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Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 – ZZ / BEI

(Causa F-128/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: BEI

Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, l'annullamento, dei messaggi di posta elettronica e delle decisioni della BEI riguardanti il procedimento amministrativo nel quadro della valutazione delle prestazioni del ricorrente durante l'anno 2010. In secondo luogo, l’annullamento della decisione con la quale il presidente della BEI ha rifiutato di avviare la procedura di conciliazione ex. art. 41 del regolamento del personale. In terzo luogo, l’annullamento del rapporto di notazione del ricorrente per l’anno 2010, nella parte in cui non gli attribuisce la nota «exceptional performance» o «very good performance» e non lo propone per la promozione alla funzione D. Infine, la condanna della BEI al risarcimento dei danni morali e materiali che il ricorrente pretende aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il messaggio di posta elettronica datato 4 luglio 2011, con il quale "la segreteria" del Comitato dei Ricorsi ex art. 22 reg. pers. ed ex Note to StaffHR/P&O/2011-079/Ks del 25. marzo 2010, comunicava al ricorrente che non avrebbe mai consegnato al "Comitato" la copia del suo ricorso avverso il rapporto informativo del 2010; il messaggio di posta elettronica del 12. agosto 2011 con il quale la medesima "segreteria" informava il ricorrente che il Comitato dei Ricorsi intendeva sentire le parti sulla sola questione della sua ammissibilità e della decisione del 27.09.11, con la quale il "Comitato" ha preso atto della rinuncia del ricorrente;

annullare la Note to Staff HR/P&O/2011-079/Ks del 25. marzo 2011 e a nota CD/Pres/2011-35 del 6. settembre 2011 con la quale, affermando che sarebbe stata abolita dalla richiamata "Note to Staff ... ", il presidente della BEI ha rifiutato di avviare la procedura di conciliazione ex art. 41 reg. pers., richiestagli dal ricorrente con nota del 2. agosto 2011 e sollecitata con e-mail del 2. settembre 2011;

annullare le linee guida stabilite dalla direzione HR con nota 698 RH/P&O/2010-0265 del 20 dicembre 2010 e relative "Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise", anche nella parte in cui (punto 12.1) prevedono che il giudizio finale debba essere espresso con una sintesi verbale, ma non stabiliscono i criteri cui deve attenersi il valutatore affinché una performance debba essere considerata "exceptionnelle dépassant les attentes"; ovvero "très bonne"; oppure "répondant à toutes les attentes"; ma neanche quando è "répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations", ovvero è "ne répondant pas aux attentes".

annullare l'intero rapporto informativo 2010, e cioè sia nella parte valutazione, che nella parte in cui non lo sintetizza come "exceptional performance o very good performance" e non propone il ricorrente per la promozione alla funzione D, e sia nella parte in cui fissa gli obiettivi per l'anno 2011;

annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui sono sicuramente comprese le promozioni di cui alla nota "2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles" del Direttore HR, di aprile 2011 atteso che, alla luce del giudizio espresso dai suoi superiori ed oggi impugnato, la BEI ha omesso di prendere in considerazione il ricorrente al punto "Promotions from Function E to D";

condannare la convenuta al risarcimento dei conseguenti danni morali e materiali;

condannare la convenuta alle spese.