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Impugnazione proposta il 17 dicembre 2018 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 ottobre 2018, causa T-272/16, Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-797/18 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte che voglia accogliere la sua impugnazione, annullare la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea, del 4 ottobre 2018, causa Τ-272/16, nella parte recante rigetto del suo ricorso, accogliere il ricorso della Repubblica ellenica del 25 giugno 2016, annullare la decisione di esecuzione 2016/417/CE della Commissione europea, del 17 marzo 2016 1 , nei punti in cui essa (a) impone rettifiche finanziarie di importo pari a EUR 166 797 866,22 per gli anni di domanda 2012-2013 nel settore degli aiuti diretti disaccoppiati e (b) impone una rettifica finanziaria complessiva di importo pari a EUR 3 880 460,50 per gli esercizi finanziari 2010-2013 nel settore dello sviluppo rurale FEASR, Assi 1 + 3 – Misure 125 e 121 orientate all’investimento (2007-2013), e condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce 6 motivi.

A. Per quanto riguarda la parte della sentenza impugnata dedicata al primo, al secondo e al terzo motivo di ricorso e relativa alla rettifica imposta nel settore degli aiuti diretti disaccoppiati, vengono dedotti tre motivi di impugnazione.

Il primo motivo di impugnazione verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 2 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla definizione di pascolo, e su un’insufficiente ed inadeguata motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di impugnazione verte sull’erronea interpretazione degli orientamenti VI/5330/97 quanto alla sussistenza dei presupposti per l’imposizione di una rettifica del 25%, sull’erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 43, 44 e 137 del regolamento n. 73/2009 3 , su una motivazione inadeguata e contraddittoria e sul travisamento della relazione di sintesi dell’organo di conciliazione.

Inoltre, con il terzo motivo di impugnazione vengono allegate l’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 4 e degli orientamenti pertinenti, del principio del ne bis in idem e del principio di proporzionalità, nonché una motivazione insufficiente e contraddittoria.

B. Per quanto riguarda la parte della sentenza impugnata dedicata al quarto e al quinto motivo di ricorso in relazione alla rettifica imposta nell’ambito della misura 125 del programma di sviluppo rurale, vengono dedotti due motivi di impugnazione. Il primo (quarto motivo di impugnazione) verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 71, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 5 del Consiglio nonché su un’insufficiente e inadeguata motivazione della sentenza impugnata, mentre con il secondo motivo (quinto motivo di impugnazione) si allega che la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e se ne contesta la motivazione come insufficiente ed inadeguata.

C. Infine, per quanto riguarda la parte della sentenza impugnata che respinge il sesto e il settimo motivo di ricorso in relazione alla rettifica imposta per la misura 121 del programma di sviluppo rurale, con il sesto motivo di impugnazione, suddiviso in due parti, vengono allegati l’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 73 del regolamento n. 817/2004 6 della Commissione, una motivazione insufficiente e un travisamento degli elementi di prova.

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1 GU 2016, L 75, pag. 16.

2 GU 2004, L 141, pag. 18.

3 GU 2009, L 30, pag. 16.

4 GU 2005, L 209, pag. 1.

5 GU 2005, L 277, pag. 1.

6 GU 2004, L 153, pag. 31.