Language of document : ECLI:EU:C:2015:27

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 gennaio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 4 – Diritto di distribuzione – Regola di esaurimento – Nozione di “oggetto” – Trasferimento, da un poster cartaceo a una tela da pittura, dell’immagine di un’opera protetta – Sostituzione del supporto – Incidenza sull’esaurimento»

Nella causa C‑419/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 12 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2013, nel procedimento

Art & Allposters International BV

contro

Stichting Pictoright,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, K. Jürimäe (relatore), M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Art & Allposters International BV, da T. Cohen Jehoram e P.N.A.M. Claassen, advocaten;

–        per la Stichting Pictoright, da M. van Heezik, A.M. van Aerde e E.J. Hengeveld, advocaten;

–        per il governo francese, da D. Colas e F.‑X. Bréchot, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da N. Saunders, barrister;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Art & Allposters International BV (in prosieguo: l’«Allposters») e la Stichting Pictoright (in prosieguo: la «Pictoright») in merito ad un’eventuale violazione, da parte dell’Allposters, dei diritti d’autore sfruttati dalla Pictoright, risultante dal trasferimento, da un poster cartaceo a una tela da pittura, delle immagini delle opere protette e dalla vendita di dette immagini su tale nuovo supporto.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 Il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

3        L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «trattato dell’OMPI sul diritto d’autore»). Tale trattato è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).

4        Al suo articolo 1, paragrafo 4, tale trattato prevede che le parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione per la protezione delle opere artistiche e letterarie, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nel testo risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).

5        L’articolo 6 del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, intitolato «Diritto di distribuzione», così dispone:

«1)      Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2)      Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell’opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell’autore».

 La Convenzione di Berna

6        L’articolo 12 della Convenzione di Berna, intitolato «Diritto di adattamento, variazione e altre trasformazioni», dispone quanto segue:

«Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere».

 Il diritto dell’Unione

7        I considerando 9, 10, 28 e 31 della direttiva 2001/29 sono così formulati:

«(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (...)

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere (...).

(...)

(28)      La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. (...)

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno».

8        Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione»:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(...)».

9        L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», così recita:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2.      Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

 Il diritto olandese

10      L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 è stato trasposto nel diritto nazionale dagli articoli 1 e 12, paragrafo 1, punto 1°, della legge sul diritto d’autore (Auteurswet) del 23 settembre 1912 (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»):

11      L’articolo 1 di tale legge dispone quanto segue:

«Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi diritto, di pubblicarla e di riprodurla, fatte salve le limitazioni previste dalla legge».

12      Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della stessa legge:

«per pubblicazione di un’opera letteraria, scientifica o artistica si intende, in particolare:

1°      la pubblicazione di una riproduzione dell’opera, in tutto o in parte (...)».

13      L’articolo 12b della legge sul diritto d’autore, che mira a trasporre nel diritto nazionale l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, è così formulato:

«Se l’esemplare di un’opera letteraria, scientifica o artistica è stato immesso in circolazione, tramite trasferimento di proprietà, per la prima volta in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo [(SEE)] dall’autore o da un suo avente diritto o con il suo consenso, l’immissione in circolazione di tale esemplare in altra forma, ad accezione del noleggio o del prestito, non costituisce una violazione del diritto d’autore».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La Pictoright è una società olandese per la gestione collettiva dei diritti d’autore che tutela gli interessi dei titolari di tali diritti ad essa associati. In forza di contratti con associazioni analoghe straniere, essa tutela nei Paesi Bassi anche gli interessi di artisti stranieri e dei loro eredi. La Pictoright è incaricata di sfruttare i diritti d’autore a nome dei titolari, ad esempio concedendo licenze e agendo contro le violazioni di tali diritti.

15      L’Allposters commercializza, sui suoi siti Internet, poster e altri tipi di riproduzioni di opere dei pittori celebri su cui vertono i diritti di autore sfruttati dalla Pictoright. L’Allposters propone ai suoi clienti, in particolare, riproduzioni sotto forma di poster, poster incorniciati, poster su legno o tele da pittura. Per realizzare quest’ultimo prodotto anzitutto si appone su un poster cartaceo rappresentante l’opera scelta un rivestimento sintetico (laminato). L’immagine raffigurata sul poster è poi trasferita dalla carta su una tela da pittura utilizzando un procedimento chimico. Infine si tende la tela su una cornice di legno. Dopo tale operazione l’immagine dell’opera è scomparsa dal supporto cartaceo. L’Allposters definisce tale procedimento e il suo risultato «trasferimento su tela».

16      La Pictoright si è opposta alla vendita dei trasferimenti su tela che riproducono opere protette dai diritti d’autore, senza il consenso dei suoi clienti, titolari di tali diritti d’autore, ed ha intimato all’Allposters di cessare detta attività, minacciandola di adire le vie legali.

17      Avendo l’Allposters rifiutato di dare seguito a tale ingiunzione, la Pictoright l’ha citata dinanzi al Rechtbank Roermond (tribunale di Roermond) al fine di ottenere la cessazione di qualsiasi violazione, diretta o indiretta, dei diritti d’autore e dei diritti morali dei titolari di tali diritti.

18      Con sentenza del 22 settembre 2010 il Rechtbank Roermond ha respinto tale ricorso. La Pictoright ha quindi interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch (Corte di appello di ’s‑Hertogenbosch) che, con sentenza del 3 gennaio 2012, ha annullato la suddetta sentenza ed ha accolto, in gran parte, le domande della Pictoright.

19      Secondo tale giudice, la vendita di un poster o di una tela che riproduce un’opera d’arte costituisce una pubblicazione ai sensi del diritto olandese. Risulterebbe infatti dalla sentenza dello Hoge Raad der Nederlanden, del 19 gennaio 1979 (NJ 1979/412, Poortvliet), che si configura una nuova pubblicazione, ai sensi dell’articolo 12 della legge sul diritto d’autore, nel caso in cui l’esemplare di un’opera immesso in commercio dal titolare del diritto venga diffuso presso il pubblico in un’altra forma, offrendo una nuova possibilità di sfruttamento a chi commercializza questa nuova forma di tale esemplare (in prosieguo: la «giurisprudenza Poortvliet»). Constatando che il poster cartaceo, commercializzato con il consenso del titolare del diritto d’autore, ha subito una profonda modifica che offre all’Allposters nuove possibilità di sfruttamento, in quanto tale modifica le consente di praticare prezzi superiori e di raggiungere una clientela diversa, il Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch ha ritenuto che la commercializzazione dei trasferimenti su tela costituisse una pubblicazione, vietata ai sensi del diritto nazionale, e ha respinto l’argomento dell’Allposters vertente sull’esaurimento del diritto di distribuzione.

20      L’Allposters è ricorsa in cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Essa contesta in particolare la pertinenza della giurisprudenza Poortvliet nonché l’interpretazione fornita alle nozioni di «esaurimento» e di «pubblicazione», che, a suo avviso, sono armonizzate all’interno dell’Unione. L’Allposters ritiene che si configuri un esaurimento del diritto di distribuzione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, in caso di distribuzione di un’opera incorporata in un bene tangibile, se esso è stato immesso in commercio dal titolare del diritto d’autore o con il suo consenso. Un’eventuale successiva modifica di tale oggetto non avrebbe alcun effetto sull’esaurimento del diritto di distribuzione. La Pictoright sostiene invece che, in assenza di armonizzazione del diritto di adattamento nel diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore, la giurisprudenza Poortvliet mantiene la sua validità o è quantomeno compatibile con il diritto dell’Unione.

21      Alla luce di quanto sopra, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 4 della direttiva 2001/29 fornisca risposta alla questione se il diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore possa essere esercitato nei confronti di una riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore, venduta e trasferita nel SEE dal titolare del diritto o con il suo consenso, qualora siffatta riproduzione abbia successivamente subito una modifica quanto alla forma e sia stata nuovamente commercializzata in tale nuova forma.

2)      a)     In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la circostanza che si configuri una modifica ai sensi della prima questione sia rilevante ai fini della risposta alla questione se sia allora evitato o eluso l’esaurimento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore.

b)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub a), quali criteri debbano essere stabiliti perché si configuri una modifica relativa alla forma della riproduzione tale da evitare o eludere l’esaurimento, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

c)      Se siffatti criteri consentano il criterio elaborato nel diritto nazionale olandese, ai sensi del quale non si configura più esaurimento per il semplice motivo che il rivenditore ha dato una forma diversa alle riproduzioni e le ha diffuse presso il pubblico in detta forma (Hoge Raad del 19 gennaio 1979 NJ 1979/412, Poortvliet)».

 Sulle questioni pregiudiziali

22      La competenza della Corte, nell’ambito del procedimento previsto all’articolo 267 TFUE, si limita all’esame delle sole disposizioni del diritto dell’Unione senza decidere sulla compatibilità del diritto nazionale, compresa la giurisprudenza degli Stati membri, con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Triveneta Zuccheri e a./Commissione, C‑347/87, EU:C:1990:129, punto 16, nonché Schwarz, C‑321/07, EU:C:2009:104, punto 48).

23      Alla luce di ciò, le questioni sollevate, che occorre esaminare congiuntamente, devono essere intese nel senso che il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la regola di esaurimento del diritto di distribuzione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 si applichi ad una situazione in cui una riproduzione di un’opera protetta, dopo essere stata commercializzata nell’Unione con il consenso del titolare del diritto d’autore, ha subito una modifica del proprio supporto, quale il trasferimento su una tela di tale riproduzione figurante su un poster cartaceo, ed è nuovamente immessa sul mercato in tale nuova forma.

24      In via preliminare si deve osservare che la Pictoright ritiene che, per effetto delle sostanziali modifiche subite dai poster durante il procedimento di trasferimento su tela delle riproduzioni delle opere protette, dette tele siano gli adattamenti di tali opere, alle quali non si applica il diritto di distribuzione. Essa fa valere che il diritto di adattamento in materia di diritto d’autore non è armonizzato nel diritto dell’Unione, bensì è disciplinato dall’articolo 12 della Convenzione di Berna.

25      Pertanto occorre verificare se le circostanze di cui al procedimento principale rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2001/29.

26      Per quanto riguarda il diritto di adattamento, è vero che l’articolo 12 della Convenzione di Berna conferisce agli autori di opere letterarie od artistiche un diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere e che in tale direttiva non figura alcuna disposizione equivalente.

27      Tuttavia, senza che vi sia necessità di interpretare la nozione di «adattamento» ai sensi di tale articolo 12, è sufficiente constatare che sia il poster cartaceo sia il trasferimento su tela contengono l’immagine di un’opera d’arte protetta e rientrano quindi nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 in quanto copie di un’opera protetta commercializzata nell’Unione. Orbene, tale disposizione sancisce il diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

28      Si deve dunque constatare che le circostanze di cui al procedimento principale rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 4 di tale direttiva.

29      Per quanto concerne le condizioni di applicazione della regola di esaurimento, dall’articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva risulta che il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera si esaurisce solamente nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nell’Unione di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

30      Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, tale articolo 4, paragrafo 2, non lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere una regola di esaurimento diversa da quella prevista da tale disposizione, in quanto, come risulta dal considerando 31 della direttiva 2001/29, la divergenza delle legislazioni nazionali in materia di esaurimento del diritto di distribuzione può pregiudicare direttamente il buon funzionamento del mercato interno (v., in tal senso, sentenza Laserdisken, C‑479/04, EU:C:2006:549, punti 24 e 56).

31      Basandosi sul tenore letterale dello stesso articolo 4, paragrafo 2, la Corte ha statuito che l’esaurimento del diritto di distribuzione è subordinato a una doppia condizione, vale a dire, da un lato, che l’originale di un’opera o le copie della medesima siano stati messi in commercio da parte del titolare del diritto o con il suo consenso e, dall’altro, che tale commercializzazione abbia avuto luogo nell’Unione (v. sentenza Laserdisken, EU:C:2006:549, punto 21).

32      Nel procedimento principale è pacifico che i poster che riproducono opere di pittori celebri, su cui vertono i diritti d’autore i cui titolari sono rappresentati dalla Pictoright, sono stati immessi sul mercato nel SEE con il consenso di detti titolari.

33      Le parti nel procedimento principale si trovano tuttavia in disaccordo, da un lato, sulla questione di stabilire se l’esaurimento del diritto di distribuzione copra l’oggetto tangibile, in cui un’opera o una sua copia è incorporata, o la creazione intellettuale dell’autore e, dall’altro, sulla questione di stabilire se la modifica del supporto, come quella effettuata dall’Allposters, abbia un’incidenza sull’esaurimento del diritto esclusivo di distribuzione.

34      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’oggetto del diritto di distribuzione, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 fa riferimento alla prima vendita o al primo altro trasferimento di proprietà di «detto oggetto».

35      Inoltre, ai sensi del considerando 28 di tale direttiva, la «protezione del diritto d’autore nel quadro [di tale] direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile». Ai sensi di questo stesso considerando, la «prima vendita [nell’Unione] dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto [nell’Unione]».

36      Allo stesso modo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che le opere letterarie ed artistiche possono essere sfruttate commercialmente sia mediante pubbliche rappresentazioni sia mediante la riproduzione e la messa in circolazione dei supporti materiali ottenuti (sentenza FDV, C‑61/97, EU:C:1998:422, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

37      Dalle suesposte considerazioni risulta che il legislatore dell’Unione, utilizzando i termini «supporto tangibile» e «detto oggetto», intendeva dare agli autori il controllo sulla prima immissione sul mercato dell’Unione di ogni oggetto tangibile che incorpora la loro creazione intellettuale.

38      Come giustamente rilevato dalla Commissione europea, tale conclusione è confermata dal diritto internazionale e in particolare dal trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, alla luce del quale la direttiva 2001/29 dev’essere interpretata per quanto possibile (v., in tal senso, sentenze Laserdisken, EU:C:2006:549, punti 39 e 40; Peek & Cloppenburg, C‑456/06, EU:C:2008:232, punti 30 e 31; Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 189, nonché Donner, C‑5/11, EU:C:2012:370, punto 23).

39      Infatti l’articolo 6, paragrafo 1, di tale trattato dispone che gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà. A tale riguardo, il significato del termine «copia» è stato esplicitato dalle parti contraenti con una dichiarazione concordata vertente sugli articoli 6 e 7 del medesimo trattato, adottata durante la conferenza diplomatica del 20 dicembre 1996, nel corso della quale il trattato in questione è stato adottato. Ai sensi di tale dichiarazione, «[p]er “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».

40      Occorre pertanto constatare che l’esaurimento del diritto di distribuzione si applica all’oggetto tangibile in cui un’opera protetta o una sua copia è incorporata, se è stato immesso sul mercato con il consenso del titolare del diritto d’autore.

41      In secondo luogo, è importante verificare se il fatto che l’oggetto, che è stato commercializzato con il consenso del titolare del diritto d’autore, ha in seguito subito modifiche del suo supporto materiale incida sull’esaurimento del diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29.

42      Nel procedimento principale, la modifica effettuata consiste in un trasferimento su una tela da pittura dell’immagine di un’opera artistica figurante su un poster cartaceo, mediante il procedimento descritto al punto 15 della presente sentenza, che porta a sostituire il supporto cartaceo con una tela. Dalle osservazioni delle parti nel procedimento principale risulta che tale tecnica consente di aumentare la durata della riproduzione, di migliorare la qualità dell’immagine rispetto al poster e di rendere il risultato più vicino all’originale dell’opera.

43      A tale riguardo, si deve necessariamente constatare, come giustamente sostenuto dal governo francese, che una sostituzione del supporto, come quella effettuata nel procedimento principale, ha l’effetto di creare un nuovo oggetto che incorpora l’immagine dell’opera protetta, mentre il poster, in quanto tale, cessa di esistere. Una siffatta modifica della copia dell’opera protetta che rende il risultato più vicino all’originale è tale da poter in realtà costituire una nuova riproduzione di tale opera, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, che rientra nel diritto esclusivo dell’autore e necessita della sua autorizzazione.

44      L’Allposters sostiene tuttavia che il trasferimento su tela non può essere qualificato come riproduzione, per il fatto che non vi è una moltiplicazione delle copie dell’opera protetta, in quanto l’immagine è trasferita e non figura più sul poster cartaceo. Essa spiega che l’inchiostro che riproduce l’opera non viene modificato e che l’opera stessa non ne viene in alcun modo pregiudicata.

45      Tale argomento non può essere accolto. Infatti la circostanza che l’inchiostro si conservi durante l’operazione di trasferimento non è tale da incidere sulla constatazione che il supporto dell’immagine è stato cambiato. Ciò che conta è sapere se l’oggetto modificato, valutato nel suo insieme, sia di per sé, materialmente, l’oggetto che è stato immesso sul mercato con il consenso del titolare del diritto. Ciò non sembra tuttavia verificarsi nel procedimento principale.

46      Di conseguenza, il consenso del titolare del diritto d’autore non verte sulla distribuzione di un oggetto che incorpora la sua opera, se tale oggetto è stato modificato dopo la sua prima commercializzazione, in modo da costituire una nuova riproduzione di tale opera. In un simile caso, il diritto di distribuzione di un siffatto oggetto si esaurisce solo in seguito alla prima vendita o alla prima cessione di proprietà di detto nuovo oggetto con il consenso del titolare di tale diritto.

47      Tale interpretazione è confermata dall’obiettivo principale della direttiva 2001/29, il quale, conformemente ai considerando 9 e 10 della direttiva medesima, è quello di introdurre un livello elevato di protezione a favore, tra l’altro, degli autori, consentendo a questi ultimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere (v. sentenze SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 36; Peek & Cloppenburg, EU:C:2008:232, punto 37, nonché Football Association Premier League e a., EU:C:2011:631, punto 186).

48      Orbene, dagli argomenti delle parti nel procedimento principale presentati dinanzi alla Corte risulta che i titolari di diritti d’autore non hanno acconsentito, quanto meno non esplicitamente, alla distribuzione dei trasferimenti su tela. Di conseguenza, applicare la regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione priverebbe tali titolari della possibilità di vietare la distribuzione di tali oggetti o, in caso di distribuzione, di esigere un adeguato compenso per lo sfruttamento commerciale delle loro opere. A tale riguardo, la Corte ha già statuito che, per poter risultare adeguato, un siffatto compenso deve collocarsi in un rapporto ragionevole con il valore economico dello sfruttamento dell’oggetto protetto (v., per analogia, sentenza Football Association Premier League e a., EU:C:2011:631, punti da 107 a 109). Per quanto riguarda i trasferimenti su tela, le parti nel procedimento principale ammettono che il loro valore economico oltrepassa in modo significativo quello dei poster.

49      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la regola di esaurimento del diritto di distribuzione non si applica ad una situazione in cui una riproduzione di un’opera protetta, dopo essere stata commercializzata nell’Unione con il consenso del titolare del diritto d’autore, ha subito una sostituzione del proprio supporto, quale il trasferimento su una tela di tale riproduzione figurante su un poster cartaceo, ed è nuovamente immessa sul mercato in tale nuova forma.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che la regola di esaurimento del diritto di distribuzione non si applica ad una situazione in cui una riproduzione di un’opera protetta, dopo essere stata commercializzata nell’Unione europea con il consenso del titolare del diritto d’autore, ha subito una sostituzione del proprio supporto, quale il trasferimento su una tela di tale riproduzione figurante su un poster cartaceo, ed è nuovamente immessa sul mercato in tale nuova forma.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.