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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania) il 10 luglio 2019 – TS, UT, VU / Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

(Causa C-538/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanţa

Parti

Attori-appellanti: TS, UT, VU

Convenute-appellate: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

Questioni pregiudiziali

Se si assimili a una situazione di urgenza, secondo quanto risulta dal punto 45 della sentenza nella causa C-173/09 (Elchinov), o se costituisca un caso d’impossibilità oggettiva di richiedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 1 , che può essere alla base del rimborso integrale delle spese causate dall’aver ricevuto cure mediche adeguate (assistenza ospedaliera) in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell’assicurato, il fatto che il trattamento terapeutico cui quest’ultimo ha dato il proprio consenso sia stato prescritto solamente da un medico di uno Stato membro diverso da quello di residenza dell’assicurato, tenendo presente che la diagnosi e il fatto in sé della necessità di effettuare urgentemente delle cure sono stati confermati dal medico appartenente al sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, il quale tuttavia ha indicato un altro trattamento terapeutico, rispetto a cui il trattamento terapeutico al quale la persona assicurata ha dato il proprio consenso per motivi che si possono qualificare come appropriati da parte della medesima presenta quantomeno il medesimo grado di efficacia, ma ha il vantaggio di non creare un handicap.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la persona assicurata, dopo che nei suoi confronti sono stati stabiliti, da parte di un medico inquadrato nel sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, la diagnosi e un trattamento terapeutico che, per motivi che si possono qualificare come appropriati, non accetta, si sposta in un altro Stato membro al fine di richiedere un secondo parere medico, e quest’ultimo è nel senso di effettuare un altro trattamento terapeutico, il quale presenta quantomeno il medesimo grado di efficacia, ma ha il vantaggio di non creare un handicap, trattamento che la persona assicurata accetta e che soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 883/2004, sia parimenti tenuta, per beneficiare del rimborso dei costi causati da quest’ultimo trattamento terapeutico, a richiedere l’autorizzazione prevista all’articolo 20, paragrafo 1 del menzionato regolamento.

Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 ostino ad una normativa nazionale che, da un lato, subordina l’autorizzazione da parte dell’istituzione competente a ricevere cure mediche adeguate (assistenza ospedaliera) in uno Stato membro diverso da quello di residenza alla redazione di un referto medico solo ad opera di un medico che svolge la sua attività nell’ambito del sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, su segnalazione del primario dell’istituzione competente di tale Stato, anche nel caso in cui il trattamento terapeutico cui la persona assicurata ha dato il proprio consenso, per motivi che si possono qualificare come appropriati, tenendo presente che ha il vantaggio di non creare un handicap, è prescritto solamente da un medico di un altro Stato membro, a titolo di secondo parere medico, e d’altro lato non garantisce, nell’ambito di una procedura accessibile e previsibile, l’analisi effettiva, sotto la prospettiva medica, nell’ambito del sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, della possibilità di applicare detto secondo parere medico espresso in un altro Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima e alla terza questione, se la persona assicurata, o rispettivamente gli eredi della medesima, subordinatamente all’adempimento dei due requisiti previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 883/2004, abbiano diritto ad ottenere dall’istituzione competente dello Stato di residenza della persona assicurata il rimborso integrale delle spese causate dal trattamento terapeutico effettuato in un altro Stato membro.

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1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).