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Impugnazione proposta il 20 dicembre 2019 da Autostrada Wielkopolska S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 ottobre 2019, causa T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A. / Commissione

(Causa C-933/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Autostrada Wielkopolska S.A (rappresentanti: O. Geiss, Rechtsanwalt, T. Siakka, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione della Commissione (UE) 2018/556, del 25 agosto 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di Autostrada Wielkopolska SA o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e, in ogni caso,

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione e nel procedimento nella causa T-778/17 dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i seguenti quattro motivi.

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore manifesto di diritto nel respingere il primo motivo della ricorrente, in quanto, dopo aver correttamente concluso che la Commissione avrebbe dovuto dare alla ricorrente la possibilità di presentare nuovamente osservazioni durante il procedimento amministrativo (una conclusione che non viene rimessa in discussione nella presente impugnazione), ha applicato un criterio giuridico errato (richiedendo che venga provato un effetto potenziale sulla decisione), ha travisato il contenuto della decisione impugnata e non ha fornito un’adeguata motivazione laddove ha concluso che (il criterio errato) non era stato applicato.

Secondo motivo: gli errori manifesti di diritto del Tribunale comprendono la mancata valutazione dell’applicazione, da parte della Commissione, del criterio dell’investitore privato alla luce del corretto standard di legge, in violazione dell’articolo 107 , paragrafo 1, TFUE, eccedendo i limiti del proprio potere di controllo in quanto ha sostituito il proprio ragionamento a quello della decisione impugnata, ha invertito l’onere della prova, ha dato una motivazione inadeguata, ha snaturato gli elementi di prova, non ha rispettato le norme in materia di prove (relativamente alla sua conclusione e al suo obbligo di valutare l’esame della Commissione alla luce dello standard di legge applicabile) e ha violato il principio fondamentale del primato del diritto dell’Unione. Più specificamente, gli errori riguardano la conclusione secondo la quale la Commissione non era tenuta a tenere in considerazione e valutare il cambiamento dell’inflazione e del rischio di cambio, l’affidamento del Tribunale sulla legge del 28 luglio 2005, quale limitazione al criterio dell’investitore privato, la conclusione secondo cui la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione e valutare il rischio di terminazione e di contenzioso ed errori relativi alla valutazione del Tribunale del terzo elemento nel considerando 152.

Terzo motivo: respingendo la seconda parte del secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha manifestamente commesso un errore di diritto in quanto ha applicato erroneamente il criterio applicabile, ha sostituito illegittimamente il proprio ragionamento a quello della Commissione, ha invertito l’onere della prova, ha fornito una motivazione inadeguata e non ha rispettato le norme in materia di prove.

Quarto motivo: respingendo il primo argomento del quinto motivo di ricorso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha snaturato il chiaro significato degli elementi di prova e ha fornito una motivazione inadeguata.

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