Language of document : ECLI:EU:F:2016:189

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

1° agosto 2016

Causa F‑39/13

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati in base ad altri regimi – Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 81 del regolamento di procedura – Ricorso manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Jolanta Sajewicz-Świackiewcz ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione europea relativa al riconoscimento di un abbuono di annualità nel regime pensionistico dell’Unione europea a seguito del trasferimento dei diritti a pensione da lei maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione nonché, per quanto necessario, della decisione di rigetto del suo reclamo.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della regola nuova agli effetti futuri di una situazione sorta nel vigore della regola vecchia – Adozione di nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto – Applicazione al trasferimento dei diritti a pensione maturati, richiesto prima dell’adozione della regola nuova, ma realizzato dopo la sua entrata in vigore – Violazione dei diritti quesiti e del principio del legittimo affidamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

2.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Adozione di nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto – Differenza di trattamento tra funzionari per i quali il capitale che rappresentava i loro diritti a pensione è stato trasferito al regime dell’Unione, rispettivamente, prima e dopo l’entrata in vigore di dette disposizioni – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

1.      L’applicazione di nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto per quanto riguarda un trasferimento al regime pensionistico dell’Unione di diritti a pensioni maturati nell’ambito di un altro regime pensionistico, chiesto prima dell’adozione di dette disposizioni, ma realizzato dopo la loro entrata in vigore, non è in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Al riguardo, secondo un principio generalmente riconosciuto, e salvo deroghe, una nuova norma si applica immediatamente alle situazioni non ancora in essere nonché agli effetti futuri delle situazioni già sorte, senza però essere interamente compiute, in vigenza della norma precedente. Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente realizzatesi in vigenza della norma precedente, che creano diritti quesiti. Un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costitutiva non si sia realizzata in vigenza della normativa che è stata modificata.

Orbene, da una parte, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non osta ad una siffatta applicazione immediata delle nuove disposizioni generali di esecuzione.

Dall’altra parte, né la comunicazione, al funzionario o all’agente che ha presentato una domanda di trasferimento al regime pensionistico dell’Unione di diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro regime pensionistico, di una proposta di abbuono di annualità di pensione né, ancor meno, la semplice presentazione di una domanda del genere modificano la situazione giuridica dell’interessato e producono effetti giuridici vincolanti. Pertanto, non esistevano, per un funzionario o per un agente, diritti quesiti che potessero essere violati attraverso l’applicazione delle nuove disposizioni.

Inoltre, il diritto di un funzionario o di un agente a vedersi riconoscere un abbuono di annualità è interamente costituito solo dopo il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione del capitale che rappresenta i diritti da lui maturati in un altro regime.

(v. punti 32‑35, 37)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punti 151‑154 e giurisprudenza citata

2.      Un’istituzione, adottando nuove disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, dalle quali risulta una differenza di trattamento tra i funzionari che hanno ottenuto il trasferimento al regime dell’Unione del capitale che rappresenta i loro diritti a pensione maturati presso un altro regime, rispettivamente, prima e dopo l’entrata in vigore di dette disposizioni, non viola il principio di parità di trattamento, dato che il trattamento differenziato riguarda funzionari che non fanno parte di una sola e medesima categoria.

Infatti, i funzionari nei cui confronti il capitale che rappresenta i loro diritti a pensione maturati presso un altro regime non era stato trasferito al regime pensionistico dell’Unione al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni non si trovavano nella stessa situazione giuridica dei funzionari i cui diritti a pensione maturati precedentemente alla loro entrata in servizio erano già stati trasferiti, prima di tale data, sotto forma di capitale, al regime pensionistico dell’Unione e nei cui confronti era stata adottata una decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità di pensione in quest’ultimo regime. I primi disponevano ancora dei diritti a pensione in un altro regime mentre, per i secondi, un trasferimento di capitale, avente come risultato l’estinzione di tali diritti e il riconoscimento corrispondente di un abbuono di annualità nel regime pensionistico dell’Unione, aveva già avuto luogo.

Siffatta differenza di trattamento si fonda inoltre anche su un elemento obiettivo e indipendente dalla volontà dell’istituzione interessata, ossia la rapidità di trattamento, da parte del regime pensionistico esterno interessato, della domanda di trasferimento di capitale in questione.

(v. punto 42)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punti 177‑180