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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 17 aprile 2018 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Akvilė Jarmuškienė

(Causa C-265/18)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Resistente: Akvilė Jarmuškienė

Terzo interessato: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questione pregiudiziale

Se gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto debbano essere interpretati nel senso che in circostanze come quelle del caso di specie, in cui sono ceduti due beni mediante la stessa operazione ma il limite del volume d’affari annuo (il volume di attività) stabilito all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE (e nella disposizione corrispondente della normativa nazionale) viene superato solo per la cessione di uno di tali beni, il soggetto passivo (il cedente) è tenuto, in particolare, a calcolare e a versare l’imposta sul valore aggiunto 1) sull’intero valore dell’operazione (sul valore della cessione di entrambi i beni) o 2) solo sulla parte dell’operazione con la quale il suddetto limite (volume di attività) viene superato (sul valore della cessione di uno dei beni).

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.