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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 - Hanschmann / Ufficio europeo di polizia (Europol)

(Causa F-27/09) 1

(Funzione pubblica - Personale di Europol - Mancato rinnovo di un contratto - Contratto a tempo indeterminato - Art. 6 dello Statuto del personale di Europol - Principio del rispetto dei diritti della difesa)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Ingo Hanschmann (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentato dall'avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

Oggetto

L'annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa il ricorrente dell'impossibilità di proporgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

Dispositivo

La decisione 12 giugno 2008, con la quale l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato al sig. Hanschmann la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.

L'Europol é condannato alle spese.

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1 - GU C 167 del 18.7.2009, pag. 25.