Language of document : ECLI:EU:T:2019:681

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

24 settembre 2019 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un motociclo – Disegno o modello comunitario anteriore – Causa di nullità – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Utilizzatore informato – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Interpretazione conforme dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 – Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzo di un marchio nazionale tridimensionale anteriore non registrato – Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 – Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro – Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002»

Nella causa T‑219/18,

Piaggio & C. SpA, con sede in Pontedera (Italia), rappresentata da F. Jacobacci, B. La Tella e B. Lucchetti, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini e J. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, con sede in Taizhou (Cina), rappresentata da M. Spolidoro, M. Gurrado, S. Verea e M. Balestriero, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018 (procedimento R 1496/2015-3), relativa a un procedimento di nullità tra la Piaggio & C. e la Zhejiang Zhongneng Industry Group,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, S. Papasavvas e O. Spineanu-Matei (relatore), giudici,

cancelliere: E. Hendrix, amministratore

visto il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2018,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2018,

in seguito all’udienza del 27 febbraio 2019,

vista l’ordinanza del 30 aprile 2019 di riapertura della fase orale del procedimento,

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti e le risposte a tale quesito depositate presso la cancelleria del Tribunale il 16 e il 17 maggio 2019,

vista la decisione del 20 maggio 2019 di chiusura della fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 19 novembre 2010, l’interveniente, la Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2        Il disegno o modello di cui è stata chiesta la registrazione è raffigurato nelle sei vedute seguenti:

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3        Conformemente agli articoli da 41 a 43 del regolamento n. 6/2002, nella sua domanda di registrazione l’interveniente ha fatto valere un diritto di priorità per il disegno o modello contestato, fondato su una domanda di registrazione anteriore dello stesso disegno o modello depositata presso l’autorità cinese competente il 13 luglio 2010.

4        I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato rientrano nella classe 12-11 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Ciclomotori; motocicli».

5        La domanda di disegno o modello è stata pubblicata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2010/265, del 23 novembre 2010. Il disegno o modello è stato registrato con il numero 1783655-0002, con data di registrazione 19 novembre 2010 e priorità al 13 luglio 2010.

6        Il 6 novembre 2014 la ricorrente, la Piaggio & C. SpA, ha proposto dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato in forza dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, relativamente ai prodotti indicati al precedente punto 4.

7        Le cause dedotte a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelle previste all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento n. 6/2002.

8        In primo luogo, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, nella sua domanda di dichiarazione di nullità la ricorrente sosteneva che il disegno o modello contestato non soddisfaceva i requisiti della novità e del carattere individuale, ai sensi degli articoli 5 e 6 di tale regolamento. A sostegno delle sue dichiarazioni, la ricorrente sceglieva il disegno o modello anteriore commercializzato con la denominazione Vespa LX (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore»), di cui dimostrava la divulgazione mediante immagini apparse nelle riviste specializzate Motociclismo del maggio 2005, In Sella dell’aprile 2005, e CityX del giugno 2009. Tali immagini e le didascalie che le accompagnavano sono riprodotte di seguito:

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9        Secondo la ricorrente, il disegno o modello contestato era sostanzialmente identico al disegno o modello anteriore e suscitava la stessa impressione generale di quest’ultimo, il che consentiva di escluderne la novità e il carattere individuale, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002.

10      In secondo luogo, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, la ricorrente sosteneva che la forma di scooter alla quale il disegno o modello anteriore era destinato ad essere incorporato era parimenti protetta, dalla legge italiana, come «marchio di fatto» tridimensionale non registrato, utilizzato in Italia dal 2005 (in prosieguo: il «marchio anteriore»). Secondo la ricorrente, tale marchio avrebbe acquisito, attraverso l’uso, un elevato carattere distintivo, in quanto le caratteristiche distintive della forma tridimensionale di scooter che esso tutela sono rimaste sostanzialmente invariate fin dalla creazione e la prima commercializzazione dello scooter Vespa da parte della ricorrente, che risalgono agli anni 1945‑1946. Secondo la ricorrente, le caratteristiche distintive in parola erano le seguenti:

–        la forma a X tra la carenatura posteriore e il sottosella, di seguito raffigurata:

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–        la forma a Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale, di seguito raffigurata:

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–        la forma a freccia dello scudo frontale, di seguito raffigurata:

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11      La ricorrente sosteneva di avere fornito la prova dell’uso notorio del marchio anteriore e del rischio di confusione con il marchio anteriore generato nel pubblico di riferimento dal disegno o modello contestato.

12      In terzo luogo, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, la ricorrente faceva valere che il disegno o modello anteriore era protetto dal diritto d’autore italiano e da quello francese. Secondo la ricorrente, il disegno o modello anteriore, in quanto opera dell’ingegno, era stato indebitamente utilizzato nel disegno o modello contestato.

13      Con decisione del 23 giugno 2015 la divisione di annullamento ha riconosciuto che il disegno o modello contestato era nuovo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento. Tuttavia, basandosi sul disegno o modello anteriore, essa ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato in base al rilievo che esso era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento. Avendo concluso che il disegno o modello contestato era nullo a motivo del mancato rispetto di tale condizione richiesta dal regolamento n. 6/2002 ai fini della sua tutela, la divisione di annullamento ha ritenuto che non fosse necessario esaminare le altre cause di nullità invocate dalla ricorrente, vale a dire quelle di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere e) ed f), di detto regolamento.

14      Il 27 luglio 2015 l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento.

15      Con decisione del 19 gennaio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso dell’interveniente, annullato la decisione della divisione di annullamento e respinto la domanda di dichiarazione di nullità. In sostanza, essa ha ritenuto, innanzitutto, che le differenze tra i disegni o modelli in questione fossero sufficienti per escludere che il disegno o modello contestato fosse privo di novità rispetto al disegno o modello anteriore, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento. Inoltre, contrariamente alla divisione di annullamento, essa ha concluso che il disegno o modello contestato non era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento. A tale proposito, la commissione di ricorso ha indicato, da un lato, che le differenze tra i disegni o modelli in questione erano numerose e sufficientemente marcate e, dall’altro, che il disegno o modello contestato produceva sull’utilizzatore informato dello stesso un’impressione generale diversa da quella suscitata dall’osservazione del disegno o modello anteriore. Infine, esercitando le competenze della divisione di annullamento in forza dell’articolo 60 del regolamento n. 6/2002, la commissione di ricorso si è pronunciata sulle due ulteriori cause di nullità fatte valere dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento, vale a dire quelle di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere e) ed f), di detto regolamento. Quindi, da un lato, essa ha concluso che il marchio anteriore non era utilizzato nel disegno o modello contestato, a motivo, in particolare, delle evidenti differenze di stile tra questi ultimi e dell’elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento del marchio anteriore, e che, pertanto, non era applicabile la causa di nullità prevista all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002. Dall’altro, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, la commissione di ricorso ha ritenuto che la nullità del disegno o modello contestato per violazione del diritto d’autore italiano e di quello francese non fosse dimostrata, poiché il disegno o modello anteriore, in quanto opera dell’ingegno, non era utilizzato nel disegno o modello contestato, essendo diverse la loro estetica e le impressioni da essi suscitate.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e, conseguentemente, dichiarare la nullità del disegno o modello contestato;

–        condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 190 del regolamento di procedura del Tribunale;

–        condannare l’EUIPO e l’interveniente al pagamento di tutte le spese relative alla presente procedura.

17      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

18      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        confermare la validità del disegno o modello contestato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19      In via preliminare, posto che «confermare la validità del disegno o modello contestato» equivale a respingere il ricorso, occorre considerare il secondo capo delle conclusioni dell’interveniente come diretto, in sostanza, ad ottenere il rigetto del ricorso [v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T‑58/16, non pubblicata, EU:T:2016:724, punto 15].

20      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, attinenti, il primo, alla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, il secondo, alla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento e, il terzo, alla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.

 Sul primo motivo di ricorso, attinente alla violazione dellarticolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con larticolo 6 del medesimo regolamento

21      Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, ai punti da 24 a 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che la ricorrente aveva riconosciuto la mancanza di identità completa tra i disegni o modelli in questione e che le differenze tra loro esistenti non potevano essere qualificate come «dettagli irrilevanti».

22      La ricorrente afferma, inoltre, che la commissione di ricorso ha errato nell’interpretazione ed applicazione dei principi di cui all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, mentre, tenuto conto del disegno o modello anteriore, il disegno o modello contestato sarebbe privo di carattere individuale ai sensi di tale disposizione.

23      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente nel loro insieme.

24      Si deve ricordare che l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento.

25      In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

26      Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

27      Preliminarmente, occorre rilevare che le considerazioni contenute ai punti da 24 a 26 della decisione impugnata sono state formulate dalla commissione di ricorso nell’ambito del suo esame circa l’asserita mancanza di novità del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 5 di tale regolamento. Come da essa stessa confermato nel corso dell’udienza, la ricorrente non fa valere, a sostegno del proprio ricorso, né la violazione di tali disposizioni né un errore nel quale la commissione di ricorso sarebbe incorsa nell’ambito della sua valutazione della novità del disegno o modello contestato e riconosce la mancanza di identità tra i disegni o modelli in questione. Di conseguenza, la ricorrente non può contestare con esito positivo, nell’ambito del presente motivo di ricorso, vertente in particolare su una violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, le valutazioni della commissione di ricorso di cui ai punti da 24 a 26 della decisione impugnata, relative all’asserita mancanza di novità del disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento.

28      Per quanto riguarda la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, in primo luogo, va ricordato che, secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

29      La versione in italiano dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 aggiunge che l’impressione generale che un disegno o modello deve suscitare per poter ritenere che esso presenti un carattere individuale deve differire «in modo significativo» da quella suscitata in un utilizzatore informato da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

30      Occorre notare che, per giurisprudenza consolidata, la necessità di un’interpretazione uniforme di una disposizione del diritto dell’Unione europea richiede, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di quest’ultima, che la disposizione in questione sia interpretata in relazione al contesto e alla finalità della legislazione di cui essa fa parte. L’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione comporta, fra l’altro, un raffronto delle sue versioni linguistiche (v. sentenza del 23 dicembre 2015, Firma Theodor Pfister, C‑58/15, non pubblicata, EU:C:2015:849, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

31      Orbene, tra gli atti predisposti nell’ambito dell’iter che ha condotto all’adozione del regolamento n. 6/2002, la prima proposta, presentata dalla Commissione europea, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (GU 1994, C 29, pag. 20) includeva, in tutte le sue versioni linguistiche, la precisazione «in modo significativo» nel suo articolo 6, paragrafo 1. In seguito al parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari» (GU 1994, C 388, pag. 9), secondo il quale l’espressione «in modo significativo» avrebbe comportato l’esclusione di numerosi disegni e modelli, specialmente di disegni tessili, dalla protezione prevista e che pertanto suggeriva di ometterla, tale precisazione è stata ritirata dall’articolo 6, paragrafo 1, della proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2000, C 248 E, pag. 3), presentata dalla Commissione, in tutte le sue versioni linguistiche, tranne che nella versione italiana. Tale divergenza nella formulazione di detta disposizione si è mantenuta, nella sua versione italiana, nella proposta modificata di regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2001, C 62 E, pag. 173), come infine presentata dalla Commissione.

32      Inoltre, dall’esame comparativo delle varie versioni linguistiche esistenti del regolamento n. 6/2002, ed in particolare del suo articolo 6, paragrafo 1, emerge che tutte le versioni linguistiche di detto articolo, tranne la versione italiana, prevedono che si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

33      In tali circostanze, il Tribunale considera che la precisazione «in modo significativo» contenuta all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 in una sola delle versioni linguistiche di questo ultimo costituisce, evidentemente, un infelice residuo dell’iter legislativo che ha preceduto l’adozione di detto regolamento.

34      Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere letto e applicato conformemente, da un lato, al suo tenore letterale, quale richiamato al precedente punto 32, risultante dalle varie versioni linguistiche attualmente vigenti del regolamento n. 6/2002, ad eccezione di quella italiana, e dall’altro, all’interpretazione uniforme e indipendente dalla versione linguistica considerata che la giurisprudenza ha dato di tale disposizione.

35      A tal fine, occorre ricordare che la condizione stabilita dall’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 va al di là di quella imposta dall’articolo 5 del medesimo regolamento, nella misura in cui un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato ai sensi del citato articolo 6 può essere fondata unicamente sull’esistenza di differenze oggettive tra i disegni o modelli in conflitto [sentenza del 6 giugno 2013, Kastenholz/UAMI – Qwatchme (Quadrante di orologio), T‑68/11, EU:T:2013:298, punto 39]. Quindi, si devono individuare differenze sufficientemente marcate da creare impressioni generali dissimili [v. sentenza del 4 luglio 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Cinturino per orologio elettronico), T‑90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

36      In secondo luogo, si deve osservare che il considerando 14 del regolamento n. 6/2002 indica, segnatamente, che per valutare se un disegno o modello presenti un carattere individuale si dovrebbe stabilire se l’impressione generale da esso suscitata nell’utilizzatore informato che lo esamini differisca o meno nettamente da quella suscitata su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti.

37      A tal riguardo, l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento [n. 6/2002] (GU 2002, L 341, pag. 28), specifica che, qualora la causa di nullità si riferisca al fatto che il disegno o modello comunitario registrato non soddisfa le condizioni di cui, tra l’altro, all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, la domanda di dichiarazione di nullità deve contenere l’indicazione e la riproduzione dei disegni o modelli anteriori idonei a precludere il carattere individuale del disegno o modello comunitario registrato nonché i documenti comprovanti l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori.

38      Orbene, come confermato in udienza, a sostegno del presente motivo di ricorso, la ricorrente ha scelto, rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti cui fa riferimento il considerando 14 del regolamento n. 6/2002, il disegno o modello anteriore, nella misura in cui esso riproduce le caratteristiche illustrate al precedente punto 10, del quale ha presentato talune riproduzioni che ne attestano l’esistenza e la divulgazione.

39      In terzo luogo, si deve ricordare che l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che, nell’accertare il carattere individuale di un disegno o modello, si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare lo stesso.

40      È alla luce di tali considerazioni che occorre accertare se il disegno o modello contestato sia privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 rispetto al disegno o modello anteriore.

 Sull’utilizzatore informato del disegno o modello contestato e sul margine di libertà dell’autore

41      Nella fattispecie, innanzitutto, la commissione di ricorso ha affermato, ai punti da 30 a 32 della decisione impugnata, che il settore di riferimento in considerazione del quale si doveva identificare l’utilizzatore informato del disegno o modello contestato era quello degli «scooter», quale sottocategoria della categoria «Ciclomotori; motocicli».

42      Contrariamente a quanto sostenuto dall’interveniente, secondo cui il settore di riferimento sarebbe quello della sottocategoria degli «scooter classici», si deve confermare che il settore di riferimento è quello, fatto proprio dalla commissione di ricorso e non contestato dalla ricorrente, degli «scooter». Infatti, quest’ultimo tiene conto dell’indicazione, contenuta nella domanda di registrazione, dei prodotti «Ciclomotori; motocicli» ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato, ma altresì del disegno o modello contestato stesso, nella misura in cui consente di identificare gli «scooter» all’interno della categoria di prodotti più ampia indicata in sede di registrazione e, di conseguenza, di determinare effettivamente l’utilizzatore informato e il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello contestato [v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 56].

43      Inoltre, la commissione di ricorso ha affermato, ai punti da 33 a 35 della decisione impugnata, che l’utilizzatore informato del disegno o modello contestato era la persona che impiegava uno scooter per i propri spostamenti, conosceva i vari disegni o modelli di scooter esistenti in commercio e disponeva di un certo grado di conoscenza quanto agli elementi che tali prodotti contengono di norma. Essa ha aggiunto che, dato il suo interesse per i veicoli in questione, detta persona poteva essere intesa come un utilizzatore al tempo stesso dotato di una particolare diligenza e particolarmente attento e sensibile al design e all’estetica dei prodotti in questione.

44      Con riferimento al margine di libertà dell’autore del disegno o modello contestato, la commissione di ricorso ha affermato, ai punti da 36 a 41 della decisione impugnata, che i fattori che condizionavano, in certa misura, la libertà progettuale in materia di scooter non erano le tendenze in materia di design, né l’eventuale affollamento del settore, ma erano principalmente legati alla tipologia e alla funzione del veicolo, poiché lo scooter doveva consentire al guidatore di mantenere il busto eretto, le gambe piegate a circa 90º e i piedi comodamente appoggiati su una pedana centrale. Lo scooter doveva, inoltre, possedere ruote di diametro limitato, uno scudo anteriore di protezione e una carenatura che coprisse il motore. Di conseguenza, la libertà creativa poteva manifestarsi nel disegno dello scudo, della pedana, della carenatura, dei parafanghi, della sella, delle ruote nonché nel disegno e posizionamento della fanaleria anteriore e posteriore. La commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione che il margine di libertà dell’autore poteva essere definito almeno medio.

45      Occorre procedere al confronto tra le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in questione sulla base delle predette constatazioni della commissione di ricorso, peraltro non contestate dalle parti.

 Sul confronto tra le impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dai disegni o modelli in questione

46      Secondo la giurisprudenza, la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente. Pertanto, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella suscitata su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punti 25 e 35).

47      Il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

48      Nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, occorre prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e, in particolare, il comparto industriale cui appartiene (v. considerando 14 del regolamento n. 6/2002), il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello (v. articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002), un eventuale affollamento dello stato dell’arte, che, sebbene non possa essere considerato un limite alla libertà dell’autore, può essere tale da rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni o i modelli comparati, nonché la maniera in cui è utilizzato il prodotto in questione, in particolare in funzione delle manipolazioni che normalmente subisce in tale occasione (v. sentenza del 7 novembre 2013, Felino balzante, T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

49      Dato che la ricorrente ha scelto, rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, il disegno o modello anteriore, occorre confrontare, da un lato, l’impressione generale prodotta da quest’ultimo, e, dall’altro, l’impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), T‑153/08, EU:T:2010:248, punti 23 e 24].

50      In primo luogo, si deve constatare che la ricorrente non ha fondati motivi per sostenere che la circostanza per cui i disegni o modelli in questione presentino diversi elementi in comune e abbiano una forma generale molto simile consente di concludere che il disegno o modello contestato suscita un’impressione generale di «déjà vu» rispetto al disegno o modello anteriore.

51      Infatti, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, mentre il disegno o modello contestato è dominato da linee tendenzialmente angolose, nel disegno o modello anteriore prevalgono linee arrotondate. Di conseguenza, i disegni o modelli in questione trasmettono all’utilizzatore informato – al quale devono essere ascritte una diligenza e una sensibilità particolari, specialmente riguardo al design e all’estetica dei prodotti interessati – impressioni contrapposte.

52      Occorre inoltre ricordare che non può escludersi che, in sede di confronto tra i disegni o modelli, nell’impressione suscitata da ciascuno di essi siano predominanti talune caratteristiche dei prodotti o delle parti dei prodotti interessati. Tuttavia, per stabilire se una data caratteristica sia predominante in un prodotto, oppure in una parte dello stesso, è necessario valutare l’influenza più o meno marcata esercitata dalle varie caratteristiche del prodotto o della parte di cui trattasi sull’aspetto di detto prodotto o di detta parte [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2013, Merlin e a./UAMI – Dusyma (Giochi), T‑231/10, non pubblicata, EU:T:2013:560, punto 36].

53      La ricorrente fa valere determinate caratteristiche di forma quali caratteristiche distintive del disegno o modello anteriore sulle quali si fonderebbero le somiglianze tra i disegni o modelli in questione. Si tratta della forma a X tra la carenatura posteriore e il sottosella, della forma a Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale e della forma a freccia dello scudo frontale, alle quali il Tribunale di Torino (Italia), nell’ambito di una controversia tra l’interveniente e la ricorrente, avrebbe aggiunto la sagoma a goccia della scocca, con sentenza n. 1900/2017 del 6 aprile 2017 (in prosieguo: la «sentenza del Tribunale di Torino»), confermata dalla Corte d’appello di Torino (Italia) con sentenza n. 677/2019 del 12 dicembre 2018 (in prosieguo: la «sentenza della Corte d’appello di Torino»). Si deve tuttavia rilevare che la ricorrente non ha dimostrato né che l’utilizzatore informato effettivamente riconoscerebbe che tali caratteristiche erano predominanti nell’aspetto del disegno o modello anteriore, né che simili caratteristiche si ritrovavano anche nel disegno o modello contestato, esercitando sull’aspetto di quest’ultimo un’influenza analoga a quella da esse esercitata sul disegno o modello anteriore.

54      Infine, occorre rilevare che sono inconferenti gli argomenti della ricorrente secondo cui, da un lato, gli elementi comuni ai disegni o modelli in questione si ritrovano anche nelle altre versioni dello scooter Vespa sin dal momento della sua creazione e prima commercializzazione da parte della ricorrente, che risalgono agli anni 1945–1946, e, dall’altro, il modello di scooter Vespa S incorpora, in particolare, un faro quadrangolare e taluni elementi rettilinei. Infatti, per i motivi esposti ai precedenti punti 38 e 49, siffatti argomenti sono ininfluenti ai fini dell’esame del carattere individuale del disegno o modello contestato, il quale deve essere valutato unicamente alla luce del disegno o modello anteriore scelto dalla ricorrente, rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

55      In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento della ricorrente secondo cui le differenze messe in evidenza dalla commissione di ricorso riguardano essenzialmente dettagli irrilevanti, si deve osservare che tali differenze hanno scarsa importanza nell’impressione generale suscitata dai disegni o modelli in conflitto quando non sono sufficientemente marcate per distinguere i prodotti in questione nella percezione dell’utilizzatore informato oppure per controbilanciare le somiglianze accertate tra detti disegni o modelli [v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI – Wenf International Advisers (Cavatappi), T‑337/12, EU:T:2013:601, punti da 49 a 54].

56      Orbene, la ricorrente non può invocare con esito positivo il fatto che le differenze rilevate dalla commissione di ricorso siano poco rilevanti nell’ambito di un esame teorico ed ancor meno decisive nel contesto di un «esame nella vita reale» dei disegni o modelli in questione, sulla base del rilievo che, quando lo usa, l’utilizzatore informato vedrebbe lo scooter da una prospettiva compresa fra i 45° e i 60°.

57      In effetti, anzitutto, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, non si deve riconoscere alla prospettiva che si adotta quando si usano prodotti ai quali i disegni o modelli in questione sono destinati ad essere incorporati un’importanza preponderante ai fini della valutazione della percezione dell’aspetto, da parte dell’utilizzatore informato, dei disegni o modelli in questione, dato che quest’ultimo fonda la sua scelta di acquistare e la decisione di impiegare i prodotti interessati anche sul loro design [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Senz Technologies/UAMI – Impliva (Ombrelli), T‑22/13 e T‑23/13, EU:T:2015:310, punto 97 (non pubblicata)].

58      Inoltre, dopo un dettagliato confronto delle vedute frontali, laterali e posteriori dei disegni e modelli in questione, la commissione di ricorso ha giustamente rilevato che le differenze che li contraddistinguevano erano numerose e significative e non sarebbero sfuggite all’attenzione di un utilizzatore informato, il quale, come osservato al precedente punto 43, conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenza quanto agli elementi che questi disegni o modelli contengono di norma e, dato il suo interesse per i prodotti di cui trattasi, può essere inteso come un utilizzatore al tempo stesso dotato di una particolare diligenza e particolarmente attento e sensibile al design e all’estetica dei prodotti stessi.

59      Ancora, conformemente alla giurisprudenza, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ristretta, tanto più le piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto sono sufficienti a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. Per converso, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno le piccole differenze tra i disegni o modelli in conflitto sono sufficienti a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa [v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2017, Chanel/EUIPO – Jing Zhou e Golden Rose 999 (Ornamento), T‑57/16, EU:T:2017:517, punto 30]. Nel caso di specie, tuttavia, le differenze esistenti tra i disegni o modelli in questione – quali constatate dalla commissione di ricorso ai punti da 44 a 47 della decisione impugnata e riguardanti anche gli elementi per i quali può manifestarsi la libertà dell’autore – sono numerose e significative, di modo che il margine di libertà dell’autore, che è stato definito come almeno medio, non può condizionare la conclusione riguardo all’impressione generale suscitata da ciascuno di tali disegni o modelli.

60      Infatti, le differenze concernenti il fanale, lo scudo frontale, l’elemento centrale visibile sullo scudo, la presa d’aria o la griglia di protezione dell’avvisatore acustico, le frecce ed il profilo della parte inferiore del parafango rafforzano l’aspetto angoloso del disegno o modello contestato rispetto al disegno o modello anteriore, caratterizzato da un aspetto più sinuoso. Analogamente, la forma della carenatura posteriore – un semicerchio nettamente affusolato nel disegno o modello anteriore e rigorosamente geometrico nel disegno o modello contestato – conferma una simile percezione. Inoltre, la carenatura, che lascia totalmente scoperta la ruota nel disegno o modello contestato, a differenza di quanto accade nel disegno o modello anteriore, il disegno e la posizione dei fanali, che, nel disegno o modello contestato, hanno grosso modo la stessa dimensione, formano un tutt’uno e sono posizionati sul bordo inferiore della scocca, mentre nel disegno o modello anteriore hanno dimensioni nettamente diversificate, sono separati e collocati in posizioni diverse, il disegno del maniglione, verticale nel disegno o modello contestato ed essenzialmente orizzontale del disegno o modello anteriore, costituiscono anch’esse differenze significative che influiscono sull’impressione generale suscitata da ciascuno dei disegni o modelli in questione.

61      Ne consegue che le differenze che la commissione di ricorso ha giustamente constatato tra i disegni o modelli in questione, che vertono anche sugli elementi che la ricorrente invoca quali caratteristiche distintive del disegno o modello anteriore, sono percepibili dall’utilizzatore informato e influenzano l’impressione generale che i disegni o modelli in questione suscitano in quest’ultimo, e ciò a prescindere dalla prospettiva dalla quale l’utilizzatore informato osserverà i suddetti disegni o modelli.

62      In terzo luogo, senza sollevare un motivo di ricorso autonomo vertente su un presunto vizio di motivazione della decisione impugnata, la ricorrente deduce che la commissione di ricorso non ha motivato in modo adeguato le ragioni per le quali si è discostata dalle valutazioni di fatto già compiute dalla divisione di annullamento. Siffatto argomento non può essere accolto. Infatti, la commissione di ricorso, che non è vincolata dalle valutazioni di fatto compiute dalla divisione di annullamento, ha spiegato in modo giuridicamente adeguato i motivi, esposti ai precedenti punti da 58 a 61, in base ai quali essa era pervenuta, a seguito dell’esame nel merito del ricorso e all’esito di una valutazione tecnica oggettiva delle differenze esistenti tra i disegni o modelli in questione, a conclusioni diverse da quelle della divisione di annullamento.

63      Da tutto ciò che precede risulta che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione quando ha affermato, ai punti 49 e 51 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore suscitavano nell’utilizzatore informato impressioni generali diverse e ne ha tratto la conclusione che il disegno o modello contestato non era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 rispetto al disegno o modello anteriore.

64      Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

 Sul secondo motivo di ricorso, riguardante una violazione dellarticolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002

65      A sostegno del secondo motivo di ricorso, la ricorrente invoca la nullità del disegno o modello contestato, in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, poiché quest’ultimo utilizzerebbe un segno distintivo anteriore di cui essa sarebbe titolare.

66      Si deve ricordare che l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 prevede che un disegno o modello può essere dichiarato nullo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto dell’Unione o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto tale segno conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso.

67      In forza della giurisprudenza, una domanda di nullità di un disegno o modello comunitario, fondata sulla causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, può essere accolta solo qualora si concluda che il pubblico di riferimento riterrà che, nel disegno o modello comunitario oggetto di tale domanda, sia utilizzato il segno distintivo invocato a sostegno della domanda di nullità [sentenza del 12 maggio 2010, Beifa Group/UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumento di scrittura), T‑148/08, EU:T:2010:190, punto 105]. L’esame di tale causa di nullità deve fondarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento ha del segno distintivo invocato a sostegno di detta causa, nonché sull’impressione complessiva che tale segno produce sul pubblico (sentenza del 12 maggio 2010, Strumento di scrittura, T‑148/08, EU:T:2010:190, punto 120).

68      Come confermato in udienza dalla ricorrente, il segno da essa invocato a sostegno del motivo di ricorso qui in esame è il marchio anteriore, costituito dalla forma tridimensionale di scooter protetta altresì dal disegno o modello anteriore, che sarebbe riconosciuto e utilizzato sin dal 2005 in Italia, pur non risultando, alla data della decisione impugnata, registrato.

69      Ai sensi dell’articolo 2 del Codice italiano della proprietà industriale, i diritti di proprietà industriale si acquistano secondo le modalità previste dalla legge e sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. In base alla legislazione e alla giurisprudenza italiane pertinenti, un marchio nazionale anteriore non registrato è protetto qualora esso presenti le stesse caratteristiche di novità e di originalità proprie di un marchio registrato. Se è stato in precedenza oggetto di un uso notorio, che deve essere inteso come conoscenza effettiva da parte del pubblico di riferimento, il marchio anteriore in questione esclude la registrazione di un segno successivo che sia identico o simile ad esso oppure, se del caso, comporta la nullità della registrazione di quest’ultimo.

70      Per quanto riguarda la censura della ricorrente avente ad oggetto il fatto che la commissione di ricorso ha basato la propria decisione su un’interpretazione personale delle disposizioni applicabili e su una valutazione soggettiva delle prove da essa fornite, si deve rilevare che siffatto argomento non può essere accolto. Infatti, la commissione di ricorso ha esaminato se, alla data del deposito del disegno o modello contestato, il marchio anteriore era utilizzato in modo tale da aver acquisito una notorietà tra il pubblico italiano di riferimento per essere legittimamente rivendicato, in base alla legislazione e alla giurisprudenza italiane, ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002.

71      Nel compiere il suo esame, la commissione di ricorso ha tenuto conto delle prove depositate dalla ricorrente. Da un lato, correttamente, ha escluso la rilevanza, in primo luogo, dei dati relativi alle vendite e alle quote di mercato nonché delle informazioni riguardanti l’attività pubblicitaria della ricorrente, poiché essi non riguardavano esclusivamente il marchio anteriore, e, in secondo luogo, delle certificazioni di vendita, le quali non indicavano in modo sufficientemente preciso se riguardavano solo ed esclusivamente l’Italia, che è il territorio nel quale il marchio anteriore si assumeva essere protetto.

72      Dall’altro lato, la commissione di ricorso ha esaminato l’indagine demoscopica prodotta dalla ricorrente quale prova della circostanza che il marchio anteriore godeva di un’effettiva riconoscibilità da parte del pubblico italiano di riferimento e che, in particolare, la forma tridimensionale di scooter da esso protetta era associata alla ricorrente e aveva acquisito un carattere distintivo attraverso il suo uso.

73      Per quanto riguarda la censura dell’interveniente secondo cui il marchio anteriore non potrebbe essere legittimamente invocato dalla ricorrente ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, si deve osservare che la sentenza del Tribunale di Torino, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Torino, ha riconosciuto l’esistenza e la validità del marchio anteriore. Tuttavia, una siffatta constatazione non è ancora definitiva, come osserva l’interveniente nelle sue risposte del 16 maggio 2019 al quesito posto dal Tribunale.

74      Pertanto, a prescindere dalla questione se il marchio anteriore possa essere legittimamente invocato, in base al diritto italiano, ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, occorre esaminare se a ragione la commissione di ricorso abbia respinto la domanda di nullità del disegno o modello contestato basandosi su tale disposizione, dopo aver rilevato che il marchio anteriore non era utilizzato nel disegno o modello contestato e che nel pubblico di riferimento non si ravvisava alcun rischio di confusione del marchio anteriore con il disegno o modello contestato.

 Sul pubblico di riferimento

75      Nell’ambito dell’analisi del conflitto tra il disegno o modello contestato e il marchio anteriore, occorre prendere in considerazione il consumatore medio, ovverosia il consumatore che si reputa essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, appartenente al pubblico di riferimento dei prodotti interessati dal marchio anteriore, vale a dire gli «scooter» quali sottocategoria della categoria «Ciclomotori; motocicli», come risulta dalla decisione impugnata e dalle conferme fornite dalle parti in udienza.

76      Occorre altresì prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti di cui trattasi (sentenza del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punto 26).

77      Nella fattispecie, dato che gli scooter sono beni durevoli relativamente costosi, il consumatore medio presterà un livello di attenzione elevato, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 75 della decisione impugnata.

78      Ne consegue che è in considerazione del consumatore medio, quale definito ai precedenti punti 75 e 77, il quale farà la sua scelta d’acquisto anche sulla base di considerazioni estetiche, che occorre esaminare se nel disegno o modello contestato venga utilizzato il marchio anteriore e se sussista un rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

 Sull’utilizzo, nel disegno o modello contestato, del marchio anteriore e sull’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento

79      In primo luogo, posto che, come evidenziato al precedente punto 68, la ricorrente ha circoscritto al marchio anteriore il diritto sulla base del quale ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, l’eventuale presenza, negli scooter Vespa precedenti l’anno 2005, di elementi comuni al marchio anteriore non è rilevante ai fini della valutazione dell’utilizzo di quest’ultimo nel disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso.

80      In secondo luogo, per quanto riguarda gli elementi invocati dalla ricorrente come costituenti le caratteristiche distintive della forma tridimensionale di scooter protetta dal marchio anteriore che sarebbero stati indebitamente riprodotti nel disegno o modello contestato, segnatamente la forma a X tra la carenatura posteriore e il sottosella, la forma a Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale e la forma a freccia dello scudo frontale, a cui la sentenza del Tribunale di Torino ha aggiunto la forma a goccia della scocca, si deve rilevare che la valutazione dell’eventuale utilizzo di tali caratteristiche nel disegno o modello contestato presuppone un confronto tra la forma protetta da quest’ultimo e quella del marchio anteriore.

81      Orbene, come rilevato dalla commissione di ricorso ai punti da 84 a 86 della decisione impugnata, il consumatore medio, che non è un esperto dotato di competenze tecniche approfondite, nell’osservare la forma tridimensionale di scooter protetta dal marchio anteriore e quella del disegno o modello contestato non giungerà ad identificare spontaneamente la forma ad X tra la carenatura posteriore ed il sottosella oppure la forma a Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale, né noterà in modo automatico la forma a freccia dello scudo frontale, quand’anche dovesse prestare un livello di attenzione elevato. Riguardo alla scocca, egli noterà piuttosto la differenza tra la forma affusolata della scocca del marchio anteriore e quella del disegno o modello contestato, più simile invece a quella di un semicerchio.

82      Più in generale, a prescindere dalla questione se il pubblico di riferimento distinguerà gli elementi invocati dalla ricorrente, menzionati al precedente punto 81, come costituenti le caratteristiche distintive del marchio anteriore, il consumatore medio, che presta un livello di attenzione elevato, percepirà lo stile, le linee e l’aspetto che caratterizzano la forma tridimensionale di scooter protetta dal marchio anteriore come diversi, sul piano visivo, da quelli del disegno o modello contestato.

83      Di conseguenza, si deve approvare la constatazione della commissione di ricorso secondo cui sussistono differenze tra l’aspetto delle forme del marchio anteriore e l’aspetto di quelle del disegno o modello contestato. Tali differenze hanno ad oggetto anche gli elementi indicati dalla ricorrente come costituenti le caratteristiche distintive del marchio anteriore.

84      Per compensare tali differenze visive, la ricorrente non può invocare con esito positivo né l’identità dei prodotti interessati dal marchio anteriore e dal disegno o modello contestato, né l’uso notorio sul mercato italiano della forma tridimensionale di scooter protetta dal marchio anteriore per i suddetti prodotti, così come attestato dall’indagine demoscopica da essa prodotta.

85      Infatti, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 87 della decisione impugnata, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le informazioni contenute nella suddetta indagine demoscopica non consentono di stabilire se il pubblico di riferimento associ in concreto la forma tridimensionale di scooter protetta dal marchio anteriore al disegno o modello contestato e, quindi, di accertare l’utilizzo del marchio anteriore nel disegno o modello contestato.

86      In terzo luogo, si deve rilevare che l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 è applicabile nel caso in cui sia utilizzato non soltanto un segno identico a quello invocato a sostegno della domanda di nullità, ma anche un segno simile [sentenze del 12 maggio 2010, Strumento di scrittura, T‑148/08, EU:T:2010:190, punto 52, e del 9 settembre 2015, Dairek Attoumi/UAMI – Diesel (DIESEL), T‑278/14, non pubblicata, EU:T:2015:606, punto 85], qualora possa essere accertata l’esistenza di un rischio di confusione tra i suddetti segni nella percezione del pubblico di riferimento (sentenza del 12 maggio 2010, Strumento di scrittura, T‑148/08, EU:T:2010:190, punto 54).

87      Secondo una consolidata giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, e in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contraddistinti [v. sentenza del 25 aprile 2013, Chen/UAMI – AM Denmark (Dispositivo di pulizia), T‑55/12, non pubblicata, EU:T:2013:219, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

88      Tuttavia, nell’ipotesi in cui si giunga alla conclusione che il pubblico di riferimento non percepirà che, nel disegno o modello comunitario oggetto della domanda di nullità, viene utilizzato il segno distintivo invocato a sostegno di tale domanda, si può evidentemente escludere qualsiasi rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2010, Strumento di scrittura, T‑148/08, EU:T:2010:190, punto 106).

89      Nella sentenza del Tribunale di Torino, il giudice nazionale ha concluso che il disegno o modello contestato presentava notevoli differenze estetiche rispetto al marchio anteriore, che riguardavano anche le caratteristiche distintive di quest’ultimo e che erano tali da escludere qualsiasi rischio di confusione nella percezione del pubblico di riferimento, con la conseguenza che occorreva respingere la censura con cui si allegava la contraffazione del marchio anteriore da parte del disegno o modello contestato. Tali conclusioni, contenute nella sentenza del Tribunale di Torino, non sono state contestate dalla ricorrente e dall’interveniente e sono pertanto passate in giudicato, come constatato dalla sentenza della Corte d’appello di Torino e come confermato dalle parti nelle loro risposte del 16 e 17 maggio 2019 al quesito posto dal Tribunale.

90      Da tutto quanto precede risulta che il consumatore medio, il quale presta un livello di attenzione elevato, escluderà – a motivo, da un lato, dell’impressione visiva d’insieme suscitata dal marchio anteriore, che è diversa da quella suscitata dal disegno o modello contestato, e, dall’altro, dell’importanza rivestita dall’estetica nella scelta da lui compiuta – che nel disegno o modello contestato sia fatto uso del marchio anteriore, malgrado l’identità dei prodotti interessati.

91      Di conseguenza, la commissione di ricorso non è incorsa in errori di valutazione quando, ai punti 73 e 88 della decisione impugnata, ha affermato che non sussisteva alcun rischio di confusione, che comprendeva il rischio di associazione, per il pubblico di riferimento, ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002.

92      Ne consegue che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione dellarticolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002

93      Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la nullità del disegno o modello contestato dovrebbe essere pronunciata anche sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, in applicazione della legislazione e dei principi del diritto d’autore italiano e di quello francese.

94      Per quanto riguarda l’asserita utilizzazione di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore italiano, segnatamente dalla legge del 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI n. 166, del 16 luglio 1941), come modificata, nel ricorso la ricorrente ha fatto riferimento alla «forma della Vespa» oppure alla «Vespa». La ricorrente sostiene che il nucleo artistico e creativo de «la Vespa», costituito dalle caratteristiche di forma ricordate ai precedenti punti 10 e 53, risale agli anni 1945 e 1946 e che tale cuore creativo è protetto dal diritto d’autore italiano, senza che sia possibile distinguere tra i vari modelli di ciclomotori Vespa, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Torino. Infatti, grazie a tali caratteristiche, rimaste sostanzialmente immutate dalla creazione e dalla prima commercializzazione del primo modello da parte della ricorrente, la Vespa sarebbe divenuta un’icona, simbolo del costume e del design artistico italiano. In udienza, la ricorrente ha precisato che il disegno o modello anteriore ingloba il nucleo artistico e creativo della Vespa originale, segnatamente le caratteristiche di forma sopra menzionate.

95      Per quanto riguarda l’asserita utilizzazione di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore francese, la ricorrente fa riferimento alla sentenza del 7 febbraio 2013 del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia), che avrebbe a sua volta riconosciuto che la «Vespa», e in particolare quella corrispondente al disegno o modello anteriore, soddisferebbe le condizioni per essere tutelata dal diritto d’autore francese, in applicazione dell’articolo L 111-1 del code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale) francese, a motivo del suo aspetto complessivo caratterizzante e della sua forma peculiare, dotata di un «carattere arrotondato, femminile e “vintage”», che recano l’impronta delle scelte estetiche e della personalità dell’autore.

96      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente nel loro insieme.

97      Innanzitutto, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se costituisce un’utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro. Pertanto, tale tutela può essere invocata dal titolare del diritto d’autore quando, conformemente al diritto dello Stato membro che gli conferisce la protezione, egli può vietare detta utilizzazione del disegno o modello in questione (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2013, Quadrante di orologio, T‑68/11, EU:T:2013:298, punto 79).

98      Inoltre, secondo la giurisprudenza, il ricorrente che si avvalga della causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 deve fornire gli elementi atti a dimostrare che il disegno o modello contestato costituisce un’utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore dello Stato membro interessato (ordinanza del 17 luglio 2014, Kastenholz/UAMI, C‑435/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2124, punto 55).

99      Infine, dal combinato disposto dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 3 del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento n. 2245/2002, deriva, in primo luogo, che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se costituisce un’utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro, in secondo luogo, che tale nullità può essere richiesta unicamente dal titolare del diritto d’autore e, in terzo luogo, che tale domanda deve contenere la riproduzione ed i particolari sull’opera protetta su cui si fonda nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente la nullità è titolare del diritto d’autore [sentenza del 23 ottobre 2013, Viejo Valle/UAMI Établissement Coquet (Tazza e piattino con striature), T‑566/11 e T‑567/11, EU:T:2013:549, punto 47].

100    In primo luogo, occorre identificare l’opera invocata dalla ricorrente ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, la quale, benché protetta dal diritto d’autore italiano e da quello francese, sarebbe indebitamente utilizzata nel disegno o modello contestato.

101    Al riguardo, da un lato, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 99 della decisione impugnata, che l’unica opera identificata dalla ricorrente con la precisione necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 era quella corrispondente al disegno o modello anteriore, dato che l’opera per la quale era possibile far valere la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 non poteva essere un agglomerato di versioni stilistiche di un prodotto nell’arco di vari decenni. Dall’altro lato, la commissione di ricorso ha attribuito all’opera, corrispondente al disegno o modello anteriore, una creatività ed un valore artistico, sulla base delle conclusioni della sentenza del Tribunale di Torino, che a sua volta rinviava alla sentenza del 7 febbraio 2013 del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi). Dette sentenze avrebbero riconosciuto il carattere di opera protetta, ai sensi del diritto d’autore italiano e di quello francese, del modello di scooter corrispondente al disegno o modello anteriore.

102    Tali constatazioni devono essere avallate, in quanto riprendono il principio secondo cui il diritto d’autore tutela l’espressione delle idee e non le idee stesse. Infatti, il disegno o modello anteriore ingloba il nucleo della «Vespa» originale, vale a dire le caratteristiche di forma richiamate ai precedenti punti 10 e 53, ed è in quanto espressione concreta di siffatto nucleo artistico e creativo che essa può essere oggetto di tutela sulla base del diritto d’autore italiano. Analogamente, il disegno o modello anteriore presenta un aspetto complessivo caratterizzante e una forma peculiare, dotata di un «carattere arrotondato, femminile e “vintage”», che possono essere oggetto di tutela sulla base del diritto d’autore francese.

103    In secondo luogo, occorre verificare se, nel disegno o modello contestato, esista un’«utilizzazione non autorizzata» del disegno o modello anteriore, quale opera protetta dal diritto d’autore italiano e da quello francese, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002.

104    Orbene, ai sensi del diritto italiano, non è ravvisabile, nel disegno o modello contestato, un’utilizzazione del nucleo artistico e creativo costituito dalle caratteristiche di forma richiamate ai precedenti punti 10 e 53. Infatti, tra la carenatura posteriore ed il sottosella nonché tra il sottosella e lo scudo frontale, il disegno o modello contestato presenta piuttosto linee dall’aspetto angoloso. Il suo scudo frontale appuntito rappresenta più una «cravatta», fino al parafango, che una freccia. Per quanto riguarda la scocca, la forma di quella del disegno o modello contestato non è affusolata, contrariamente alla forma a goccia della scocca del disegno o modello anteriore.

105    L’aspetto complessivo caratterizzante e la forma peculiare, dotata di un «carattere arrotondato, femminile e “vintage”», del disegno o modello anteriore non possono neanch’essi rinvenirsi nel disegno o modello contestato, caratterizzato da linee rette e da angoli, con la conseguenza che le impressioni che scaturiscono dall’opera corrispondente al disegno o modello anteriore e dal disegno o modello contestato sono diverse, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 114 della decisione impugnata.

106    Risulta da tutto quanto precede che la commissione di ricorso non è incorsa in errori di valutazione allorché, al punto 115 della decisione impugnata, ha considerato, sulla base degli elementi a sua disposizione, che il modello di scooter corrispondente al disegno o modello anteriore, protetto dal diritto d’autore italiano e da quello francese, non era oggetto di un’utilizzazione non autorizzata nel disegno o modello contestato.

107    Ne consegue che il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

108    Poiché la ricorrente è risultata soccombente in tutti i suoi motivi di ricorso, il presente ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

109    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

110    La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Piaggio & C. SpA è condannata alle spese.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      G. Berardis


*      Lingua processuale: l’italiano.