Language of document : ECLI:EU:C:2014:103

Causa C‑79/13

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

contro

Selver Saciri e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel)

«Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Articolo 13, paragrafo 1 – Termini di concessione di condizioni materiali di accoglienza – Articolo 13, paragrafo 2 – Misure relative alle condizioni materiali di accoglienza – Garanzie – Articolo 13, paragrafo 5 – Fissazione e concessione di condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo – Importo dell’aiuto concesso – Articolo 14 – Modalità delle condizioni materiali di accoglienza – Saturazione delle strutture di accoglienza – Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale – Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Direttiva 2003/9 – Concessione di condizioni minime di accoglienza – Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici – Obbligo per lo Stato membro ospitante di fornire tali sussidi a partire dal momento di presentazione della domanda di asilo – Determinazione dell’importo dei sussidi economici – Criteri – Applicabilità delle condizioni materiali di accoglienza previste all’articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8 della direttiva 2003/9 – Insussistenza – Importo dei sussidi che deve essere sufficiente a mantenere l’unità familiare

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 1; direttiva del Consiglio 2003/9, artt. 13, 14, 17 e 18, § 1)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Direttiva 2003/9 – Concessione di condizioni minime di accoglienza – Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici – Possibilità di rinvio dei richiedenti asilo verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica in caso di saturazione delle strutture di alloggio – Presupposti – Rispetto da parte di tali organismi delle norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo

(Direttiva del Consiglio 2003/9)

1.        L’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, e rispondere alle norme minime sancite dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Tale Stato membro deve assicurare che l’importo totale dei sussidi economici concessi sia sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, tenendo conto eventualmente della salvaguardia dell’interesse delle persone portatrici di particolari esigenze, in forza delle disposizioni dell’articolo 17 della medesima direttiva. Le condizioni materiali di accoglienza previste all’articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9 non sono imposte agli Stati membri qualora essi abbiano scelto di concedere tali condizioni unicamente in forma di sussidi economici. Tuttavia, l’importo di questi sussidi deve essere sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l’unità familiare dei richiedenti asilo.

(v. punto 46, dispositivo 1)

2.        La direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture d’alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva.

(v. punto 51, dispositivo 2)