Language of document : ECLI:EU:C:2020:1033

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 dicembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche o generalizzate – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna»

Nelle cause riunite C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisioni del 31 luglio e del 3 settembre 2020, pervenute in cancelleria il 31 luglio e il 3 settembre 2020, nei procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

L (C‑354/20 PPU),

P (C‑412/20 PPU),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, M. Vilaras (relatore), E. Regan, L. Bay Larsen, N. Piçarra e A. Kumin, presidenti di sezione, T. von Danwitz, D. Šváby, S. Rodin, K. Jürimäe, L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

viste le domande del Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) del 31 luglio e del 3 settembre 2020 di sottoporre i rinvii pregiudiziali al procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per L, da M.A.C. de Bruijn e H.A.F.C. Tack, advocaten;

–        per P, da T.E. Korff e T. Mustafazade, advocaten;

–        per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e C.L.E. McGivern;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo belga (C‑354/20 PPU), da M. Van Regemorter e M. Jacobs, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da J. Quaney, in qualità di agente, assistita da C. Donnelly, BL;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, A. Dalkowska, J. Sawicka e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P. Van Nuffel, J. Tomkin, K. Herrmann e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di due mandati d’arresto europei emessi, rispettivamente, nella causa C‑354/20 PPU, il 31 agosto 2015, dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia) ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di L e, nella causa C‑412/20 PPU, il 26 maggio 2020, dal Sąd Okręgowy w Sieradzu (Tribunale regionale di Sieradz, Polonia) ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a P.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 5, 6 e 10 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come segue:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [TUE], constatata dal Consiglio [dell’Unione europea] in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [TUE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

4        L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        Gli articoli 3, 4 e 4 bis di detta decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo.

6        L’articolo 6 della medesima decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti», così dispone:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

7        A termini dell’articolo 15 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Decisione sulla consegna»:

«1.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.      L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

 Diritto dei Paesi Bassi

8        La decisione quadro 2002/584 è stata recepita nel diritto dei Paesi Bassi dalla Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (legge che attua la decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195), come modificata da ultimo dalla legge del 22 febbraio 2017 (Stb. 2017, n. 82).

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C354/20 PPU

9        Il 7 febbraio 2020 il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) è stato investito dall’officier van justitie (rappresentante del pubblico ministero, Paesi Bassi) di una domanda di esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 31 agosto 2015 dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań).

10      Tale mandato d’arresto europeo mira all’arresto e alla consegna di L, cittadino polacco senza domicilio né residenza fissa nei Paesi Bassi, ai fini dell’esercizio di un’azione penale per traffico di stupefacenti e detenzione di documenti d’identità falsi.

11      Il giudice del rinvio ha esaminato la domanda di esecuzione di detto mandato d’arresto europeo in una pubblica udienza tenutasi il 10 marzo 2020. Il 24 marzo seguente esso ha pronunciato una decisione interlocutoria, sospendendo l’istruzione per consentire a L e al pubblico ministero di presentare le loro osservazioni scritte sugli eventi più recenti riguardanti lo Stato di diritto in Polonia, nonché sulle conseguenze di questi ultimi rispetto agli obblighi di tale autorità giudiziaria derivanti dalla sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586).

12      Il 12 giugno 2020, in un’udienza pubblica tenutasi dopo la presentazione delle osservazioni di L e del pubblico ministero, il giudice del rinvio ha emesso una nuova decisione interlocutoria, con la quale ha chiesto al pubblico ministero di porre taluni quesiti all’autorità giudiziaria di emissione del mandato d’arresto europeo in questione. Quest’ultima ha risposto, il 25 giugno e il 7 luglio seguenti, ai quesiti posti, ad eccezione di quelli relativi al Sąd Najwyższy (Izba Dyscyplinarna) (Corte suprema, sezione disciplinare, Polonia), riguardo ai quali essa ha affermato che il giudice del rinvio doveva rivolgersi direttamente al Sąd Najwyższy (Corte suprema).

13      Su richiesta del giudice del rinvio, il pubblico ministero ha nuovamente posto un quesito riguardante il Sąd Najwyższy (Corte suprema) all’autorità giudiziaria di emissione del mandato d’arresto europeo in questione nonché, per il tramite di Eurojust, allo stesso Sąd Najwyższy (Corte suprema), senza tuttavia ottenere risposta.

14      Il giudice del rinvio menziona diversi eventi recenti alla luce dei quali nutre dubbi quanto all’indipendenza del potere giudiziario in Polonia, tra cui:

–        le sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982), e del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234);

–        la sentenza del Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) (Corte suprema, sezione per il lavoro e la previdenza sociale), del 5 dicembre 2019, nella quale detto organo giurisdizionale, pronunciandosi nella controversia che ha dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑585/18, ha dichiarato che il Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) non era, nella sua attuale composizione, un organo imparziale e indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo;

–        il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica di Polonia (causa C‑791/19) e l’ordinanza della Corte dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277);

–        l’adozione, il 20 dicembre 2019, da parte della Repubblica di Polonia, di una nuova legge relativa al sistema giudiziario, entrata in vigore il 14 febbraio 2020, che ha indotto la Commissione ad avviare, il 29 aprile successivo, una procedura di infrazione inviando a tale Stato membro una lettera di diffida riguardante detta nuova legge, e

–        lo svolgimento di un’udienza, il 9 giugno 2020, dinanzi al Sąd Najwyższy (Izba Dyscyplinarna) (Corte suprema, sezione disciplinare), riguardante la revoca dell’immunità penale di un giudice polacco e la pronuncia di una sentenza nella stessa data.

15      Il giudice del rinvio ritiene – sulla base, in particolare, di tali nuovi elementi – che l’indipendenza degli organi giurisdizionali polacchi, compreso quello che ha emesso il mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, non sia garantita. Infatti, secondo il giudice del rinvio, i giudici polacchi corrono il rischio di essere oggetto di un procedimento disciplinare dinanzi a un organo la cui indipendenza non è garantita, segnatamente nell’ipotesi in cui tali giudici verifichino se un giudice o un organo giurisdizionale presenti le garanzie di indipendenza richieste dal diritto dell’Unione.

16      Secondo il giudice del rinvio, in primo luogo, si pone la questione se il diritto dell’Unione osti a che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione esegua un mandato d’arresto europeo emesso da un’autorità giudiziaria emittente la cui indipendenza non è più garantita, alla luce degli eventi accaduti dopo l’emissione di tale mandato d’arresto.

17      A questo proposito, il giudice del rinvio considera che dalla sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 74) risulta che, quand’anche l’autorità di emissione di un mandato d’arresto europeo sia un giudice o un organo giurisdizionale, tale autorità deve poter assicurare all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che essa agisce in modo indipendente nell’esercizio delle proprie funzioni inerenti all’emissione di un siffatto mandato d’arresto. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, un organo giurisdizionale che ha emesso un mandato d’arresto europeo deve continuare a soddisfare detto requisito anche dopo l’emissione di tale mandato d’arresto, poiché esso potrebbe essere chiamato a svolgere compiti intrinsecamente connessi all’emissione di un mandato d’arresto europeo, quali la fornitura di informazioni complementari o supplementari, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, o di una garanzia quanto alle condizioni di detenzione o di accoglienza della persona consegnata. Orbene, la questione se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba eseguire un mandato d’arresto europeo emesso da un’autorità giudiziaria emittente che non soddisfi più i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva non sarebbe stata ancora risolta dalla Corte.

18      In secondo luogo, per il caso in cui la prima questione pregiudiziale ricevesse una risposta negativa, il giudice del rinvio rileva che, dagli eventi recenti menzionati al punto 14 della presente sentenza, risulta che sussistono carenze sistemiche e generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario polacco, cosicché il diritto a un giudice indipendente non è più garantito per alcuna persona obbligata a comparire dinanzi a un organo giurisdizionale polacco. Si porrebbe, pertanto, la questione se una siffatta constatazione sia di per sé sufficiente a giustificare la mancata esecuzione di un mandato d’arresto europeo, senza che sia necessario esaminare, come richiesto dalla sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 79), la situazione individuale della persona oggetto di un siffatto mandato d’arresto.

19      Secondo il giudice del rinvio, a tale questione occorre rispondere in senso affermativo nonostante tale sentenza, la quale non riguarderebbe, infatti, i casi in cui le carenze sistemiche e generalizzate relative all’indipendenza del potere giudiziario siano tali che la legislazione dello Stato membro emittente non garantisce più tale indipendenza.

20      In terzo luogo, qualora si risponda in senso negativo alla seconda questione sollevata, il giudice del rinvio rileva che, sebbene il quesito posto all’autorità giudiziaria di emissione del mandato d’arresto europeo di cui al procedimento principale, in merito al Sąd Najwyższy (Izba Dyscyplinarna) (Corte suprema, sezione disciplinare), sia rimasto senza risposta, esso ha appreso da altre fonti che quest’ultima continua a decidere su procedimenti riguardanti giudici polacchi, anche dopo l’emissione dell’ordinanza della Corte dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277). Ciò premesso, il giudice del rinvio si chiede se tale constatazione sia sufficiente per considerare che sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo come quello di cui trattasi nel procedimento principale correrà un rischio reale di violazione del proprio diritto fondamentale a un processo equo, quand’anche la sua situazione personale, la natura dei reati per i quali essa è perseguita e il contesto fattuale in cui si inserisce l’emissione del mandato d’arresto non consentano di presumere che il potere esecutivo o legislativo eserciterà pressioni sugli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente per influire sul procedimento penale a carico di tale persona. Secondo il giudice del rinvio, anche a tale questione deve rispondersi in senso affermativo.

21      In tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la decisione quadro [2002/584], l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e/o l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice, allorché, dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo, la legge nazionale dello Stato membro emittente è stata modificata in modo tale che il giudice non soddisfa più i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva in quanto tale normativa non garantisce più l’indipendenza di detto giudice.

2)      Se la decisione quadro [2002/584] e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un mandato d’arresto europeo allorché abbia constatato che nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un giudice indipendente per ogni sospettato – e dunque anche per la persona ricercata –, a prescindere da quali autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti per i procedimenti a cui il ricercato sarà sottoposto e dalla situazione personale della persona ricercata, dalla natura del reato per cui questa viene perseguita e dal contesto fattuale posto a fondamento del mandato d’arresto europeo, rischio reale che è collegato al fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro emittente non sono più indipendenti a causa di carenze sistemiche e generalizzate.

3)      Se la decisione quadro [2002/584] e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un mandato d’arresto europeo allorché abbia constatato che:

–        nello Stato membro emittente esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo per ogni sospettato, rischio legato a carenze sistemiche e generalizzate relative all’indipendenza della magistratura di tale Stato membro,

–        tali carenze sistemiche e generalizzate pertanto non solo sono idonee a incidere negativamente, ma hanno anche effettivamente un’incidenza negativa sui giudici di detto Stato membro competenti per i procedimenti ai quali il ricercato sarà sottoposto e

–        sussistono pertanto motivi seri e comprovati per ritenere che il ricercato corra un rischio reale che il suo diritto fondamentale a un giudice indipendente sarà violato e che sarà dunque pregiudicato il contenuto del suo diritto essenziale a un processo equo,

sebbene la persona ricercata, a prescindere dalle carenze sistematiche e generalizzate in parola, non abbia espresso preoccupazioni specifiche e sebbene la situazione personale del ricercato, la natura dei reati per cui viene perseguito e il contesto posto a fondamento del mandato d’arresto europeo, se si prescinde dalle carenze sistemiche e generalizzate di cui trattasi, non destino timore di pressioni concrete o di influenza sul suo procedimento penale ad opera del potere esecutivo e/o legislativo».

 Causa C412/20 PPU

22      Il 23 giugno 2020 il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) è stato investito dal pubblico ministero di una domanda di esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 26 maggio 2020 dal Sąd Okręgowy w Sieradzu (Tribunale regionale di Sieradz).

23      Tale mandato d’arresto europeo mira all’arresto e alla consegna di P, ai fini dell’esecuzione della parte residua di una pena privativa della libertà inflitta a P con una sentenza del Sąd Rejonowy w Wieluniu (Tribunale circondariale di Wieluń, Polonia) emessa il 18 luglio 2019. Il giudice del rinvio afferma che P è stato condannato per diversi fatti di minaccia e di violenza, tutti da lui commessi nei cinque anni successivi all’esecuzione di una pena privativa della libertà di durata pari o superiore a sei mesi che gli era stata inflitta per reati analoghi.

24      Il giudice del rinvio fa riferimento alle motivazioni esposte nella domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della causa C‑354/20 PPU. Esso precisa che, a suo avviso, un organo giurisdizionale che emette un mandato d’arresto europeo deve soddisfare le condizioni necessarie per garantire una tutela giurisdizionale effettiva tanto nel caso in cui la consegna della persona ricercata sia richiesta ai fini dell’esercizio di un’azione penale, quanto nel caso in cui essa sia richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. Esso aggiunge che, nella causa C‑412/20 PPU, il mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale è stato emesso dopo gli eventi recenti menzionati al punto 14 della presente sentenza.

25      Ciò premesso, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la decisione quadro [2002/584], l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e/o l’articolo 47, secondo comma, della [Carta] ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice, allorché detto giudice non soddisfa, e al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo già non soddisfaceva più, i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva in quanto la normativa nello Stato membro emittente non garantisce l’indipendenza di detto giudice, né la garantiva già più al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo».

 Procedimento dinanzi alla Corte

26      Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno delle sue domande, esso ha invocato il fatto che sia L sia P sono attualmente privati della loro libertà.

27      Occorre rilevare, in primo luogo, che i presenti rinvii pregiudiziali vertono, in particolare, sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, essi sono idonei ad essere sottoposti al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

28      In secondo luogo, occorre, secondo la giurisprudenza della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale sia attualmente privata della sua libertà e che il suo mantenimento in custodia dipenda dalla soluzione della controversia principale [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

29      Orbene, la misura detentiva di cui L è oggetto è stata disposta, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, nell’ambito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti dell’interessato. Per quanto riguarda P, sebbene il giudice del rinvio abbia affermato che, al momento della comunicazione alla Corte del rinvio pregiudiziale nella causa C‑412/20 PPU, egli era ancora in stato di detenzione in esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta da un organo giurisdizionale dei Paesi Bassi, esso ha nondimeno precisato che tale detenzione sarebbe cessata il 20 ottobre 2020 e che, a partire dal giorno successivo, P sarebbe stato posto in stato di detenzione ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti.

30      Alla luce di tali circostanze, la Quarta Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, ha deciso, rispettivamente il 12 agosto e il 10 settembre 2020, di accogliere le richieste del giudice del rinvio di trattare i presenti rinvii pregiudiziali con procedimento d’urgenza.

31      Essa ha inoltre deciso di rinviare le cause C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU dinanzi alla Corte affinché fossero attribuite alla Grande Sezione.

32      Con decisione della Corte del 15 settembre 2020, le cause C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza, tenuto conto della loro connessione.

 Sulle questioni pregiudiziali

33      Con le sue questioni nelle due cause in esame, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione di tale mandato d’arresto, che esistevano al momento dell’emissione di quest’ultimo o che si sono verificate successivamente a tale emissione, detta autorità può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente» all’organo giurisdizionale che ha emesso detto mandato d’arresto e può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione.

34      Al fine di rispondere alle questioni poste, occorre, in primo luogo, determinare se l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, all’organo giurisdizionale che ha emesso un mandato d’arresto europeo a solo motivo del fatto che essa dispone di elementi che testimoniano carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente che esistevano al momento dell’emissione di tale mandato d’arresto o che si sono verificate successivamente a siffatta emissione.

35      A tale riguardo, va ricordato che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [parere 2/13, del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191, e sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 43].

36      Per quanto riguarda, in particolare, la decisione quadro 2002/584, dal considerando 6 di quest’ultima risulta che il mandato d’arresto europeo da essa istituito «costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria». Come la Corte ha rilevato, tale principio trova applicazione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41].

37      Ne consegue che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 e possono subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale decisione quadro. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

38      Tuttavia, il principio di riconoscimento reciproco presuppone che soltanto i mandati d’arresto europei, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debbano essere eseguiti conformemente alle disposizioni di quest’ultima, il che richiede che un simile mandato, che è qualificato, in tale disposizione, come «decisione giudiziaria», sia emesso da un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione quadro [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 46 e giurisprudenza ivi citata]. Quest’ultima nozione implica che l’autorità interessata agisca in modo indipendente nell’esercizio delle sue funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 74 e 88].

39      A tale riguardo, si deve ricordare che il requisito dell’indipendenza dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 48].

40      Ciò posto, è compito di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito dalla decisione quadro 2002/584, garantire, sotto il controllo ultimo della Corte, la salvaguardia dell’indipendenza del proprio potere giudiziario, astenendosi da qualsiasi misura che possa pregiudicarla.

41      Tuttavia, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione la quale disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente che esistevano al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo interessato o che si sono verificate successivamente a tale emissione non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, a qualsiasi giudice e a qualsiasi organo giurisdizionale di tale Stato membro, che agiscono, per loro natura, in piena indipendenza dal potere esecutivo.

42      Infatti, l’esistenza di simili carenze non necessariamente incide su qualsiasi decisione che gli organi giurisdizionali di detto Stato membro possano adottare in ciascun caso concreto.

43      Un’interpretazione contraria equivarrebbe ad estendere le limitazioni che possono essere apportate ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci al di là di «circostanze eccezionali», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 35 della presente sentenza, dando luogo ad un’esclusione generalizzata dell’applicazione di tali principi nell’ambito di mandati d’arresto europei emessi dagli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato da dette carenze.

44      Peraltro, essa comporterebbe che nessun organo giurisdizionale di tale Stato membro potrebbe essere considerato una «giurisdizione», ai fini dell’applicazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione, segnatamente dell’articolo 267 TFUE (v., a tale riguardo, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 38 e 43).

45      Gli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), menzionata dal giudice del rinvio, non possono rimettere in discussione le considerazioni sopra espresse.

46      Infatti, in tale sentenza la Corte ha, anzitutto, ricordato che i termini «autorità giudiziaria» contenuti all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non si limitano a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma devono intendersi riferiti, più in generale, alle autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, a differenza, in particolare, dei ministeri o dei servizi di polizia, che fanno parte del potere esecutivo [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 50].

47      La Corte ha poi considerato che l’autorità giudiziaria emittente deve poter assicurare all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che, alla luce delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, essa agisce in modo indipendente nell’esercizio delle sue funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo. Essa ha precisato che tale indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell’ambito dell’adozione di una decisione di emettere un tale mandato d’arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 74].

48      La Corte ha quindi giudicato che le procure al centro delle cause che hanno dato luogo a tale sentenza non soddisfacevano il requisito dell’indipendenza insito nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, non già sulla base di elementi idonei a testimoniare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro cui appartenevano tali procure, bensì in ragione di regole statutarie e organizzative, adottate da tale Stato membro sulla base della propria autonomia procedurale, le quali ponevano dette procure in un rapporto di subordinazione legale rispetto al potere esecutivo e le esponevano pertanto al rischio di essere soggette a ordini o a istruzioni individuali da parte di tale potere nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo.

49      Orbene, in un’Unione di diritto, il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali esclude che questi ultimi possano essere soggetti ad un vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di chicchessia e che essi possano ricevere ordini o istruzioni da qualsivoglia fonte [v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 44; del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 63, e del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 57].

50      Ciò posto, dalla sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), non si può dedurre che carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto gravi esse siano, possano essere sufficienti, di per sé sole, a consentire a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di ritenere che tutti gli organi giurisdizionali di tale Stato membro non rientrino nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

51      In secondo luogo, occorre stabilire se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, essa può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona corra un siffatto rischio in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione.

52      A tale riguardo, occorre ricordare che, nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 79), la Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, disponga di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, idonei a testimoniare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione individuale di tale persona, della natura del reato per cui quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale nel quale l’emissione del mandato d’arresto europeo si inserisce, e tenuto conto delle informazioni fornite da tale Stato membro ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta decisione quadro, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, detta persona corra un siffatto rischio.

53      Ne consegue che la possibilità di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come interpretato nella citata sentenza, presuppone un esame in due fasi.

54      Nell’ambito di una prima fase, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo in questione deve determinare se sussistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati tendenti a testimoniare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 61].

55      Nell’ambito di una seconda fase, detta autorità deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura tali carenze siano idonee ad avere un impatto a livello degli organi giurisdizionali di tale Stato membro competenti a conoscere dei procedimenti cui sarà sottoposta la persona ricercata e se, alla luce della situazione individuale di tale persona, della natura del reato per il quale quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale nel quale l’emissione di tale mandato d’arresto si inserisce, e tenuto conto delle informazioni eventualmente fornite da detto Stato membro ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, esistano motivi seri e comprovati per ritenere che detta persona corra un siffatto rischio in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti da 74 a 77].

56      Occorre sottolineare, come si è ricordato ai punti da 53 a 55 della presente sentenza, che le due fasi di tale esame implicano un’analisi dell’informazione ottenuta sulla base di criteri differenti, ragion per cui tali fasi non possono confondersi.

57      A tale riguardo, va ricordato che, come risulta dal considerando 10 della decisione quadro 2002/584, l’attuazione del meccanismo del mandato d’arresto europeo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 2 TUE, tra cui quello dello Stato di diritto, constatata dal Consiglio europeo in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, TUE, e con le conseguenze previste al paragrafo 3 dello stesso articolo.

58      La Corte ha quindi dichiarato che soltanto in presenza di una decisione del Consiglio europeo come quella di cui al punto precedente, seguita dalla sospensione da parte del Consiglio dell’applicazione della decisione quadro 2002/584 nei confronti dello Stato membro interessato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sarebbe tenuta a rifiutare automaticamente l’esecuzione di ogni mandato d’arresto europeo emesso da detto Stato membro, senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso dall’interessato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 72].

59      Orbene, ammettere che carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto gravi esse siano, consentano di presumere che esistano, nei confronti della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo in caso di consegna a detto Stato membro, il che giustificherebbe la mancata esecuzione di tale mandato d’arresto, porterebbe ad un rifiuto automatico di esecuzione di ogni mandato d’arresto emesso da detto Stato membro e, pertanto, a una sospensione di fatto dell’attuazione del meccanismo del mandato d’arresto europeo nei confronti del medesimo Stato membro, ancorché il Consiglio europeo e il Consiglio non abbiano adottato le decisioni menzionate nel punto precedente.

60      Di conseguenza, in assenza di tali decisioni, sebbene – come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni – la constatazione, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dell’esistenza di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, o un aggravamento di tali carenze, debba indurre tale autorità alla vigilanza, quest’ultima non può, per contro, accontentarsi di questa sola constatazione per astenersi dal compiere la seconda fase dell’esame di cui ai punti da 53 a 55 della presente sentenza.

61      Infatti, tale autorità è tenuta, nell’ambito di detta seconda fase, a valutare, eventualmente alla luce di un siffatto aggravamento, se – in considerazione della situazione individuale della persona di cui è richiesta la consegna mediante il mandato d’arresto europeo di cui trattasi, della natura del reato per cui tale persona è perseguita e del contesto fattuale nel quale l’emissione di tale mandato d’arresto si inserisce, ivi comprese le dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale, e tenuto conto delle informazioni che le siano state fornite dall’autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 – sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che detta persona, una volta consegnata allo Stato membro emittente, corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo. In caso affermativo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve astenersi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, dall’eseguire il mandato d’arresto europeo interessato. Nel caso contrario, essa deve procedere all’esecuzione di quest’ultimo, conformemente all’obbligo di principio stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro.

62      A tale riguardo, occorre inoltre aggiungere che il meccanismo del mandato d’arresto europeo mira segnatamente a lottare contro l’impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale si suppone abbia commesso un reato [v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 39].

63      Tale obiettivo osta ad un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 secondo la quale l’esistenza o l’aggravamento di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario in uno Stato membro sarebbe sufficiente, di per sé, a giustificare il rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da un’autorità giudiziaria di tale Stato membro.

64      Una siffatta interpretazione comporterebbe, infatti, un rischio elevato di impunità delle persone che tentano di sfuggire alla giustizia dopo essere state oggetto di una condanna o essere state sospettate di aver commesso un reato, quand’anche non sussistano elementi, relativi alla situazione individuale di tali persone, che consentano di ritenere che queste ultime correrebbero un rischio reale di violazione del loro diritto fondamentale a un processo equo, in caso di consegna allo Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi.

65      Per quanto riguarda la questione se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba, se del caso, tenere conto di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente che si siano verificate dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui è richiesta l’esecuzione, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, un mandato d’arresto europeo può essere emesso da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata tanto ai fini dell’esercizio di un’azione penale quanto dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

66      Nel caso di un mandato d’arresto europeo emesso da uno Stato membro in vista della consegna di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑354/20 PPU, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, al fine di valutare, in modo concreto e preciso, se, nelle circostanze del caso di specie, sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che, a seguito di tale consegna, detta persona corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, deve esaminare, in particolare, in quale misura le carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente siano idonee ad avere un impatto a livello degli organi giurisdizionali di tale Stato membro che saranno competenti a conoscere dei procedimenti cui sarà sottoposta siffatta persona [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 68 e 74]. Tale esame implica, di conseguenza, che venga preso in considerazione l’impatto di siffatte carenze che si siano verificate dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo interessato.

67      Ciò varrà anche nel caso di un mandato d’arresto europeo emesso da uno Stato membro in vista della consegna di una persona ricercata ai fini dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà laddove, in seguito alla sua eventuale consegna, tale persona sarà oggetto di un nuovo procedimento giurisdizionale, se del caso per effetto della proposizione di un ricorso vertente sull’esecuzione di tale pena o misura di sicurezza privative della libertà o di un ricorso avverso la decisione giurisdizionale la cui esecuzione è oggetto di detto mandato d’arresto europeo.

68      Tuttavia, in questa seconda ipotesi, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve altresì esaminare in quale misura le carenze sistemiche o generalizzate esistenti nello Stato membro emittente al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo abbiano pregiudicato, nelle circostanze del caso di specie, l’indipendenza dell’organo giurisdizionale di tale Stato membro che ha irrogato la pena o la misura di sicurezza privative della libertà la cui esecuzione è oggetto di detto mandato d’arresto europeo.

69      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione di tale mandato d’arresto, che esistevano al momento dell’emissione di quest’ultimo o che si sono verificate successivamente a tale emissione, detta autorità non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente» all’organo giurisdizionale che ha emesso detto mandato d’arresto e non può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale.

 Sulle spese

70      Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione di tale mandato d’arresto, che esistevano al momento dell’emissione di quest’ultimo o che si sono verificate successivamente a tale emissione, detta autorità non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente» all’organo giurisdizionale che ha emesso detto mandato d’arresto e non può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.