Language of document : ECLI:EU:C:2018:792

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 3 ottobre 2018 (1)

Causa C165/17

Morgan Stanley & Co. International plc

contro

Ministre de l’Économie et des Finances

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – IVA – Articoli 17 e 19 della direttiva 77/388/CEE – Articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta versata a monte – Determinazione del prorata di detrazione applicabile – Succursale di una società stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sua sede centrale – Spese effettuate dalla succursale, destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sua sede centrale – Spese effettuate dalla succursale utilizzate per la realizzazione sia delle sue operazioni, sia di quelle della sede centrale»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati [m]embri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché degli articoli 168, 169, da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Morgan Stanley & Co. International plc (in prosieguo: la «Morgan Stanley») e l’amministrazione tributaria francese in ordine alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata dalla succursale della Morgan Stanley, succursale immatricolata in Francia per il versamento dell’IVA (in prosieguo: la «succursale francese»), ai fini, da un lato, delle operazioni effettuate in Francia e, dall’altro, dei servizi a beneficio della sede centrale situata a Londra, nel Regno Unito (in prosieguo: la «sede centrale londinese»).

3.        In particolare, dalla decisione di rinvio risulta che la succursale francese ha costituito l’oggetto di due verifiche contabili incentrate, in materia di IVA, sui periodi dal 1o dicembre 2002 al 30 aprile 2005 e dal 1o dicembre 2005 al 30 aprile 2009 (4).

4.        In occasione di tali verifiche, l’amministrazione tributaria francese ha accertato che la succursale francese, stabile organizzazione sotto il profilo delle norme applicabili in materia di IVA, da un lato, effettuava operazioni bancarie e finanziarie per i propri clienti locali per le quali, ai sensi delle disposizioni della sesta direttiva e della direttiva 2006/112 recepite dal code général des impôts (codice generale delle imposte francese; in prosieguo: il «CGI») (5), essa aveva optato per l’assoggettamento all’IVA e, dall’altro, forniva servizi a beneficio della sede centrale londinese, a fronte dei quali essa riceveva alcuni bonifici (6). La succursale francese ha detratto integralmente l’IVA applicata alle spese relative a queste due categorie di prestazioni.

5.        L’amministrazione tributaria francese ha ritenuto che l’IVA che gravava sull’acquisizione dei beni e dei servizi utilizzati esclusivamente per le operazioni interne realizzate con la sede centrale londinese non era detraibile giacché tali operazioni non rientravano nell’ambito di applicazione dell’IVA. Essa ha tuttavia ammesso, a titolo di misura di correzione equitativa, la detrazione di una frazione dell’imposta in questione mediante applicazione del prorata di detrazione applicabile alla sede centrale londinese, fatte salve le esclusioni del diritto a detrazione in vigore in Francia. Relativamente alle spese miste della succursale francese, concernenti le operazioni realizzate contemporaneamente a vantaggio dei propri clienti e con la sede centrale londinese, l’amministrazione tributaria ha considerato che esse erano detraibili soltanto parzialmente ed ha applicato il prorata di detrazione applicabile alla sede centrale londinese, con una correzione corrispondente al fatturato della succursale francese conferente diritto a detrazione, fatte salve le esclusioni del diritto a detrazione in vigore in Francia.

6.        La Morgan Stanley ha chiesto di ottenere lo sgravio dai solleciti di pagamento dell’IVA inizialmente detratta, inviati dall’amministrazione tributaria, dinanzi al tribunal administratif de Montreuil (tribunale amministrativo di Montreuil, Francia), che ha respinto tali domande. L’appello avverso la decisione di tale giudice è stato, a sua volta, respinto dalla cour administrative d’appel de Versailles (corte amministrativa d’appello di Versailles) nella sua sentenza del 27 gennaio 2015.

7.        Il Conseil d’État (Consiglio di Stato), adito in sede d’impugnazione avverso tale sentenza, ricorda, in primo luogo, la soluzione adottata dall’ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481) con riferimento all’attribuzione del diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle spese, sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, destinate, in parte, ai fini delle operazioni soggette ad imposta della sede centrale stabilita in un altro Stato membro.

8.        In secondo luogo, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ritiene tuttavia che le regole di determinazione del prorata di detrazione della succursale che si trovi nella situazione della Morgan Stanley debbano nondimeno essere precisate, alla luce, in particolare, della sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), che riguardava, certamente, secondo il Conseil d’État (Consiglio di Stato), una fattispecie diversa. A tale riguardo, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) si chiede, da un lato, per quanto concerne le spese sopportate da una succursale stabilita in un primo Stato membro che sono destinate esclusivamente alla realizzazione di operazioni della sua sede centrale stabilita in un altro Stato membro, se le disposizioni della sesta direttiva e della direttiva 2006/112 implichino che lo Stato membro d’immatricolazione della succursale applichi a tali spese vuoi il prorata di detrazione applicabile in tale Stato membro, vuoi quello dello Stato membro in cui è stabilita la sede centrale, vuoi ancora un prorata di detrazione specifico, ispirandosi alla soluzione adottata, in materia di diritto al rimborso, nella sentenza del 13 luglio 2000, Monte Dei Paschi Di Siena (C‑136/99, EU:C:2000:408), che combina le norme applicabili negli Stati membri di immatricolazione della succursale e della sede centrale, in particolare tenendo conto dell’eventuale esistenza di un regime di opzione per l’assoggettamento delle operazioni all’IVA. Dall’altro, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) si interroga sulle regole applicabili con riferimento alle spese sopportate dalla succursale che concorrono sia alla realizzazione delle sue operazioni nel suo Stato membro di immatricolazione, sia alla realizzazione delle operazioni della sede centrale, segnatamente con riguardo alla nozione di spese generali ed al prorata di detrazione.

9.        In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nel caso in cui le spese sopportate da una succursale stabilita in un primo Stato membro siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sua casa madre stabilita in un altro Stato membro, le disposizioni di cui agli articoli 17, paragrafi 2, 3 e 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva (…) riprese negli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE, debbano essere interpretate nel senso che esse implicano che lo Stato membro della succursale applichi a tali spese il prorata di detrazione della succursale, determinato in funzione delle operazioni da questa realizzate nel proprio Stato di immatricolazione e delle norme applicabili in tale Stato, oppure il prorata di detrazione della casa madre, oppure ancora un prorata di detrazione specifico combinante le norme applicabili negli Stati membri di immatricolazione della succursale e della casa madre, in particolare tenendo conto dell’eventuale esistenza di un regime di opzione per l’assoggettamento delle operazioni all’[IVA].

2)      Quali norme occorra applicare nell’ipotesi particolare in cui le spese sopportate dalla succursale concorrano alla realizzazione delle sue operazioni nel suo Stato di immatricolazione e alla realizzazione delle operazioni della casa madre, segnatamente con riguardo alla nozione di spese generali ed al prorata di detrazione».

10.      La Morgan Stanley, i governi francese e portoghese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte con riferimento a tali questioni. Tali parti sono comparse all’udienza di discussione del 1o marzo 2018, fatto salvo il governo portoghese che non vi si è fatto rappresentare.

II.    Analisi

A.      Osservazioni preliminari

11.      Prima di esaminare le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono necessarie alcune osservazioni preliminari, in particolare per quanto concerne le premesse in base alle quali tali questioni sono state sollevate.

12.      Innanzitutto, è pacifico che la succursale francese costituisce una stabile organizzazione ai fini dell’IVA. In altri termini, tale fattispecie differisce dal punto di vista fattuale da quella che ha dato origine alla sentenza del 13 luglio 2000, Monte Dei Paschi Di Siena (C‑136/99, EU:C:2000:408, punto 15), citata dal giudice del rinvio. Invero, in tale causa, l’ufficio francese di rappresentanza della banca italiana Monte dei Paschi di Siena non configurava, in Francia, una siffatta organizzazione stabile, e tale circostanza implicava dunque che erano applicabili solo le disposizioni della sesta direttiva, nonché quelle dell’ottava direttiva 79/1072/CEE (7), in materia di rimborso dell’IVA assolta in Francia. Nella presente causa, si tratta invece solo del diritto alla detrazione dell’IVA fatto valere dalla succursale francese, in quanto stabile organizzazione della Morgan Stanley, ed è con riferimento a tale diritto che è stata sottoposta alla Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale. Mi preme tuttavia sottolineare sin d’ora che, fatta salva tale differenza fattuale, gli insegnamenti che si possono trarre dalla sentenza del 13 luglio 2000, Monte Dei Paschi Di Siena (C‑136/99, EU:C:2000:408) sono molto utili, come illustrerò in prosieguo, con riferimento al diritto alla detrazione dell’IVA, giacché i principi che disciplinano tale diritto e il rimborso dell’IVA sono identici (8).

13.      Inoltre, malgrado la succursale francese abbia optato per l’assoggettamento all’IVA della sua attività bancaria e finanziaria in Francia, ai sensi della facoltà prevista dall’articolo 13 C, primo comma, della sesta direttiva e dall’articolo 137, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, entrambi recepiti nel CGI, né il giudice del rinvio, né le parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte hanno rilevato elementi che consentano di ritenere che tale stabile organizzazione godrebbe di piena autonomia rispetto alla sede centrale londinese nel senso che la succursale francese si assumerebbe il rischio connesso all’attività economica che la stessa esercita. Pertanto è ragionevole presumere, come osservato dal governo portoghese, che la succursale francese non sia, in quanto tale, un «soggetto passivo» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della sesta direttiva e dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112, vale a dire che, al contrario della filiale di una società, essa non soddisfa il requisito dell’esercizio «in modo indipendente» di un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di detta attività (9). Una siffatta attività economica indipendente è invece esercitata dall’ente composto dalla succursale francese insieme alla sede centrale londinese, cosicché, ai sensi della giurisprudenza della Corte, è tale ente che deve essere considerato come un unico soggetto passivo, ai fini dell’interpretazione delle norme relative all’IVA (10). Tale considerazione è condivisa dalle parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa. Detta giurisprudenza tuttavia non riguarda espressamente il diritto alla detrazione dell’IVA e può pertanto costituire solo un punto di partenza del ragionamento che deve essere effettuato nel caso di specie.

14.      Infine, tale aspetto mi induce a formulare due ultime osservazioni preliminari che riguardano, entrambe, la portata delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

15.      In primo luogo, occorre rilevare che il giudice del rinvio non interroga la Corte sul diritto alla detrazione dell’IVA gravante sulle spese sopportate dalla succursale francese che erano destinate o che contribuivano esclusivamente alle operazioni bancarie e finanziarie, a valle, effettuate a beneficio dei suoi clienti francesi, per le quali è stata esercitata l’opzione dell’assoggettamento all’IVA, precedentemente citata. Invero, come ribadito dalla Commissione in udienza, tale punto non è oggetto della controversia dinanzi ai giudici francesi dal momento che sembra che l’amministrazione tributaria non abbia mai contestato il diritto di detrarre integralmente l’IVA che ha gravato, a monte, su spese siffatte. È opportuno precisarlo. Anche se il trattamento fiscale di tali spese sostenute dalla succursale francese non sarà qui oggetto di ulteriore analisi, ciò non toglie che la maggior parte delle pretese della Morgan Stanley, che rivendica la detrazione integrale dell’IVA gravante su tutte le altre spese sostenute da tale succursale, sia fondata sull’esistenza stessa di tali operazioni che danno diritto a detrazione in Francia in ragione dell’opzione esercitata dalla succursale francese. Infatti, la Morgan Stanley ritiene di potere beneficiare della detrazione integrale dell’IVA gravante, da un lato, sulle spese sopportate dalla succursale francese esclusivamente destinate alla realizzazione delle operazioni della sede centrale londinese (oggetto della prima questione pregiudiziale) e, dall’altro, sulle spese cosiddette miste, vale a dire quelle che concorrono sia alla realizzazione delle operazioni di tale succursale sia della suddetta sede centrale (oggetto della seconda questione pregiudiziale), esclusivamente in considerazione delle operazioni bancarie e finanziarie realizzate dalla sua succursale in Francia.

16.      In secondo luogo, e con riferimento a tali due questioni, rilevo, al pari della Morgan Stanley, del governo francese e della Commissione, che il Conseil d’État (Consiglio di Stato) non ha espressamente interrogato la Corte riguardo all’interpretazione adottata dalla cour administrative d’appel de Versailles (corte amministrativa d’appello di Versailles) secondo la quale, dal momento che la succursale francese non può essere qualificata come «soggetto passivo» (11), le spese sostenute da quest’ultima esclusivamente a beneficio della sede centrale londinese non concorrevano a operazioni situate nell’ambito di applicazione dell’IVA e non possono quindi far sorgere un diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte (12).

17.      A tale riguardo, come ho rilevato al paragrafo 7 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio si limita infatti a richiamare, nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, l’ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481), dalla quale ritengo che si deduca chiaramente il rigetto dell’interpretazione adottata dalla cour administrative d’appel de Versailles (corte amministrativa d’appello di Versailles), ai sensi della quale le operazioni interne tra una succursale e la sua sede centrale ostano, in quanto tali, alla detrazione dell’IVA gravante sulle spese sostenute dalla succursale a vantaggio della sua sede centrale. Infatti, in tale ordinanza, la Corte ha statuito che gli articoli 168 e 169, lettera a), della direttiva 2006/112/CE ‐ che, lo ricordo, sono entrambi relativi all’«origine e alla portata del diritto a detrazione» ‐ devono essere interpretati nel senso «che una succursale, immatricolata in uno Stato membro per il versamento dell’IVA, di una società stabilita in un altro Stato membro e che effettua principalmente operazioni interne, non assoggettate a tale imposta, a vantaggio di tale società, ma altresì, occasionalmente, operazioni soggette ad imposta nel suo Stato di immatricolazione, ha il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte in quest’ultimo Stato, gravante sui beni e sui servizi utilizzati ai fini delle operazioni soggette ad imposta della suddetta società, effettuate nell’altro Stato membro in cui quest’ultima è stabilita» (13). In altri termini, l’esistenza di operazioni o di flussi interni tra la succursale immatricolata in uno Stato membro e la sede centrale situata in un altro Stato membro non implica, per principio, che al soggetto passivo unico costituito da tali due enti possa essere negato il diritto di detrarre l’IVA che ha gravato, a monte, sulle spese sostenute dalla succursale a vantaggio delle operazioni soggette ad imposta effettuate dalla sede centrale. Infatti, tali flussi si riferiscono all’attività economica di un solo e unico soggetto passivo; in assenza della natura onerosa, non sussiste quindi alcuna operazione. L’assenza di operazione esclude, per definizione, che si tratti di un’operazione che esula dall’ambito di applicazione dell’IVA.

18.      Sussistono certamente differenze tra la presente causa e quella all’origine dell’ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481), giacché, mentre nella controversia che ha dato luogo a tale ordinanza tutte le operazioni a valle effettuate dalla sede centrale erano a quanto pare soggette ad imposta, nella presente causa, la circostanza che il giudice del rinvio abbia concentrato la sua attenzione sul prorata di detrazione significa, per definizione, che vi sono sia operazioni economiche, a valle, che danno diritto alla detrazione, sia operazioni economiche, a valle, che non conferiscono tale diritto (14). Tuttavia, a questo punto dell’analisi, osservo che il Conseil d’État (Consiglio di Stato), non chiedendo espressamente un ulteriore chiarimento con riguardo all’irrilevanza (o alla neutralità) dei flussi interni tra una succursale e la sua sede centrale sull’attribuzione e sulla portata del diritto alla detrazione dell’IVA gravante sulle spese sostenute dalla succursale a beneficio della sede centrale, sembra muovere dal presupposto che l’ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481) costituisca una base sufficiente per censurare l’interpretazione adottata dalla cour administrative d’appel de Versailles (corte amministrativa d’appello di Versailles).

19.      Si potrebbe pertanto ipotizzare di limitare le risposte alle questioni sollevate sotto il profilo dell’interpretazione degli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva e degli articoli da 173 a 175 della direttiva 2006/112, che stabiliscono le norme concernenti il prorata di detrazione.

20.      Cionondimeno, due motivi principali mi inducono a suggerire di respingere una siffatta limitazione della pronuncia della Corte.

21.      In primo luogo, rilevo che il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha formulato la sua prima questione pregiudiziale non solo con riferimento alle disposizioni della sesta direttiva e della direttiva 2006/112 concernenti il prorata di detrazione, ma altresì all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della sesta direttiva e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112, che disciplinano l’«origine e portata del diritto a detrazione». Il giudice del rinvio sembra quindi implicitamente chiedere conferma dell’interpretazione di queste ultime disposizioni accolta dalla Corte nell’ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481).

22.      In secondo luogo, dalle discussioni svolte dinanzi alla Corte emerge che le parti del procedimento traggono conseguenze giuridiche diverse dal carattere neutro dei flussi interni tra la succursale francese e la sede centrale londinese sulla portata del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, in particolare con riguardo alla questione dell’individuazione delle operazioni a valle con terzi da prendere in considerazione. Infatti, mentre la Morgan Stanley ritiene, in sostanza, che l’irrilevanza dei flussi interni tra la succursale francese e la sede centrale londinese sulla portata del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte implichi che le uniche operazioni con terzi in questione sono quelle effettuate dalla succursale francese, circostanza che deve condurre a concedere a tale succursale una detrazione integrale dell’IVA, i governi francese e portoghese e la Commissione sostengono il contrario. Per tali parti interessate, l’irrilevanza dei suddetti flussi interni sul diritto a detrazione dell’IVA comporta che le operazioni a valle effettuate dalla sede centrale londinese con i terzi, alle quali concorrono le spese sostenute dalla succursale francese, devono anch’esse essere prese in considerazione per determinare la portata del diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle spese della suddetta succursale, circostanza che, a sua volta, implica un approccio più moderato (rispetto a quello suggerito dalla Morgan Stanley) riguardo alla possibilità di detrarre l’IVA a monte.

23.      Di conseguenza, ritengo che, per essere pienamente utile, la risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale debba includere considerazioni sulla portata del diritto a detrazione del soggetto passivo, in una situazione come quella all’origine della presente causa, che dovrebbero inoltre essere idonee ad agevolare la risposta da fornire per quanto riguarda il prorata di detrazione applicabile, come ha altresì sostanzialmente affermato la Commissione nelle proprie osservazioni.

24.      Esaminerò adesso le questioni sollevate dal giudice del rinvio, restando inteso che la prima di esse è la più spinosa.

B.      Sulla prima questione

25.      Rammento che il giudice del rinvio, con la sua prima questione, chiede l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, riprese dagli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se tali disposizioni implichino che lo Stato membro di immatricolazione della succursale applichi alle spese esclusivamente sostenute da quest’ultima a beneficio delle operazioni effettuate dalla sede centrale, situata in un altro Stato membro, a) un prorata di detrazione solo in funzione delle operazioni che tale succursale realizza nello Stato membro di immatricolazione e ai sensi delle norme applicabili in tale Stato membro, b) un prorata di detrazione ai sensi delle norme applicabili nello Stato membro in cui è situata la sede centrale, o c) un prorata di detrazione «specifico» combinante le norme applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati, in particolare tenendo conto dell’«eventuale esistenza di un regime di opzione» per l’assoggettamento delle operazioni all’IVA.

26.      Mentre la Morgan Stanley sostiene che l’interpretazione delle suddette disposizioni implica di adottare l’alternativa a) illustrata al precedente paragrafo delle presenti conclusioni, le altre parti interessate ritengono che la corretta interpretazione di tali disposizioni induca a dover prendere in considerazione le operazioni realizzate a valle dalla sede centrale e ad accogliere l’alternativa c).

27.      Come correttamente evidenziato dalle parti interessate, la circostanza che alcune spese della succursale francese siano destinate esclusivamente a operazioni a valle della sede centrale londinese non dà alcuna informazione sulla portata del diritto a detrazione nello Stato membro di immatricolazione della succursale. Tale diritto dipende dall’assoggettamento all’IVA delle operazioni a valle, a seconda che tali operazioni siano, schematicamente, soggette a imposta o esenti. Nel caso di specie, tali operazioni sono inoltre effettuate in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state sostenute le spese e in cui è stata chiesta la detrazione, circostanza che mette inevitabilmente in gioco, come preciserò in prosieguo, l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112.

28.      Con riguardo a tali aspetti saranno affrontati tre punti per rispondere in modo utile alla prima questione. Innanzitutto, ricorderò i principi che disciplinano la portata del diritto a detrazione, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, circostanza che consente già di individuare alcuni insegnamenti ai fini della risposta da fornire alla prima questione (sezione 1). In seguito, affronterò la specifica difficoltà nella determinazione del prorata di detrazione applicabile nello Stato membro di immatricolazione della succursale, con riferimento, in particolare, alla portata della sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), richiamata da ciascuna delle parti interessate a sostegno di tesi peraltro diametralmente opposte (sezione 2). Infine, svolgerò alcune considerazioni sulla questione della rilevanza di un «eventuale regime di opzione» evocato alla fine della prima questione sollevata dal giudice del rinvio (sezione 3).

1.      Sull’origine e sulla portata del diritto a detrazione e sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112

29.      Il diritto a detrazione dell’IVA a monte varia a seconda dell’utilizzo cui sono destinati i beni e i servizi di cui trattasi (15).

30.      In primo luogo, invero, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva e dell’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, qualora un soggetto passivo acquisisca beni o servizi destinati esclusivamente alla realizzazione di operazioni soggette ad imposta a valle, lo stesso è autorizzato a detrarre la totalità dell’IVA assolta sull’acquisizione dei suddetti beni o servizi.

31.      Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, tale logica del regime delle detrazioni dell’IVA assolta a monte si applica anche laddove i beni o i servizi in questione siano utilizzati ai fini di operazioni economiche a valle, effettuate fuori dello Stato membro in cui l’IVA è dovuta o assolta, che darebbero diritto ad una detrazione se tali operazioni fossero effettuate in tale Stato membro (16).

32.      Nello stesso senso, come ho già illustrato, nell’ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481), la Corte ha stabilito che il diritto a detrazione dell’IVA, che risulta dall’applicazione degli articoli 168 e 169, lettera a), della direttiva 2006/112, doveva essere accordato alla succursale polacca di una società slovacca che effettuava principalmente operazioni interne, non assoggettate all’IVA, a beneficio di tale società, ma altresì occasionalmente operazioni soggette ad imposta in Polonia, gravante sui beni e sui servizi utilizzati ai fini delle operazioni soggette a imposta della suddetta società, effettuate in Slovacchia.

33.      Pertanto, stando allo spirito e alla finalità del sistema dell’IVA (17), la succursale deve poter essere esonerata dall’IVA gravante sulle spese effettuate per acquisire i beni e i servizi a monte, dal momento che tali spese fanno parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (18), quand’anche queste ultime operazioni siano realizzate nello Stato membro della sede centrale del soggetto passivo, a condizione che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, qualora tali operazioni fossero state effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale, esse avrebbero dato diritto a detrazione.

34.      Infatti, fatto salvo il soddisfacimento di quest’ultima condizione, l’IVA deve potere essere detratta quando i beni e i servizi acquisiti a monte presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione (19).

35.      Come correttamente sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e come risulta dall’ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481, punti 40 e 41), l’obiettivo di tali disposizioni della sesta direttiva e della direttiva 2006/112 è di non limitare alle sole situazioni puramente interne il diritto a detrazione che un soggetto passivo può fare valere in uno Stato membro, estendendo il beneficio di tale diritto qualora il soggetto passivo eserciti le proprie attività sul territorio di vari Stati membri.

36.      Non sussiste quindi alcun dubbio che l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e l’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112 estendano la portata territoriale del diritto a detrazione, includendovi le operazioni a valle realizzate fuori dallo Stato membro nel cui territorio viene fatto valere il beneficio del diritto a detrazione.

37.      Tuttavia, si pone la questione se i suddetti articoli possano essere interpretati nel senso che ampliano altresì la portata sostanziale di un siffatto diritto.

38.      Infatti, mentre l’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva e l’articolo 168 della direttiva 2006/112 concedono al soggetto passivo un diritto a detrazione per «i beni e i servizi [che] sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta» in un solo Stato membro, l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e l’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, completano tale diritto, concedendo la detrazione al soggetto passivo nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini di «sue operazioni» economiche effettuate in un altro Stato membro (purché le stesse diano diritto a detrazione nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta o assolta), e non solo di sue «operazioni soggette ad imposta».

39.      Un’interpretazione estensiva dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112 attenuerebbe la necessità di delimitare con precisione le spese sostenute in uno Stato membro, a seconda che le stesse siano state destinate a operazioni soggette ad imposta o esenti a valle in un altro Stato membro. Invero, in tale prospettiva, la portata del diritto a detrazione a monte dipenderebbe, in definitiva, solo dalla questione se le operazioni economiche in questione, a valle, avrebbero dato diritto a detrazione se le stesse fossero state realizzate nello Stato membro in cui sono state sostenute le spese a monte.

40.      Malgrado tale questione non sia emersa chiaramente dalle discussioni che si sono svolte dinanzi alla Corte, essa potrebbe cionondimeno rivestire una certa importanza nel procedimento principale e sarebbe opportuno rispondervi. Infatti, come ho già illustrato, la Morgan Stanley ha esercitato l’opzione, in Francia, di assoggettare all’IVA le proprie operazioni bancarie e finanziarie realizzate in tale Stato membro. Pertanto, l’accoglimento dell’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, illustrata nei due paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, potrebbe significare che poco importa che le spese della succursale francese, le quali hanno concorso alla realizzazione di operazioni bancarie e finanziarie della sede centrale londinese, siano o no destinate a operazioni esenti o soggette ad imposta nel Regno Unito, giacché, in definitiva, lo stesso tipo di operazioni avrebbe dato diritto a detrazione se le stesse fossero state realizzate dalla succursale francese in Francia, in ragione dell’opzione esercitata da tale succursale.

41.      Indipendentemente dai presupposti fattuali su cui si basa il precedente ragionamento (20), rilevo che tale interpretazione dei suddetti articoli delle due direttive IVA non è stata tuttavia accolta dalla Corte.

42.      Così, dalla sentenza del 13 luglio 2000, Monte Dei Paschi Di Siena (C‑136/99, EU:C:2000:408, punti 27 e 28) risulta che la Corte non ha affatto inteso escludere la necessità di individuare la destinazione delle operazioni a valle, a seconda che esse siano soggette ad imposta o esenti nello Stato membro in cui sono realizzate, in favore dell’unica questione se il complesso di tali operazioni avrebbe attribuito il diritto a detrazione dell’IVA nello Stato membro in cui era chiesto il rimborso (o la detrazione). Infatti, la Corte ha precisato che l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva implicava, in tale causa, che «nel caso di un soggetto passivo che effettui operazioni soggette ad imposta e operazioni esenti nello Stato membro in cui è stabilito, occorre accertare se le prime attribuirebbero altresì un diritto a [detrazione] nello Stato membro del rimborso ove fossero effettuate in quest’ultimo» (21).

43.      In altri termini, in una situazione come quella del caso di specie, è necessaria in tutti i casi la prima fase del ragionamento, consistente nell’individuare a quale tipo di operazioni (indipendentemente dal fatto che attribuiscano o no il diritto a detrazione), realizzate nello Stato membro in cui è situata la sede centrale, si riferiscano le spese a monte. Infatti, solo quando tali operazioni danno diritto a detrazione in tale Stato membro interviene la seconda fase, concernente la questione se siffatte operazioni avrebbero parimenti dato diritto a detrazione se fossero state effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale.

44.      Ne consegue, inoltre, che se le spese a monte sono destinate a operazioni della sede centrale che sono interamente esenti nello Stato membro in cui è situata tale sede centrale, la detrazione potrà essere interamente negata, senza che sia necessario verificare se tali operazioni avrebbero conferito diritto a detrazione nello Stato membro in cui è situata la succursale.

45.      Tale interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva è stata confermata nella sentenza del 22 dicembre 2010, RBS Deutschland Holdings (C‑277/09, EU:C:2010:810, punti 36 e 37). In tale sentenza, la Corte ha infatti escluso il diritto a detrazione dell’IVA, versata a monte in uno Stato membro per la realizzazione di operazioni a valle in un altro Stato membro, solo nel caso in cui queste ultime operazioni sarebbero state esenti dall’IVA in quest’ultimo Stato membro (22), indipendentemente dal fatto che, nel primo Stato membro, tali operazioni avrebbero dato luogo al diritto alla detrazione se vi fossero state realizzate.

46.      Tale orientamento è coerente, quantomeno, con la necessità di verificare, al fine di riconoscere un diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte, l’esistenza, in linea di principio, di un nesso diretto e immediato tra l’acquisizione di beni o di servizi a monte da parte del soggetto passivo e le sue operazioni a valle che danno diritto a detrazione.

47.      Parimenti, non limitare il diritto a detrazione che un soggetto passivo può far valere in uno Stato membro alle sole situazioni meramente interne, estendendo il beneficio di tale diritto qualora il soggetto passivo svolga le proprie attività nel territorio di vari Stati membri, è conforme al principio di neutralità sotteso all’interpretazione delle norme del sistema dell’IVA.

48.      Certamente, l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e l’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112 impongono un requisito ulteriore, vale a dire quello per cui il diritto a detrazione può essere negato dallo Stato membro in cui è chiesto il beneficio della detrazione se le operazioni a valle del soggetto passivo ‐ pur attribuendo il diritto a detrazione nello Stato membro in cui esse sono effettuate ‐ non attribuirebbero tuttavia un siffatto diritto nel primo Stato membro se esse vi fossero state effettuate (23).

49.      Ritengo che tale ulteriore requisito manifesti l’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra, da un lato, il principio di neutralità dell’IVA e, dall’altro, la ripartizione razionale delle sfere d’applicazione delle leggi degli Stati membri in fatto di IVA (24) e il principio della parità di trattamento. Infatti, sebbene, in forza del primo principio, a un soggetto passivo che svolge la propria attività nel territorio di vari Stati membri non possa essere negato, in ragione di tale mera circostanza, il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte, resta il fatto che tale soggetto passivo non può beneficiare, nello Stato membro in cui lo stesso chiede la detrazione dell’IVA, conformemente alla normativa tributaria del suddetto Stato membro, di un trattamento più favorevole rispetto ai soggetti passivi che svolgerebbero tutte le loro attività economiche nel territorio di detto Stato membro.

50.      Su analoghi principi si basa l’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva e dell’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, che stabiliscono il regime applicabile al diritto a detrazione qualora il soggetto passivo utilizzi beni o servizi per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione ‐ di cui, rispettivamente, all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della sesta direttiva e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112 ‐ sia operazioni che non danno tale diritto.

51.      In tal caso, la detrazione è ammessa solo per la parte dell’IVA che è proporzionale all’importo delle prime operazioni assoggettate ad imposta e il diritto alla detrazione viene calcolato in base ad un prorata determinato ai sensi dell’articolo 19 della sesta direttiva e degli articoli 174 e 175 della direttiva 2006/112 (25).

52.      Il rinvio, secondo l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva all’articolo 17, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, nonché secondo l’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 agli articoli 168 e 169 di quest’ultima, implica nuovamente, in linea di principio, al fine di determinare la portata del diritto a detrazione di un soggetto passivo, che si esamini a quale categoria di operazioni ‐ vale a dire, quelle che danno diritto a detrazione o quelle che non vi danno diritto ‐ sono destinate le spese a monte che quest’ultimo ha sopportato e per le quali lo stesso ha versato l’IVA, anche laddove le operazioni in questione siano effettuate in un altro Stato membro. In una fattispecie siffatta, la portata del diritto a detrazione dipenderà, proporzionalmente, dalla destinazione delle spese sostenute a monte dal soggetto passivo alle sue operazioni a valle che danno diritto a detrazione, purché tali operazioni attribuiscano altresì un diritto a detrazione nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta o assolta se le stesse vi sono state effettuate, vale a dire, in linea di principio, nello Stato membro nel cui territorio sono state sostenute le spese gravate dall’IVA (26).

53.      Quali sono i primi insegnamenti che si possono trarre, ai fini della presente causa, da tale richiamo, relativamente generale, ai principi sottesi alla portata del diritto a detrazione dell’IVA?

54.      Innanzitutto, come sostenuto dalla Morgan Stanley e come, del resto, riconosciuto dal governo francese e dalla Commissione, la detrazione dell’IVA chiesta dalla succursale francese in relazione alle spese che la stessa ha sostenuto per l’esclusiva realizzazione delle operazioni della sede centrale londinese non può essere negata per principio, in ragione della semplice circostanza che esse danno luogo a versamenti interni tra tali due enti dell’unico soggetto passivo. Detti versamenti sono neutri o «trasparenti», secondo l’espressione utilizzata dal governo francese e un siffatto rifiuto sarebbe contrario, come il giudice del rinvio ha compreso, all’ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481).

55.      Inoltre, in considerazione dell’articolo 17, paragrafi 2, 3, lettera a), e 5, della sesta direttiva nonché degli articoli 168, 169, lettera a), e dell’articolo 173 della direttiva 2006/112 e dal momento che è pacifico che la prima questione pregiudiziale verte solo sul trattamento ai fini dell’IVA delle spese sostenute dalla succursale francese destinate esclusivamente alla realizzazione, a valle, delle operazioni della sede centrale londinese, non rilevo alcun motivo per non prendere in considerazione tali operazioni, realizzate con terzi, al fine di stabilire la portata del diritto a detrazione di cui beneficia il soggetto passivo in Francia mediante la succursale francese.

56.      È dunque errato, sotto diversi profili, sostenere, al pari della Morgan Stanley, che le uniche operazioni con i terzi da prendere in considerazione per determinare la portata del diritto a detrazione del soggetto passivo sono quelle che la succursale francese effettua con i propri clienti. Infatti, tale approccio confonde il «soggetto passivo», come definito dalla sesta direttiva e dalla direttiva 2006/112, con la succursale, mentre, come ho già precisato, la succursale è solo una componente dell’unico soggetto passivo che la stessa forma con la sede centrale. Esso travisa inoltre la portata dell’articolo 17, paragrafi 2, 3, lettera a), e 5, della sesta direttiva, nonché gli articoli 168, 169, lettera a), e dell’articolo 173 della direttiva 2006/112, nonché le conseguenze che occorre trarre da tali disposizioni, giacché, ribadisco, non sono controverse le spese a monte gravate dall’IVA, destinate esclusivamente alle operazioni a valle della succursale francese (27), bensì le spese a monte, gravate dall’IVA, destinate esclusivamente alle operazioni a valle realizzate dalla sede centrale del soggetto passivo.

57.      Infine, la territorialità delle norme in materia di calcolo del prorata di detrazione di cui si avvale la Morgan Stanley invocando la sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), non consente di confutare tale approccio. A questo stadio, mi limiterò a far notare che tali norme, senza trascurare la loro importanza segnatamente pratica, non possono alterare il contenuto e la portata delle summenzionate disposizioni della sesta direttiva e della direttiva 2006/112, che disciplinano l’origine e la portata del diritto a detrazione. Orbene, ai sensi di tali disposizioni, per determinare la portata del diritto a detrazione, occorre, innanzitutto, che il soggetto passivo imputi i beni e servizi acquisiti a monte alle diverse operazioni effettuate a valle alla cui realizzazione sono stati destinati (28). Dal momento che, nella controversia di cui al procedimento principale, la prima questione pregiudiziale muove dall’ipotesi che alcune spese della succursale francese siano state destinate esclusivamente alla prestazione di servizi a beneficio della sede centrale londinese, tali operazioni, realizzate dal soggetto passivo con terzi, devono necessariamente essere prese in considerazione per determinare la portata del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte.

58.      Come ho già accennato, la circostanza che talune spese a monte della succursale del soggetto passivo, che sono state gravate dall’IVA, concorrano esclusivamente a operazioni della sede centrale di quest’ultimo compiute con terzi non chiarisce tuttavia la portata del diritto a detrazione. La stessa dipende infatti dalla questione se il complesso di tali operazioni dia diritto a detrazione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, lettera a), della sesta direttiva e degli articoli 168 e 169, lettera a), della direttiva 2006/112, o se solo una parte di tali operazioni vi dia diritto.

59.      Come sostenuto dalla Commissione, laddove tutte le operazioni a valle effettuate dalla sede centrale londinese del soggetto passivo, alle quali concorrono le spese della succursale francese, siano assoggettate ad imposta, il diritto a detrazione integrale dovrà essere concesso, purché risulti, come emerge dall’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dall’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, che siffatte operazioni abbiano dato diritto a detrazione nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta, vale a dire la Francia, Stato membro di immatricolazione della suddetta succursale, se le stesse vi fossero state effettuate. Non sarà invece concesso alcun diritto a detrazione qualora le spese a monte concorrano solo a operazioni a valle esenti (29) o che non rientrino nell’ambito di applicazione dell’IVA.

60.      Invece, qualora le spese della succursale concorrano sia ad operazioni della sede centrale che danno diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte, sia ad altre che non conferiscono un siffatto diritto, la detrazione sarà parziale, in proporzione alle sole operazioni che danno diritto a detrazione, in conformità all’articolo 17, paragrafo 5, e all’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva nonché agli articoli da 173 a 175 della direttiva 2006/112, purché sia altresì soddisfatta la condizione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e all’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112.

61.      A tale riguardo, osservo che il giudice del rinvio non ha precisato se tutte le operazioni effettuate dalla sede centrale londinese o solo una parte di esse diano diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte. Cionondimeno, poiché lo stesso interroga la Corte sulle norme relative al prorata di detrazione, si deve presumere che, quantomeno, talune operazioni della sede centrale alle quali sono connesse le spese sostenute dalla succursale francese non garantiscano l’attribuzione di un siffatto diritto.

2.      Sul prorata di detrazione

62.      Come ho precedentemente sottolineato, il regime previsto dall’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva e dall’articolo 173, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 verte sull’IVA a monte che grava sulle spese connesse esclusivamente a operazioni economiche a valle, di cui talune danno diritto a detrazione e altre non vi danno diritto giacché beneficiano di un’esenzione.

63.      In un caso siffatto, poiché la detrazione è ammessa soltanto per la parte dell’IVA che è proporzionale all’importo della prima categoria di operazioni soggette ad imposta, deve essere calcolato un prorata di detrazione per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo. Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, e all’articolo 173, paragrafo 1, nonché all’articolo 174, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, tale prorata è, in linea di principio, determinato mediante applicazione di un criterio di ripartizione basato sul volume d’affari (30). Tali disposizioni precisano che tale prorata di detrazione risulta da una frazione che presenta, al numeratore, l’importo totale del volume d’affari annuo, al netto dell’IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione e, al denominatore, l’importo totale del volume d’affari annuo, al netto dell’IVA, relativo al complesso delle operazioni del soggetto passivo.

64.      A tale riguardo, la Morgan Stanley, a sostegno della sua tesi secondo cui deve essere preso in considerazione solo il prorata di detrazione dello Stato membro di immatricolazione della succursale, si basa sulla sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), in cui sarebbe stata respinta la soluzione cosiddetta del «prorata mondiale», vale a dire la possibilità per la sede centrale di una società situata in uno Stato membro che ha sostenuto spese a beneficio delle operazioni a valle delle succursali, immatricolate in altri Stati membri, di tale stessa società, di considerare nel calcolo della suddetta frazione l’importo totale della cifra d’affari realizzata sia dalla sede centrale sia dall’insieme delle suddette succursali.

65.      Ritengo che l’interpretazione data dalla Morgan Stanley della sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541) sia errata perché, sebbene io riconosca che tale sentenza presenta talune ambiguità, la Morgan Stanley ne trae conclusioni talmente generali che conducono, in definitiva, a stravolgerne la portata.

66.      Anzitutto, ricordo che la Corte, nell’ambito della risposta alla prima questione pregiudiziale ad essa sottoposta, al punto 34 della citata sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), ha dedotto dalla circostanza che la sede centrale di una società, situata in uno Stato membro, e la stabile organizzazione (la succursale) di tale società, situata in un altro Stato membro, «costituiscono un unico soggetto d’IVA», che tale soggetto passivo «è sottoposto, oltre al regime applicabile nello Stato [membro] in cui ha sede, a tanti regimi di detrazione nazionali quanti sono gli Stati membri in cui dispone di stabili organizzazioni» (31).

67.      Al punto 35 della stessa sentenza, la Corte ha proseguito il suo ragionamento precisando che «poiché le modalità di calcolo del prorata costituiscono un elemento fondamentale del regime delle detrazioni, non si può, senza rimettere seriamente in dubbio sia la ripartizione razionale delle sfere d’applicazione delle normative nazionali in materia di IVA sia la ragion d’essere di detto prorata, tenere conto, nel calcolo del prorata applicabile alla sede principale [la sede centrale] di un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, del fatturato realizzato da tutte le stabili organizzazioni [le succursali] di cui tale soggetto passivo dispone negli altri Stati membri» (32).

68.      La Corte ritiene che tale approccio sia conforme al principio di neutralità dell’IVA, o almeno non contrario a quest’ultimo, in quanto, con riferimento ai paragrafi da 67 a 69 delle conclusioni dell’avvocato generale presentate in tale causa (33), la Corte ha rilevato che «non è dimostrato che il fatto di consentire a un soggetto passivo di calcolare il prorata di detrazione applicabile alla sua sede stabilita in uno Stato membro determinato tenendo conto del fatturato realizzato dalle sue stabili organizzazioni site in altri Stati membri sia idoneo a garantire, in ogni caso, una maggiore ottemperanza a detto principio rispetto ad un sistema che prevede che il soggetto passivo debba, in ogni Stato membro in cui si può ritenere che egli detenga una stabile organizzazione ai sensi della sesta direttiva, determinare un prorata di detrazione separato» (34).

69.      Al punto 38 della sentenza, la Corte ha aggiunto che «tale modalità di determinare il prorata di detrazione applicabile alla sede principale di un soggetto passivo produrrebbe la conseguenza di far aumentare, per tutti gli acquisti che tale soggetto passivo ha effettuato nello Stato membro nel quale si trova la sua sede principale, la quota di IVA che tale sede può detrarre anche qualora una parte di tali acquisti non abbia alcun nesso con le attività delle stabili organizzazioni site fuori di detto Stato [membro]. Pertanto, il valore del prorata di detrazione applicabile sarebbe falsato» (35).

70.      Orbene, in primo luogo, da tali punti della motivazione della sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541) emerge solo che la Corte ha respinto la tesi generale che era stata sostenuta da tale società secondo la quale, in sostanza, il principio di neutralità richiedeva di stabilire un prorata mondiale applicabile alla sede centrale di un soggetto passivo, considerando il volume d’affari di tutte le succursali di tale soggetto passivo situate negli Stati membri diversi da quello della propria sede centrale.

71.      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale Cruz Villalón al paragrafo 68 delle sue conclusioni ‐ cui la Corte ha fatto riferimento al punto 37 della sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541) ‐ gli argomenti della società Le Crédit Lyonnais erano volti a «invitare la Corte a definire, in termini generali, i principi teorici che devono presiedere alla determinazione del prorata di detrazione nel caso di una società la cui sede centrale, stabilita in uno Stato membro, centralizzi le spese destinate in particolare ad operazioni effettuate dalle sue succursali in altri Stati membri, senza fornire la benché minima precisazione in termini numerici né sull’importo globale delle suddette spese comuni, né sulla parte di operazioni soggette a imposta delle succursali che utilizzano queste ultime, né la benché minima indicazione riguardo al collegamento immediato e diretto, richiesto dalla giurisprudenza della Corte, tra le spese a monte effettuate dalla sede centrale di detta società e le operazioni a valle che danno diritto a detrazione effettuate dalle succursali di quest’ultima» (36).

72.      La tesi del prorata mondiale, avanzata dalla Le Crédit Lyonnais, era contraria quindi, segnatamente, al requisito, già ribadito ai paragrafi 34 e 46 delle presenti conclusioni, secondo il quale, in linea di principio, ai fini del diritto a detrazione dell’IVA è necessario un nesso diretto e immediato tra i beni e i servizi acquistati a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione(37). La Corte ha del resto espressamente richiamato tale giurisprudenza al punto 38 della sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), rilevando che la soluzione auspicata dalla Le Crédit Lyonnais avrebbe comportato che la sede centrale del soggetto passivo fosse autorizzata a detrarre l’IVA a monte gravante sulle sue spese, quand’anche una parte di esse non presentasse «alcun nesso con le attività delle stabili organizzazioni site fuori di detto Stato [membro]», e tale circostanza, naturalmente, avrebbe falsato il valore del prorata di detrazione applicabile.

73.      In secondo luogo, nessuno dei suddetti punti della motivazione della citata sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), sintetizzati ai paragrafi da 66 a 69 delle presenti conclusioni, precisa che alla fattispecie esaminata in tale sentenza doveva applicarsi solo il regime del prorata di detrazione applicabile alla sede centrale del soggetto passivo.

74.      Al contrario, come correttamente rilevato dal governo francese e dalla Commissione nelle loro osservazioni nella presente causa, il punto 34 della sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541) contraddice l’argomento relativo all’applicazione di un regime unico di prorata di detrazione, precisando che il soggetto passivo unico costituito dalla sede centrale e dalla succursale «è sottoposto, oltre al regime applicabile nello Stato [membro] in cui ha sede, a tanti regimi di detrazione nazionali quanti sono gli Stati membri in cui dispone di stabili organizzazioni» (38). Il punto 37 della stessa sentenza corrobora del resto tale interpretazione, affermando che il soggetto passivo che ha una stabile organizzazione in uno Stato membro diverso da quello della sua sede centrale deve determinare un prorata di detrazione «separato» per tale organizzazione stabile.

75.      Certamente la Corte, nella sua risposta alla terza questione che le è stata sottoposta nella causa Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), ha dichiarato, al punto 55 di tale sentenza, «che uno Stato membro non può, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma[, della sesta direttiva], consentire ad un soggetto passivo stabilito sul suo territorio di tenere conto, all’atto della determinazione del prorata di detrazione applicabile a un settore della sua attività economica, della cifra d’affari realizzata da una stabile organizzazione sita fuori dello stesso Stato [membro]» (39).

76.      A seguito dei quesiti posti dalla Corte e all’udienza dinanzi a quest’ultima, la Morgan Stanley si è basata sull’uso, al singolare, dell’espressione «stabile organizzazione», al fine di dedurne che il punto 55 della sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541) corroborava la sua tesi secondo cui doveva essere considerato solo il prorata di detrazione applicabile alla succursale francese sulla base delle operazioni effettuate esclusivamente da quest’ultima a beneficio dei propri clienti, escludendo, pertanto, le operazioni effettuate a beneficio di terzi dalla sede centrale londinese.

77.      Senza negare che la formulazione del punto 55 della citata sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), nel particolare ambito di tale sentenza, sia costellata di ambiguità, non credo che sia necessario riconoscere ad esso la portata che sembra dedurne la Morgan Stanley. In ogni caso, tale punto non può essere interpretato nel senso che inficia quanto già precedentemente affermato con riferimento ai punti da 34 a 38 di tale sentenza.

78.      Invero, nella terza questione sottoposta alla Corte in tale causa, il giudice del rinvio chiedeva se, in particolare, la risposta che sarebbe stata fornita alla prima questione ‐ cui la Corte ha risposto nei punti da 34 a 38 della sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541) ‐ potesse variare da uno Stato membro all’altro, in funzione delle opzioni rese possibili dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva, per quanto riguarda la costituzione di settori di attività distinti (40).

79.      La Corte ha quindi risposto a tale questione in senso negativo. Essa ha fatto riferimento, a tale riguardo, alla formulazione della facoltà offerta agli Stati membri dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettere a) e b), della sesta direttiva, vale a dire la possibilità di autorizzare o di obbligare «il soggetto passivo a determinare un prorata [di detrazione] per ogni settore della propria attività» escludendo, al punto 53 della sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), che l’espressione «settori d’attività» sia interpretata nel senso di riferirsi a «zone geografiche».

80.      In altri termini, ciò che è impossibile ai sensi della norma di calcolo del prorata di detrazione di cui all’articolo 17, paragrafo 5, primo e secondo comma, della sesta direttiva, giacché non esiste alcun nesso diretto e immediato tra le spese sostenute dalla sede centrale del soggetto passivo, situata in uno Stato membro, e le operazioni a valle di tutte le sue succursali negli altri Stati membri, non può essere autorizzato in virtù della facoltà offerta agli Stati membri di determinare il calcolo del prorata di detrazione in funzione dei settori d’attività, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva.

81.      Del resto, sia la tesi del prorata mondiale sia quella sostenuta dalla Morgan Stanley sono in contrasto con l’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, della sesta direttiva, nonché con gli articoli 168, 169 e 173 della direttiva 2006/112, come interpretati nella sezione 2 delle presenti conclusioni. In particolare, entrambe le tesi, in contrasto con i principi derivanti dalle disposizioni dei suddetti articoli, impongono di dover prendere in considerazione, ai fini della detrazione dell’IVA, acquisizioni di beni o di servizi che non presentano un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle che danno diritto a detrazione e tendono a ignorare la realtà economica delle situazioni in questione. Tuttavia, è pacifico che la presa in considerazione della realtà economica costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA (41).

82.      Il punto 55 della sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541) non può quindi essere interpretato come affermato dalla Morgan Stanley.

83.      Ne consegue che, come sostenuto dal governo francese e dalla Commissione nella presente causa, deve essere accolta solo la combinazione delle norme sul prorata di detrazione applicabili, da un lato, nello Stato membro di immatricolazione della succursale e, dall’altro, nello Stato membro della sede centrale del soggetto passivo, vale a dire la terza alternativa suggerita nella prima questione pregiudiziale.

84.      La logica di tale approccio, che poteva già dedursi, quantomeno implicitamente, dalla sentenza del 13 luglio 2000, Monte Dei Paschi Di Siena (C‑136/99, EU:C:2000:408, punti da 24 a 28), deriva non solo dai punti 34 e 37 della sentenza Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541), ma anche dall’ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481).

85.      L’applicazione combinata delle norme del prorata di detrazione dello Stato membro di immatricolazione della succursale e di quello della sede centrale del soggetto passivo, a mio avviso, garantisce il migliore equilibrio tra il requisito di neutralità dell’IVA e il principio di territorialità. Invero, per quanto riguarda quest’ultimo principio, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, quand’anche un’operazione a valle attribuisca il diritto a detrazione nello Stato membro della sede centrale del soggetto passivo, la detrazione sarà concessa solo se risulta che tale operazione avrebbe parimenti attribuito il diritto a detrazione nello Stato membro in cui viene chiesto il beneficio della detrazione, vale a dire lo Stato membro della succursale di tale soggetto passivo.

86.      Sebbene nessuna delle parti interessate abbia insistito su tale aspetto, è vero che l’applicazione di una siffatta soluzione può rivelarsi complessa, se non altro in ragione del fatto che postula che sia preso in considerazione il combinato disposto di due normative tributarie. È altresì vero che la Corte talvolta sottolinea, a sostegno dell’interpretazione delle disposizioni del sistema comune dell’IVA, l’importanza di garantire la certezza del diritto e l’applicazione corretta e semplice delle disposizioni della sesta direttiva e della direttiva 2006/112 (42), in particolare una gestione semplice del regime delle detrazioni e una riscossione affidabile e corretta dell’IVA (43).

87.      Senza trascurare tali difficoltà, le stesse non mi sembrano di entità tale da mettere in questione la soluzione dell’applicazione combinata delle norme sul prorata di detrazione, come risulta dall’interpretazione degli articoli 17, paragrafi 2, 3, lettera a), e 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, nonché degli articoli 168, 169, lettera a), e degli articoli da 173 a 175 della direttiva 2006/112.

88.      Per quanto riguarda la certezza del diritto del soggetto passivo, rammento che l’applicazione combinata delle norme sul prorata di detrazione dell’IVA dello Stato membro di immatricolazione della succursale e dello Stato membro in cui è situata la sede centrale del soggetto passivo risulta, in definitiva, dalla scelta effettuata dal soggetto passivo di operare in Stati membri diversi da quello della sua sede centrale, attraverso stabili organizzazioni e non mediante la costituzione di controllate (44). Tale scelta, che non è necessariamente motivata soltanto da considerazioni fiscali, può certamente comportare costi supplementari per il soggetto passivo e la necessità di conoscere le norme in materia di detrazione dei due Stati membri. Tuttavia ciò non implica che tali norme non possano essere previste.

89.      Per quanto concerne i rischi cui potrebbero andare incontro le amministrazioni tributarie degli Stati membri nell’ottenere e nel verificare i dati pertinenti, ricordo che queste ultime si avvalgono di diversi strumenti di cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di informazioni, al fine, segnatamente, di contribuire a garantire la riscossione affidabile e corretta dell’IVA (45).

90.      Per concludere tale argomento, ritengo utile, alla luce delle discussioni che hanno avuto luogo dinanzi alla Corte, esporre alcune osservazioni sul calcolo della detrazione, poiché risulta dall’applicazione combinata delle norme dello Stato membro di immatricolazione della succursale e di quello in cui è situata la sede centrale del soggetto passivo.

91.      Senza esaminare i dettagli, che non rientrano nella competenza della Corte nell’ambito del rinvio pregiudiziale (46), mi limiterò a ribadire che tale calcolo dovrà essere basato sul principio di destinazione delle spese alle operazioni effettuate dalla sede centrale con terzi.

92.      Di conseguenza, innanzitutto, le spese che sono esclusivamente destinate a operazioni soggette ad imposta della sede centrale dovranno dare diritto alla detrazione integrale, a condizione che le stesse abbiano attribuito il diritto a detrazione nello Stato membro in cui viene chiesta la detrazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112.

93.      Inoltre, le spese esclusivamente destinate a operazioni esenti non potranno attribuire un diritto ad alcuna detrazione (47). Sia i governi francese e portoghese, sia la Commissione ne convengono nelle loro risposte scritte al quesito posto dalla Corte.

94.      Infine, in caso di uso promiscuo, il prorata di detrazione dovrà essere determinato, a seconda delle norme applicabili nello Stato membro della sede centrale, restando inteso che la parte delle operazioni che danno diritto a detrazione darà luogo alla detraibilità dell’IVA solo se risulta che avrebbe dato diritto a detrazione anche nello Stato membro di immatricolazione della succursale. A tale riguardo, rilevo che, con riferimento al calcolo di tale prorata, la posizione del governo francese e quella della Commissione divergono. Invero, il governo francese suggerisce di reintegrare, nella frazione del prorata di detrazione applicabile alla succursale, il volume d’affari realizzato da quest’ultima con i propri clienti, al fine, da un lato, di garantire che sia determinato un unico prorata di detrazione «per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo», ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, della sesta direttiva e dell’articolo 173, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 e, dall’altro, per evitare di violare il divieto di un prorata di detrazione per zone geografiche, divieto risultante dal punto 53 della sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541). Invece, la Commissione esclude che il volume d’affari realizzato dalla succursale francese con i terzi possa essere preso in considerazione dal momento che non si riferisce a operazioni esclusivamente destinate a quelle della sede centrale londinese.

95.      Sono propenso a condividere l’analisi del governo francese.

96.      Ricordo che, in base alla loro formulazione, l’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, della sesta direttiva e l’articolo 173, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 indicano che il prorata di detrazione da utilizzare è determinato «per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo» (48).

97.      Certamente, tali disposizioni rientrano nel rispettivo capo delle due direttive IVA relativo al «prorata di detrazione» e hanno quindi ad oggetto la definizione del regime del diritto alla detrazione dell’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a uso promiscuo (49), vale a dire quelli destinati sia alla realizzazione di operazioni che danno diritto a detrazione sia di operazioni che non danno tale diritto. Si tratta dunque di disposizioni che disciplinano il caso della detrazione parziale dell’IVA (50).

98.      La Commissione, tuttavia, trae una conclusione errata da tali articoli quando afferma, in sostanza, che, dal momento che le operazioni a valle compiute dalla succursale francese a beneficio dei propri clienti in Francia, che non sono oggetto della controversia di cui al procedimento principale, sembrano attribuire il diritto a detrazione integrale (51), esse non rientrano nella categoria di operazioni di cui alle suddette disposizioni delle due direttive IVA.

99.      Infatti, la Commissione trascura la circostanza per cui il prorata unico di detrazione deve essere determinato non solo in funzione delle spese a uso promiscuo della succursale, bensì di quelle del soggetto passivo nello Stato membro in cui è chiesta la detrazione. Orbene, «il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo» comprende necessariamente anche tutte le operazioni compiute dalla succursale francese.

3.      Sulla questione relativa all’«eventuale esistenza di un regime di opzione»

100. Al termine della sua prima questione, il giudice del rinvio menziona l’«eventuale esistenza di un regime di opzione per l’assoggettamento all’[IVA]» che la Corte potrebbe prendere in considerazione nella sua risposta e che potrebbe influenzare quest’ultima.

101. A parte l’opzione che ho già menzionato che, nella controversia di cui al procedimento principale, la succursale francese ha esercitato nello Stato membro della sua immatricolazione ai fini dell’assoggettamento delle sue operazioni bancarie e finanziarie ‐ in forza dell’articolo 13 C, primo comma, della sesta direttiva e dell’articolo 137, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, recepiti nel CGI ‐, il giudice del rinvio non ha menzionato altri tipi di opzioni.

102. In tali circostanze, mi limiterò all’opzione esercitata dalla succursale francese nello Stato membro della sua immatricolazione, che ritengo debba naturalmente essere presa in considerazione al fine di determinare la portata del diritto a detrazione del soggetto passivo in tale Stato membro.

103. A tale riguardo, ritengo che ai sensi del principio dell’applicazione combinata delle norme di detrazione dei due Stati membri interessati, il diritto a detrazione della succursale francese relativo alle spese da essa sostenute esclusivamente a beneficio delle operazioni della sua sede centrale londinese realizzate con terzi, dipenderà, in una prima fase, dalla questione se le operazioni in discussione diano diritto a detrazione, totalmente o parzialmente, nel Regno Unito.

104. Mi preme ribadire che, qualora le operazioni in questione non diano alcun diritto a detrazione in tale Stato membro, l’IVA gravante sulle spese a monte non potrà essere detratta in Francia, malgrado l’opzione esercitata dalla succursale in Francia di assoggettare all’IVA le operazioni bancarie e finanziarie effettuate in tale Stato membro. Infatti, come ho sostanzialmente indicato ai paragrafi da 44 a 46 delle presenti conclusioni, l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e l’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112 non possono essere interpretati nel senso che consentano a un soggetto passivo di beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte gravante su spese che presentino un nesso diretto e immediato con operazioni a valle che non danno diritto a detrazione, indipendentemente dal luogo in cui sono state effettuate tali operazioni.

105. Al contrario di quanto sostenuto dalla Morgan Stanley nelle sue osservazioni, tale approccio non significa assolutamente che l’opzione esercitata dalla succursale per le sue operazioni bancarie e finanziarie in Francia sia priva di ogni effetto utile. Tale opzione è perfettamente utile ‐ e del resto necessaria ‐ affinché la detrazione dell’IVA a monte sia concessa per la realizzazione delle operazioni della succursale francese a beneficio dei suoi clienti in Francia. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, tale opzione rimane altresì pur sempre utile ai fini della determinazione della portata del diritto a detrazione della succursale per le spese che presentano un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle della sede centrale londinese che danno diritto a detrazione nel Regno Unito. Infatti, senza l’esercizio di tale opzione, l’IVA assolta a monte su spese siffatte non potrebbe essere detratta in Francia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112.

106. Ciò posto, qualora le operazioni a valle effettuate dalla sede centrale londinese diano diritto alla detrazione nello Stato membro in cui la stessa è situata, in una seconda fase, si tratterà di verificare se, ai sensi della normativa francese, queste stesse operazioni avrebbero dato diritto a detrazione, ai sensi dell’opzione che la succursale francese ha esercitato nello Stato membro della sua immatricolazione, qualora esse fossero state compiute in tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112.

107. Ad ogni buon conto, e anche se il giudice del rinvio non fornisce alcun chiarimento a tale riguardo, sembra inoltre che il riferimento al regime di opzione richiami la prassi dell’amministrazione tributaria francese ai sensi della quale le opzioni esercitate per l’assoggettamento all’IVA delle operazioni bancarie e finanziarie sono individuali per ciascuna stabile organizzazione (52). Ovviamente, la natura individuale dell’opzione, che risulta da una semplice prassi amministrativa, non può rappresentare un ostacolo alla piena applicazione del diritto dell’Unione, nel caso di specie quella delle condizioni sostanziali del diritto a detrazione di cui ci si intende avvalere in Francia. In ogni caso, ribadisco che, da un lato, è la succursale francese a far valere il diritto a detrazione nello Stato membro della sua immatricolazione e, dall’altro, quest’ultima costituisce un soggetto passivo unico con la sede centrale situata nell’altro Stato membro.

108. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco di rispondere alla prima questione pregiudiziale come segue: nel caso in cui le spese sostenute da una succursale di un soggetto passivo, situata in uno Stato membro, siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sede centrale di tale soggetto passivo, situata in un altro Stato membro, le disposizioni dell’articolo 17, paragrafi 2, 3, e 5, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, riprese agli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112 devono essere interpretate nel senso che esse comportano che lo Stato membro di immatricolazione della succursale applichi a tali spese il prorata di detrazione della succursale, determinato prendendo in considerazione le operazioni a valle compiute dalla sede centrale con i terzi, in base alle norme applicabili nel suddetto Stato membro e in quello in cui è situata la sede centrale del soggetto passivo.

C.      Sulla seconda questione

109. La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio verte sulle norme di detrazione da applicare nel caso in cui talune spese sopportate dalla succursale francese concorrano indifferentemente alla realizzazione delle sue proprie operazioni nel suo Stato di immatricolazione e alla realizzazione delle operazioni della sede centrale «con riguardo alla nozione di spese generali ed al prorata di detrazione».

110. La Morgan Stanley ritiene che la soluzione di tale questione debba essere identica a quella suggerita quanto alla prima. Infatti, le spese sopportate dalla succursale che concorrono alla realizzazione delle sue operazioni nel suo Stato membro di immatricolazione e delle operazioni della sede centrale sono spese generali, ai sensi della giurisprudenza della Corte (53), alle quali occorre applicare solo il prorata di detrazione della succursale, determinato sulla base delle sole operazioni che essa compie nello Stato membro in cui è immatricolata. Tale soluzione deve condurre a constatare che le spese promiscue non hanno nessi diretti con i flussi interni risultanti dal trasferimento dei costi nei confronti della sede centrale londinese, bensì sono connesse al complesso della sua attività. Il diritto a detrazione sarà quindi determinato, secondo la Morgan Stanley, applicando un prorata calcolato in funzione del volume d’affari realizzato dalla succursale francese, circostanza che, in ragione dell’opzione esercitata, dovrà comportare una detrazione integrale dell’IVA gravante sulle suddette spese.

111. Il governo francese, al pari della Commissione, ritiene che, sempreché le spese sostenute dalla succursale francese rientrino nella categoria delle spese generali del soggetto passivo, potrebbe essere attribuito un diritto a detrazione in Francia. In tal caso, deve essere determinato un solo prorata di detrazione per tutte le spese promiscue sostenute dalla succursale francese a vantaggio del soggetto passivo unico che quest’ultima costituisce con la sede centrale londinese.

112. Condivido tale argomento.

113. Innanzitutto, come convengono le parti interessate, sebbene, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisizione di beni o servizi a monte presupponga, in linea di principio, che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, tale diritto è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo, anche in mancanza di un siffatto nesso diretto e immediato, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi delle prestazioni che esso fornisce. Infatti, costi di tal genere presentano un nesso immediato e diretto con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo (54).

114. Inoltre, nella presente causa, a mio avviso, dalla giurisprudenza citata nei due paragrafi precedenti ‐ nonché dall’obbligo di determinare un prorata unico di detrazione per l’insieme delle spese promiscue di un soggetto passivo, conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, della sesta direttiva e all’articolo 173, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 (55) ‐ consegue necessariamente che, se spese generali di tal genere presentano un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, sia le operazioni della succursale a beneficio dei suoi clienti, sia quelle a beneficio della sede centrale di tale soggetto passivo, che includono tali spese, devono essere prese in considerazione al fine di determinare il prorata di detrazione applicabile nello Stato membro di immatricolazione della succursale.

115. Non vi è infatti alcuna ragione per procedere in modo diverso. Dal momento che le operazioni a valle del soggetto passivo sono realizzate in parte in un altro Stato membro, occorre tenerne conto, proprio come le stesse sarebbero prese in considerazione laddove tutte le attività di tale soggetto passivo fossero esercitate nel territorio di un solo e unico Stato membro.

116. Infine, ritengo che tale soluzione sia altresì coerente con la sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541, punti 34 e 53) per i motivi illustrati nei paragrafi da 70 a 85 e da 94 a 99 delle presenti conclusioni.

117. Pertanto, il prorata di detrazione presenterà, al numeratore, il volume d’affari, realizzato dalla succursale francese, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione in Francia (56), nonché quello realizzato dalla sede centrale londinese relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione nel Regno Unito e che darebbero altresì diritto a detrazione in Francia (57). Il denominatore della frazione presenterà il volume d’affari relativo al complesso delle operazioni realizzate dalla succursale francese e dalla sede centrale londinese con i terzi.

118. In tali circostanze, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale come segue: il prorata di detrazione dell’IVA gravante sulle spese sopportate dalla succursale di un soggetto passivo, situata in uno Stato membro, che concorrono sia alla realizzazione di operazioni di tale succursale nel suo Stato membro d’immatricolazione, sia alla realizzazione di operazioni della sede centrale di tale soggetto passivo, situata in un altro Stato membro, deve essere determinato ai sensi delle stesse norme e modalità applicabili alle spese sostenute da tale succursale che sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni di tale sede centrale con i terzi.

III. Conclusione

119. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) come segue:

1.      Nel caso in cui, come nella controversia di cui al procedimento principale, le spese sostenute da una succursale di un soggetto passivo, situata in uno Stato membro, siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sede centrale di tale soggetto passivo, situata in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 17, paragrafi 2, 3, e 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati [m]embri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, riprese dagli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che esse comportano che lo Stato membro di immatricolazione della succursale applichi a tali spese il prorata di detrazione della succursale, determinato prendendo in considerazione le operazioni a valle compiute dalla sede centrale con i terzi, in base alle norme applicabili nel suddetto Stato membro e in quello in cui è situata la sede centrale del soggetto passivo.

2.      Il prorata di detrazione dell’IVA gravante sulle spese sopportate dalla succursale di un soggetto passivo, situata in uno Stato membro, che concorrono sia alla realizzazione di operazioni di tale succursale nel suo Stato membro d’immatricolazione, sia alla realizzazione di operazioni della sede centrale di tale soggetto passivo, situata in un altro Stato membro, deve essere determinato ai sensi delle stesse norme e modalità applicabili alle spese sostenute da tale succursale che sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni di tale sede centrale con i terzi.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 1977, L 145, pag. 1.


3      GU 2006, L 347, pag. 1.


4      È la ragione per cui occorre fare riferimento sia alla sesta direttiva, applicabile sino al 31 dicembre 2006, sia alla direttiva 2006/112, entrata in vigore il 1o gennaio 2007.


5      Rispettivamente, articolo 13 C, primo comma, della sesta direttiva e articolo 137, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, recepiti, nel diritto francese, dall’articolo 260 B del CGI.


6      Dal fascicolo, in particolare dalla sentenza della Cour administrative d’appel de Versailles (corte amministrativa d’appello di Versailles, Francia), del 27 gennaio 2015, che è stata impugnata dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), da cui trae origine la presente causa, risulta che i bonifici erano destinati a coprire le spese sopportate dalla succursale francese ai fini delle operazioni «Equity Sales» (operazioni relative a mercati azionari) e «Fixed Income Sales» (operazioni relative a mercati obbligazionari, derivati su cambi cambio o su materie prime) effettuate dalla sede centrale londinese. Si noti che la sentenza della cour administrative d’appel de Versailles (corte amministrativa d’appello di Versailles) è stata pubblicata e commentata da Féron, I., «Après Le Crédit Lyonnais, Morgan Stanley: faut-il fermer toutes les succursales françaises?», Revue de droit fiscal, n. 16, 2015, comm. 273. Tale sentenza, nonché la causa pendente dinanzi alla Corte hanno, del resto, dato origine a un dibattito tra i tributaristi francesi: v., oltre al commento precedentemente citato, Debat, O., «Réflexion sur l’application de la réglementation de la taxe sur la valeur ajoutée aux “opérations” entre une société et sa succursale étrangère», Revue de droit bancaire et financier, n. 3, 2015; Sérandour, Y., «Droit à déduction de la TVA sur les frais engagés par une succursale au profit de son siège établi dans un autre État membre: quelle étendue?», Revue de droit fiscal, n. 23, 2017, pag. 333, nonché Pottier, E., «Avancées notables en matière de droit à déduction de la TVA pour les succursales françaises d’entreprises étrangères réalisant des opérations bancaires et financières: la saga Morgan Stanley», Revue internationale des services financiers, n. 2, 2017, pag. 129.


7      Ottava direttiva del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‐ Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU 1979, L 331, pag. 11). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che definisce le modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112 a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro di rimborso, bensì in un altro Stato membro (GU 2008, L 44, pag. 23).


8      La Corte ricorda invero regolarmente che il contesto normativo istituito dall’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della sesta direttiva (che corrisponde, in sostanza, agli articoli 170 e 171, paragrafo 1, della direttiva 2006/112) e, in particolare, dall’ottava direttiva 79/1072, stabilisce una distinzione solo in funzione del luogo di stabilimento del soggetto passivo che presuppone che esistano, per quanto riguarda la modalità di restituzione dell’IVA, solo due categorie di soggetti passivi di cui la prima, vale a dire i soggetti passivi stabiliti all’interno del paese, ha diritto alla detrazione dell’IVA e la seconda, vale a dire i soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, al rimborso di tale imposta: v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Commissione/Italia (C‑244/08, non pubblicata, EU:C:2009:478, punto 36); del 25 ottobre 2012, Daimler e Widex (C‑318/11 e C‑319/11, EU:C:2012:666, punto 40), e ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481, punto 30).


9      V., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2006, FCE Bank (C‑210/04, EU:C:2006:196, punti 33 e 35); del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige (C‑7/13, EU:C:2014:2225, punti 23 e 25); e del 7 agosto 2018, TGE Gas Engineering (C‑16/17, EU:C:2018:647, punto 40). V. altresì, in tal senso, in un altro contesto, sentenza del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław, (C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 34). Al punto 36 di tale sentenza, la Corte precisa inoltre che l’espressione «in modo indipendente» e l’espressione «in modo autonomo», utilizzate indifferentemente nelle varie versioni linguistiche dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, sono, in sostanza, analoghe.


10      V. sentenza del 23 marzo 2006 FCE Bank (C‑210/04, EU:C:2006:196, punto 37). V. altresì, in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Commissione/Italia (C‑244/08, non pubblicata, EU:C:2009:478, punto 38); del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541, punto 34), e del 7 agosto 2018, TGE Gas Engineering (C‑16/17, EU:C:2018:647, punto 41).


11      Occorre notare che, nella sua sentenza e a sostegno di tale interpretazione, la cour administrative d’appel de Versailles (corte amministrativa d’appello di Versailles) fa riferimento alle sentenze del 23 marzo 2006, FCE Bank (C‑210/04, EU:C:2006:196), e del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541).


12      L’interpretazione della cour administrative d’appel de Versailles (corte amministrativa d’appello di Versailles) si applica altresì, in parte, alle spese cosiddette miste, per la parte di tali spese destinate alle operazioni effettuate dalla sede centrale londinese. In tale circostanza, e secondo tale logica, la detrazione dell’IVA per le spese miste sopportate dalla succursale è solo parziale, fino a concorrenza delle operazioni realizzate da quest’ultima.


13      Il corsivo è mio.


14      Conformemente agli articoli 17, paragrafo 5, e 19 della sesta direttiva, nonché agli articoli 173 e 174 della direttiva 2006/112. V. altresì, in tal senso, sentenze del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541, punti 28 e 29), e del 16 giugno 2016, Kreissparkasse Wiedenbrück (C‑186/15, EU:C:2016:452, punti 31 e 32).


15      V., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstucksgemeinschaft (C‑332/14, EU:C:2016:417, punto 25).


16      V., in tal senso, sentenze del 2 luglio 2009, EGN (C‑377/08, EU:C:2009:423, punti 23, 25 e 33), e del 22 dicembre 2010, RBS Deutschland Holdings (C‑277/09, EU:C:2010:810, punti da 30 a 33).


17      Ricordo che la Corte ha ripetutamente dichiarato che il diritto a detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e, in linea di principio, non può essere assoggettato a limitazioni, e che il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche: v., in particolare, sentenze del 15 settembre 2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos (C‑516/14, EU:C:2016:690, punti 37 e 39), e del 5 luglio 2018, Marle Participations (C‑320/17, EU:C:2018:537, punti 24 e 25).


18      V., in tal senso, in particolare, sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 23), e ordinanza del 12 gennaio 2017, MVM (C‑28/16, EU:C:2017:7, punto 29).


19      V. in tal senso, in particolare, sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 23), e ordinanza del 12 gennaio 2017, MVM (C‑28/16, EU:C:2017:7, punto 29).


20      In particolare, con riferimento alla somiglianza tra le operazioni della succursale francese e della sede centrale londinese.


21      Sentenza del 13 luglio 2000, Monte Dei Paschi Di Siena (C‑136/99, EU:C:2000:408, punto 28). Il corsivo è mio.


22      V. altresì, in tal senso, ordinanza del 21 giugno 2016, ESET (C‑393/15, non pubblicata, EU:C:2016:481, punto 42).


23      V., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2000, Monte Dei Paschi Di Siena (C‑136/99, EU:C:2000:408, punto 28).


24      Necessità sottolineata per la prima volta dalla Corte nella sentenza del 4 luglio 1985, Berkholz (168/84, EU:C:1985:299, punto 14), con riguardo al luogo di riferimento uniforme delle prestazioni di servizi ai fini dell’IVA, e ripresa, segnatamente, nella sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541, punto 35).


25      V. in tal senso, in particolare, sentenze del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541, punti 28 e 29), e del 16 giugno 2016, Kreissparkasse Wiedenbrück (C‑186/15, EU:C:2016:452, punti 31 e 32).


26      V., in tal senso, nell’ambito del rimborso dell’IVA, che è solo una modalità di restituzione dell’IVA (v. nota 7 delle presenti conclusioni), sentenza del 13 luglio 2000, Monte Dei Paschi Di Siena (C‑136/99, EU:C:2000:408, punti da 24 a 28).


27      Queste ultime operazioni, come già indicato al paragrafo 15 delle presenti conclusioni, non sono oggetto della controversia che ha dato origine al procedimento principale.


28      V., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstucksgemeinschaft (C‑332/14, EU:C:2016:417, punto 26).


29      Fatta salva, se del caso, l’applicazione di una specifica disposizione che consente la detrazione dell’IVA gravante sull’acquisto o sulla fornitura di beni o di servizi destinati a operazioni esenti, come specificato dall’articolo 169, lettere b) e c), della direttiva 2006/112.


30      V. sentenza del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstucksgemeinschaft (C‑332/14, EU:C:2016:417, punto 31). Tali disposizioni lasciano tuttavia una discrezionalità abbastanza ampia agli Stati membri che consente loro di applicare un metodo di calcolo diverso, a condizione che il metodo applicato consenta una determinazione del prorata di detrazione dell’IVA assolta a monte più precisa di quella derivante dalla ripartizione in base al volume d’affari. V., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft (C‑332/14, EU:C:2016:417, punti 32 e 33 e la giurisprudenza ivi citata), e del 16 giugno 2016, Kreissparkasse Wiedenbrück (C‑186/15, EU:C:2016:452, punto 35).


31      Il corsivo è mio.


32      Il corsivo è mio.


33      Conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:120).


34      Sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541, punto 37) (Il corsivo è mio).


35      Il corsivo è mio.


36      Conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:120). Il corsivo è mio.


37      V., in particolare, sentenze dell’8 giugno 2000, Midland Bank (C‑98/98, EU:C:2000:300, punto24); del 29 ottobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 57), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 23).


38      Il corsivo è mio.


39      Il corsivo è mio.


40      V. sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541, punto 19).


41      V., in particolare, sentenze del 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg (C‑73/06, EU:C:2007:397, punto 43); del 7 ottobre 2010, Loyalty Management UK e Baxi Group (C‑53/09 e C‑55/09, EU:C:2010:590, punto 39), e del 22 febbraio 2018, T‑2 (C‑396/16, EU:C:2018:109, punto 43).


42      V., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2001, Cantor Fitzgerald International (C‑108/99, EU:C:2001:526, punto 33), e del 18 luglio 2013, AES‑3C Maritza East 1 (C‑124/12, EU:C:2013:488, punto 37).


43      V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, AES‑3C Maritza East 1 (C‑124/12, EU:C:2013:488, punto 38).


44      Da un altro punto di vista, ossia quello del principio della parità di trattamento, la Corte ha respinto la violazione di un principio siffatto tra, da un lato, una società che opera mediante una succursale e, dall’altro, quella che opera attraverso una controllata, nella sentenza del 12 settembre 2013, Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:541, punti da 45 a 48). Sebbene la motivazione della sentenza riguardi i rapporti con i paesi terzi, la stessa vale anche nei rapporti tra Stati membri. Invero, mentre nel caso di una società stabilita in uno Stato membro che fornisce servizi attraverso un’organizzazione stabile in un altro Stato membro, il soggetto passivo unico ai fini dell’IVA, ai sensi della giurisprudenza della Corte, sarà costituito dalla sede centrale di tale società e dalla sua stabile organizzazione (succursale), invece, nel caso in cui tale società presti tali medesimi servizi mediante una controllata in un altro Stato membro, la controllata sarà considerata, ai fini dell’IVA, come un soggetto passivo a pieno titolo in tale Stato membro: v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Le Crédit Lyonnais (C‑388/11, EU:C:2013:120, paragrafo 72).


45      Vale a dire il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 9 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU 2010, L 268, pag. 1), nonché, in materia di recupero dei crediti, la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE (GU 2011, L 302, pag. 16). V., per quanto riguarda il regolamento n. 904/2010, la sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832, punti da 55 a 59), e, per quanto riguarda la direttiva 2010/24, la sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan (C‑34/17, EU:C:2018:282).


46      Come, ad esempio, la questione del calcolo dettagliato del prorata di detrazione, che le parti hanno illustrato, in funzione dei loro argomenti.


47      Fatte salve le eccezioni ammesse ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettere b) e c), della sesta direttiva e dell’articolo 169, lettere b) e c), della direttiva 2006/112.


48      Il corsivo è mio.


49      V. sentenza del 16 giugno 2016, Kreissparkasse Wiedenbrück (C‑186/15, EU:C:2016:452, punto 31).


50      V. sentenza del 16 giugno 2016, Kreissparkasse Wiedenbrück (C‑186/15, EU:C:2016:452, punto 32).


51      In ragione dell’opzione esercitata in Francia dalla succursale francese.


52      V. interpello n. 2010/03 (IVA), del 14 settembre 2010, BOI-TVA-SECT‑50-10-30, n. 140. V. altresì a tale riguardo Pottier, E., op. cit., pag. 132.


53      La Morgan Stanley si riferisce, a tale riguardo, alle sentenze del 22 febbraio 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, punti da 34 a 36); del 26 maggio 2005, Kretztechnik (C‑465/03, EU:C:2005:320, punto 36), e del 29 ottobre 2009, SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punti da 57 a 60).


54      V. in tal senso, in particolare, sentenze del 29 ottobre 2009, SKF, C‑29/08, EU:C:2009:665, punti 57 e 58); del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punti 23 e 24), e del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:683, punti 28 e 29). Del resto, ricordo che, nella sentenza del 13 luglio 2000, Monte Dei Paschi Di Siena (C‑136/99, EU:C:2000:408, punti 12, 15, 28 e 29), la Corte ha riconosciuto un diritto al rimborso (parziale) dell’IVA versata in Francia sulle spese sostenute dal soggetto passivo, stabilito in Italia, per la costituzione del suo ufficio di rappresentanza in Francia, le cui azioni concorrevano in modo indifferenziato a operazioni esenti e a operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo in Italia; secondo la Corte, l’importo del rimborso deve quindi essere determinato applicando il prorata di detrazione di cui all’articolo 19 della sesta direttiva (corrispondente all’articolo 174 della direttiva 2006/112), eventualmente modulato in funzione delle operazioni che, ove fossero effettuate nello Stato membro del rimborso, attribuirebbero un diritto a detrazione (vale a dire, nel caso di specie, in Francia).


55      V., a tale riguardo, paragrafi da 94 a 99 delle presenti conclusioni.


56      Sulla base, ribadisco, dell’opzione esercitata da tale succursale in detto Stato membro.


57      Ai sensi degli articoli 17, paragrafi 3, lettera a), e 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, nonché dell’articolo 169, lettera a), dell’articolo 173, paragrafo 1, e dell’articolo 174, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.