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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 6 novembre 2018 – TK / Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

(Causa C-708/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: TK

Convenuta: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, lettera f), della direttiva (CE) n. 95/46 1 , relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, vale a dire l’articolo 5, paragrafo 2, della legge n. 677/2001 e l’articolo 6 della decisione n. 52/2012 dell’ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) [Autorità nazionale di controllo del trattamento dei dati personali), la quale prevede la possibilità dell’utilizzo della videosorveglianza per garantire la sicurezza e la protezione delle persone, dei beni e dei valori e per il perseguimento di interessi legittimi, senza il consenso della persona interessata.

Se gli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che la limitazione dei diritti e delle libertà mediante la videosorveglianza rispetta il principio di proporzionalità, soddisfa il requisito della necessità e risponde a finalità di interesse generale o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, qualora l’operatore possa adottare altre misure a tutela dell’interesse legittimo di cui trattasi.

Se l’articolo 7, lettera f), della direttiva (CE) n. 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali debba essere interpretato nel senso che l’«interesse legittimo» del responsabile del trattamento deve essere comprovato, esistente ed effettivo al momento del trattamento.

Se l’articolo 6, paragrafo l, lettera e), della direttiva (CE) n. 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali debba essere interpretato nel senso che un trattamento (la videosorveglianza) è eccessivo o inappropriato quando l’operatore può adottare altre misure a tutela dell’interesse legittimo di cui trattasi.

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1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).