Language of document : ECLI:EU:C:2018:642

Causa C485/17

Verbraucherzentrale Berlin eV

contro

Unimatic Vertriebs GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 9 – Nozione di “locale commerciale” – Criteri – Contratto di vendita concluso presso lo stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018

Tutela dei consumatori – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 2011/83 – Nozione di “locale commerciale” – Stand allestito da un professionista in occasione di una fiera commerciale – Inclusione – Criteri di valutazione – Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/83, art. 2, punto 9)

L’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che uno stand, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di un professionista presso una fiera commerciale, in cui egli esercita le proprie attività pochi giorni all’anno, è un «locale commerciale», ai sensi di tale disposizione, se, alla luce dell’insieme delle circostanze di fatto che accompagnano le attività di cui trattasi, e in particolare dell’aspetto di tale stand e delle informazioni fornite nei locali della fiera stessa, un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto possa ragionevolmente aspettarsi che detto professionista vi eserciti le proprie attività e che gli proponga di concludere un contratto, il che spetta al giudice nazionale verificare.

La durata della fiera non è, di per sé, determinante al riguardo, dal momento che l’intento del legislatore dell’Unione è, come risulta dal considerando 22 della direttiva 2011/83, che il locale in cui il professionista esercita la propria attività stagionalmente possa costituire un «locale commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della presente direttiva.

(v. punti 45, 46 e dispositivo)