Language of document : ECLI:EU:F:2011:97

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seduta plenaria)

29 giugno 2011

Causa F‑7/07

Marie-Thérèse Angioi

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Invito a manifestare interesse – Procedura di preselezione – Requisiti relativi alle conoscenze linguistiche – Discriminazione – Incidenti durante lo svolgimento delle prove»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Angioi chiede l’annullamento della decisione del 14 marzo 2006 dell’Ufficio europeo di selezione del personale, nell’ambito di un invito a manifestare interesse in vista della creazione di una banca dati di candidati da assumere come agenti contrattuali, di escluderla dalla fase successiva ai test di preselezione a causa dei risultati insufficienti ottenuti nei primi test diretti a valutare la sua capacità di ragionamento verbale e numerico.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La ricorrente e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese. Il Regno di Spagna e la Repubblica italiana, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Conoscenze linguistiche – Scelta della lingua principale

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 82, n. 3, lett. e)]

2.      Diritto dell’Unione – Interpretazione – Testi plurilingue – Divergenze fra le varie versioni linguistiche

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Conoscenze linguistiche – Requisito della conoscenza soddisfacente di una lingua specifica – Giustificazione

[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, nn. 1 e 6; Regime applicabile agli altri agenti, art. 82, n. 3, lett. e)]

4.      Procedura – Intervento – Motivo non deducibile dalla parte sostenuta – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 4; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 110, nn. 3 e 4)

5.      Funzionari – Concorso – Obbligo delle istituzioni dell’Unione di garantire a tutti i candidati uno svolgimento sereno e regolare delle prove

6.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro una decisione di esclusione da un concorso a causa dei risultati insufficienti ottenuti nei test di preselezione

7.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Eliminazione di un candidato a causa dei risultati insufficienti ottenuti nelle prove a scelta multipla – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

8.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Contenuto delle prove d’esame – Domande a scelta multipla – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III)

9.      Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Competenze – Organizzazione dei test di preselezione degli agenti contrattuali ed esclusione dei candidati che non hanno superato la prova – Inclusione

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 82, n. 5; decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore 2002/620, art. 3, n. 2)

1.      Ai sensi dell’art. 82, n. 3, lett. e), del Regime applicabile agli altri agenti, per essere assunto come agente contrattuale occorre, tra l’altro, provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione.

Tale disposizione non impone però che la lingua di cui un candidato a funzioni di agente contrattuale deve possedere una conoscenza approfondita sia limitata alla sola lingua corrispondente alla sua cittadinanza o, nel caso di un candidato cittadino di uno Stato membro con più lingue ufficiali, a quella nella quale egli ha seguito la sua formazione.

(v. punti 67 e 68)

2.      L’esigenza che le disposizioni del diritto dell’Unione siano applicate e quindi interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni di un testo, ma rende al contrario necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce in particolare delle altre versioni linguistiche dell’Unione. Di conseguenza, se una versione linguistica è minoritaria rispetto ad altre versioni linguistiche del testo, queste ultime debbono prevalere.

(v. punto 72)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 30 novembre 2009, causa F‑83/07, Zangerl‑Posselt/Commissione (punto 49 e giurisprudenza ivi citata), che forma oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑62/10 P

3.      I requisiti linguistici contenuti nell’art. 82, n. 3, lett. e), del Regime applicabile agli altri agenti, e nel caso di specie la conoscenza in maniera approfondita di una delle lingue dell’Unione e in maniera soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione nei limiti necessari alle funzioni da esercitare, costituiscono solamente condizioni minime per l’assunzione di agenti contrattuali. Pertanto, l’amministrazione può, all’occorrenza, quando la necessità del servizio o quelle dell’impiego lo esigono legittimamente, specificare la lingua o le lingue di cui è richiesta la conoscenza approfondita o soddisfacente.

Anche se una simile specifica esigenza linguistica può derivare dal profilo particolare dell’impiego che l’agente contrattuale è chiamato ad esercitare, essa può risultare, più in generale, dall’esistenza, in seno all’istituzione, di una o più lingue di comunicazione interna. Infatti, dal momento che un’istituzione dispone della facoltà, anche senza adottare una decisione formale in tal senso, di scegliere un numero limitato di lingue di comunicazione interna, purché tale scelta sia fondata su considerazioni oggettive legate alle sue esigenze funzionali, ne deriva che tale istituzione può legittimamente imporre agli agenti contrattuali che intende assumere conoscenze linguistiche in relazione alle suddette lingue di comunicazione interna.

Tuttavia, l’art. 1 quinquies, n. 1, dello Statuto vieta espressamente ogni discriminazione fondata sulla lingua e, ai sensi del n. 6 della stessa disposizione, nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.

Dev’essere considerato come mirante a tale obiettivo un invito a manifestare interesse in vista dell’assunzione di agenti contrattuali per svolgere diversi compiti in seno alle istituzioni europee che restringa la scelta della seconda lingua al tedesco, all’inglese o al francese. Infatti, alla luce del posto occupato da tali lingue all’interno delle istituzioni nelle quali gli agenti contrattuali assunti sono chiamati a svolgere le loro funzioni, i requisiti linguistici richiesti hanno lo scopo di assicurarsi che tali agenti dispongano di conoscenze linguistiche in relazione con le dette lingue di comunicazione interna. Inoltre, diversamente dai funzionari, gli agenti contrattuali sono destinati, in linea di principio, a rimanere all’interno delle istituzioni solo per un periodo limitato, e, pertanto, non si può ovviare ad eventuali carenze linguistiche di tali agenti tramite programmi di formazione.

(v. punti 89-92, 94-95 e 97)

Riferimento:

Corte: 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento (pagg. 72 e 73), e conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro (paragrafi 49 e 56) per la sentenza 15 marzo 2005, causa C‑160/03, Spagna/Eurojust

Tribunale dell’Unione europea: 13 settembre 2010, cause riunite T‑156/07 e T‑232/07, Spagna/Commissione (punti 65 e 75), e 13 settembre 2010, cause riunite T‑166/07 e T‑285/07, Italia/Commissione (punti 81 e 93)

4.      Un interveniente non è legittimato a sollevare un argomento che non può essere invocato dalla parte ricorrente. Ciò vale per il caso di motivi relativi a illegittimità che non hanno potuto arrecare pregiudizio agli interessi della parte ricorrente.

(v. punto 112)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/Commissione (punto 53)

5.      In forza dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, spetta alle istituzioni garantire a tutti i candidati di un concorso lo svolgimento il più sereno e regolare possibile delle prove. Un’irregolarità avvenuta durante lo svolgimento delle prove di un concorso incide tuttavia sulla legittimità delle dette prove solo qualora sia di natura sostanziale e tale da falsare i risultati delle medesime. Ove intervenga un’irregolarità di questo tipo, spetta all’istituzione convenuta dimostrare che tale irregolarità non ha pregiudicato i risultati delle prove.

(v. punto 123)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2006, causa F‑22/05, Neophytou/Commissione (punto 60)

6.      La contestazione dell’affidabilità complessiva dei risultati dei test di preselezione comunicati dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ai candidati potrebbe essere utilmente fatta valere da un candidato a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione della sua esclusione solo qualora tale contestazione permetta di dimostrare che l’interessato aveva soddisfatto i criteri stabiliti dall’EPSO per la valutazione dei test di preselezione, ossia il raggiungimento di un minimo di risposte esatte nei detti test.

(v. punto 128)

7.      In assenza di circostanze particolari, un’amministrazione che organizza prove di selezione basate su domande a scelta multipla soddisfa l’obbligo di motivazione comunicando ai candidati che hanno fallito tali prove la proporzione, in percentuale, delle risposte corrette e trasmettendo loro, in caso di richiesta in tal senso, la risposta che bisognava dare a ciascuna delle domande poste. Potrebbe essere diversamente solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, nel suo reclamo, contesti in concreto la pertinenza di talune domande o la fondatezza della risposta considerata corretta e a condizione che la differenza tra i suoi risultati e il punteggio minimo sia tale che, ove la sua contestazione sia fondata (il che richiederebbe che il giudice scopra un’inesattezza dei fatti), il ricorrente potrebbe trovarsi fra i candidati che hanno superato i test di cui trattasi. Infatti, in simile ipotesi, l’amministrazione sarebbe tenuta a comunicare, nella risposta al reclamo, le informazioni in tal senso, in particolare il testo delle domande che sono state poste al ricorrente durante le prove.

(v. punto 138)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, causa F‑127/07, Coto Moreno/Commissione (punto 32)

8.      Nell’ambito di prove costituite da domande a scelta multipla, il Tribunale della funzione pubblica può mettere in dubbio la fondatezza della ripartizione delle domande in base a livelli diversi di difficoltà solo sulla base di un esame dell’insieme delle domande, esame che può compiere solo in presenza di numerosi indizi da cui emerga che la ripartizione effettuata dagli organizzatori è viziata da errori che superano il margine di discrezionalità di cui gli stessi godono.

(v. punto 146)

9.      Discende dalla lettera dell’art. 82, n. 5, prima frase, del Regime applicabile agli altri agenti, nonché dell’art. 3, n. 2, della decisione 2002/620, che l’Ufficio europeo di selezione del personale è competente ad organizzare i test di preselezione degli agenti contrattuali e a respingere la candidatura dei concorrenti che non abbiano superato i suddetti test.

(v. punti 151 e 152)