova sia auspicabile. Ciò vale a maggior ragione, in caso di proroga del periodo di prova, per la riassegnazione stessa, presentata come una semplice eventualità, fermo restando che la durata totale del periodo di prova non può in nessun caso eccedere i quindici mesi ai sensi del n. 4 dello stesso articolo.

(v. punti 75 e 77)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1973, cause riunite 10/72 e 47/72, Di Pillo/Commissione (Racc. pag. 763, punto 16)