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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 24 marzo 2020 – DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG und Volkswagen AG

(Causa C-145/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: DS

Resistenti: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG und Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo 1 , debba essere interpretato nel senso che un autoveicolo ricompreso nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 7152007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo 2 , presenti le caratteristiche tipiche dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente attendersi, qualora l’autoveicolo sia dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 3, n. 10, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, ma sia nondimeno munito di un’omologazione CE valida, potendo essere quindi utilizzato su strada.

Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, n. 10, di detto regolamento, concepito in modo tale che, al di fuori del funzionamento di prova in condizioni di laboratorio, in condizioni di guida reali il ricircolo dei gas di scarico si verifichi appieno solo in presenza di temperature esterne comprese tra 15 e 33 gradi Celsius, sia consentito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, ovvero se la limitazione della piena efficacia del ricircolo dei gas di scarico a condizioni climatiche esistenti in alcune parti dell’Unione europea solo in circa la metà dell’anno, osti a priori all’applicazione della disposizione derogatoria medesima.

Se l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44/CE debba essere interpretato nel senso che un vizio di conformità consistente nell’installazione su un veicolo di un impianto di manipolazione vietato dal combinato disposto dell’articolo 3, n. 10, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debba essere considerato quale vizio minore ai sensi di tale disposizione qualora il cessionario, consapevole della sua sussistenza e del suo meccanismo di azione, abbia nondimeno acquistato il veicolo.

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1 GU 1999, L 171, pag. 12.

2 GU 2007, L 171, pag. 1.