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Impugnazione proposta il 18 novembre 2016 dalla H. Lundbeck A/S e dalla Lundbeck Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd / Commissione europea

(Causa C-591/16 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd (rappresentanti: R. Subiotto QC, Barrister, T. Kuhn, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA)

Conclusioni dei ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente o parzialmente la sentenza;

annullare la decisione nella misura in cui essa riguarda le ricorrenti o, in subordine, annullare le ammende inflitte alle ricorrenti in applicazione di tale decisione o, in ulteriore subordine, ridurre sostanzialmente le ammende inflitte alle ricorrenti in applicazione della decisione;

condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese delle ricorrenti relative a tali procedimenti e ai procedimenti dinanzi al Tribunale;

se necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame alla luce della sentenza della Corte;

adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’accogliere la decisione della Commissione secondo cui gli accordi avevano lo scopo di restringere la concorrenza. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che un accordo costituisca restrizione della concorrenza per oggetto nonostante rientri nell’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck. Tale accordo non può essere considerato per sua natura dannoso per la concorrenza, in quanto contiene restrizioni paragonabili a quelle che il titolare di brevetto avrebbe ottenuto attraverso le decisioni giudiziarie per l’applicazione dei suoi brevetti. Un mero pagamento non può trasformare un accordo, peraltro legittimo e non problematico, quale un accordo transattivo in materia di brevetti, in una restrizione della concorrenza per oggetto. Di conseguenza, l’accordo GUK UK, che il Tribunale ha ritenuto rientrante nell’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck, non sarebbe stato adottato per restringere la concorrenza per oggetto. La medesima decisione si applica agli altri cinque accordi, poiché il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel qualificarli come eccedenti l’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck.

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non applicare il corretto criterio giuridico per valutare se cinque dei sei accordi contenessero restrizioni che eccedevano l’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare se vi fosse un “accordo di volontà” ai sensi dell’articolo 101 TFUE tra la Lundbeck e ciascuna delle aziende di generici (insieme le «Generics») secondo cui l’accordo pertinente (o gli accordi pertinenti), ad eccezione dell’accordo GUK UK, aveva imposto restrizioni che eccedevano l’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck. L’applicazione di tale rimedio conduce all’inevitabile conclusione giuridica che gli accordi rientravano nell’oggetto dei brevetti della Lundbeck.

Con il loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che, anche qualora la qualificazione giuridica del Tribunale secondo cui cinque, o meno, dei sei accordi non rientravano nell’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck fosse corretta, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che gli accordi che eccedono l’ambito dei brevetti restringevano la concorrenza per oggetto. Nel loro contesto economico e giuridico, gli accordi non erano per loro natura dannosi per la concorrenza e non sono paragonabili agli accordi di ripartizione di mercato, e il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non ha svolto una valutazione dello scenario controfattuale.

Con il loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ha commesso un manifesto errore di valutazione degli elementi di prova e ha fornito motivazioni contradditorie nell’accogliere la decisione della Commissione secondo cui la Lundbeck e le aziende di generici erano concorrenti attuali o potenziali all’epoca degli accordi, a prescindere da se i prodotti delle aziende di generici violassero i brevetti della Lundbeck. In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non ha inteso tener conto dell’’esistenza di barriere giuridiche, in particolare i brevetti della Lundbeck, che impedivano l’ingresso delle aziende di generici con prodotti di citalopram contraffatti. In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui Lundbeck dubitava della validità dei suoi brevetti è viziata da un errore di diritto, da un manifesto errore di valutazione degli elementi di prova e da una motivazione contraddittoria. In terzo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel sostenere che gli elementi di prova posteriori alla conclusione degli accordi, ma in ogni caso anteriori alla scadenza degli accordi, non potevano essere decisivi nel determinare se le aziende di generici fossero un potenziale concorrente della Lundbeck. Tali documenti includono elementi di prova scientifici secondo cui le aziende di generici o i loro produttori titolari di autorizzazioni per principi attivi (API) avevano violato i brevetti della Lundbeck, le ordinanze dei giudici nazionali che prevedevano ingiunzioni preliminari o altre misure provvisorie a favore delle Lundbeck contro i prodotti di citalopram basati su API che talune delle aziende di generici usavano, e la conferma dell’ufficio dei brevetti europeo ("UEB") della validità del brevetto sulla cristallizzazione della Lundbeck quanto a tutti gli aspetti pertinenti, sulla cui forza la Commissione si era interrogata. Infine, il Tribunale è incorso in un errore di diritto e non ha osservato l’obbligo di motivazione nello statuire che ciascuna delle aziende di generici aveva possibilità reali e concrete di inserirsi nel mercato senza valutare adeguatamente se avessero potuto farlo con prodotti citalopram non contraffatti.

Con il loro quinto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’accogliere l’imposizione delle ammende da parte della Commissione alla Lundbeck. In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicare in modo non corretto il criterio di colpevolezza. In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’accogliere la constatazione della Commissione secondo cui la Lundbeck non poteva non essere a conoscenza della natura anticoncorrenziale della propria condotta. In terzo luogo, il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto e di non retroattività nell’accogliere l’imposizione di un’ammenda più che simbolica.

Con il loro sesto motivo, le ricorrenti sostengono, in subordine, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e non ha fornito un’adeguata motivazione nell’accogliere il calcolo della Commissione delle ammende imposte alle ricorrenti. Il valore delle vendite su cui le ammende si basano comprende le vendite della Lundbeck in taluni degli Stati membri del SEE nei quali era vietato l’ingresso alle aziende di generici poiché non avevano ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio ("MA") sino a dopo la scadenza degli accordi o, in merito all’Austria, in quanto il brevetto della Lundbeck sul principio attivo di citalopram era ancora in vigore durante un parte significativa del periodo degli accordi. Inoltre, tale causa giustifica l’applicazione di un minore tasso di gravità, in particolare poiché gli accordi non erano paragonabili ai cartelli e il loro effettivo ambito di applicazione geografica era molto più limitato del loro ambito di applicazione geografica letterale.

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