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Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla LS Cable & System Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-439/14, LS Cable & System/Commissione

(Causa C-596/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LS Cable & System Ltd (rappresentanti: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia e, a tal titolo, annullare la decisione1 nella parte in cui riguarda la ricorrente e, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente;

nel caso in cui la Corte di giustizia non dovesse statuire nella presente causa, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame, conformemente alla sentenza della Corte;

infine, conformemente all’articolo 184 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Nella sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha manifestamente snaturato il chiaro significato degli elementi di prova relativi alle offerte della ricorrente per i progetti SEE.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha ritenuto che la ricorrente avesse aderito all’accordo sul territorio domestico risultante dalla partecipazione del suo rappresentate a una riunione e che, di conseguenza, alla stessa si applicasse la giurisprudenza relativa alla dissociazione pubblica.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la ricorrente potesse rovesciare la presunzione dell’adesione al principio del territorio domestico, risultante della partecipazione del suo rappresentante, soltanto «dissociandosi pubblicamente» durante la riunione.

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1 Decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.