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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 24 marzo 2020 – A / O

(Causa C-143/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Ricorrente: A

Resistente: O

Questioni pregiudiziali

Prima questione: se l'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138/CE, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione 1 e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III A., punto 12, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita 2 , debbano essere interpretati nel senso che nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui sono incorporati derivati), l'assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l’assicurazione), sia obbligato a fornire all’assicurato consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche (inglese - indication of the nature, tedesco – Angabe der Art, francese – indications sur la nature) dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato), o se sia sufficiente indicare unicamente il tipo degli attivi sottostanti (di base), senza comunicare le caratteristiche di tale strumento.

Seconda questione: in caso di risposta alla prima questione nel senso che l'assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l'assicurazione di tipo «unit-linked» — collegata a un fondo di investimento), è tenuto a fornire al consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico, sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è incorporato un derivato), se l'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138/CE e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato III A., punto 12, della direttiva 2002/83/CE, debbano essere interpretati nel senso che le informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato) devono contenere informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio 3 , e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE 4 , ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi riguardanti il prodotto derivato e il suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore.

Terza questione: se l’articolo 185, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE debba essere interpretato nel senso che nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento) in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui è incorporato un derivato), l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l’assicurazione), deve fornire all’assicurato consumatore informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi relativi agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati al prodotto derivato e al suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore.

Quarta questione: in caso di risposta affermativa alla seconda o alla terza questione (o ad entrambe), se la mancata comunicazione, al momento dell’offerta del prodotto assicurativo, al consumatore da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle informazioni richieste (indicate nella seconda e nella terza questione), costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), e se la mancata comunicazione delle informazioni richieste costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva.

Quinta questione: in caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una chiara informazione al consumatore, da parte dell'assicuratore o del contraente dell’assicuratore [(che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l'assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento)], che gli attivi del fondo di investimento (fondo unit-linked) sono allocati in prodotti derivati (o prodotti strutturati che incorporano derivati) costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali, e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva.

Sesta questione: in caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una dettagliata spiegazione al consumatore, da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento (fondo unit-linked), comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato (o strumento strutturato in cui è incorporato un derivato), costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali, e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva.

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1 GU 2009, L 335, pag. 1.

2 GU 2002, L 345, pag. 1.

3 GU 2004, L 145, pag. 1.

4 GU 2014, L 173, pag. 349.

5 GU 2005, L 149 pag. 22.