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Ricorso proposto il 4 maggio 2011 - ZZ / Mediatore europeo

(Causa F-54/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Mediatore europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di applicare al ricorrente la sanzione della destituzione senza perdita dei diritti a pensione. Di conseguenza, la domanda, in via principale, di reintegrare il ricorrente nel suo posto e, in via subordinata, di concedergli una somma corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito tra la data in cui la destituzione ha iniziato a produrre effetti e quella in cui egli raggiungerà l'età della pensione. In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno morale subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione disciplinare del Mediatore europeo del 20 luglio 2010 di applicare al ricorrente la sanzione della destituzione senza perdita dei diritti a pensione;

se necessario, annullare la decisione del 18 gennaio 2011 recante rigetto espresso del reclamo;

Se necessario:

In via principale, constatare che l'annullamento della decisione di destituzione comporta la reintegrazione del ricorrente, con efficacia retroattiva alla data in cui la decisione di destituzione ha iniziato a produrre effetti, nel suo posto di amministratore di grado A5, scatto 2, nonché il pagamento delle spettanze finanziarie a lui dovute calcolate per l'intero periodo, maggiorate degli interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea aumentato di due punti;

in subordine, condannare il ricorrente al pagamento di un importo corrispondente alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito dalla data di inizio efficacia della sua destituzione, nell'agosto 2010, al mese in cui egli raggiungerà l'età della pensione, nel luglio 2040, e alla regolarizzazione rispettiva dei diritti a pensione del ricorrente;

in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 65 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;

condannare il Mediatore europeo alle spese.

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