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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 24 luglio 2020 – QY / Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH

(Causa C-336/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrente: QY

Resistente: Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH

Questioni pregiudiziali

In merito alla fictio legis di cui all’articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dello Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l’«EGBGB»)

a)    Se l’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell’EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE 1 soddisfano i requisiti posti dall’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell’EGBGB, sia incompatibile con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.

In caso di risposta affermativa:

b)    Se dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE discenda l’inapplicabilità dell’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell’EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell’EGBGB.

In caso di risposta negativa alla questione sub II.1.b):

In merito alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE

a)    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che, con riguardo alla tipologia del mutuo (credito) concesso, debba essere eventualmente indicato che si tratti di un contratto di credito connesso.

In caso di risposta negativa:

b)    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell’articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d’interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell’articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).

In caso di risposta negativa:

c)    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debbano essere indicati i requisiti di forma essenziali ai fini dell’accesso ad un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso.

Nel caso di risposta affermativa alle precedenti questioni sub II.2 da a) a c):

d)    Se l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il termine di recesso inizi a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva medesima siano fornite in modo completo e sostanzialmente esatto, restando a tal riguardo irrilevante la questione se la mancanza o l’inesattezza di un’informazione sia tale da pregiudicare la possibilità del consumatore di valutare la portata dei propri obblighi.

Nel caso di risposta affermativa alle precedenti questioni sub II.1.a) e/o a una delle questioni sub II.2 da a) a c):

In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE

a)    Se il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE sia soggetto a decadenza.

In caso affermativo:

b)    Se la decadenza consista in una limitazione temporale del diritto di recesso, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

c)    Se l’eccezione di decadenza presupponga ratione personae che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza.

In caso di risposta negativa:

d)    Se la possibilità per il creditore di fornire a posteriori al mutuatario le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti all’applicazione in buona fede delle norme sulla decadenza.

In caso di risposta negativa:

e)    Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione tedesca), e, in caso affermativo, in qual modo gli organi tedeschi incaricati dell’attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni sub II. da 1. a 3.:

In merito alla legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE

Se l’articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1, della ZPO, nella parte in cui si riferisce alla pronuncia di ordinanze di rinvio ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE, sia incompatibile con la legittimazione al rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali previsto da quest’ultima norma e sia pertanto inapplicabile alla pronuncia di ordinanze di rinvio.

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1 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).