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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 3 aprile 2018 – Komisia za protivodeystvie na koruptsiata i otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo / BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Trast B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.

(Causa C-234/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: Komisia za protivodeystvie na koruptsiata i otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo

Resistenti: BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Trast B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, ai sensi del quale devono essere stabilite «norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca», debba essere interpretato nel senso che consenta agli Stati membri di adottare norme sulla confisca civile non fondata su una condanna.

Se dall’articolo 1, paragrafo 1, in considerazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, risulti che solo l’avvio di un procedimento penale nei confronti della persona i cui beni costituiscano oggetto di confisca sia sufficiente per poter avviare e portare a termine un procedimento civile di confisca.

Se sia lecita un’interpretazione estensiva dei motivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, i quali consentono una confisca civile non fondata su una condanna penale.

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, in base alla sola divergenza tra il valore del patrimonio e i redditi legittimi della persona, possa procedersi alla confisca di un diritto patrimoniale in quanto direttamente o indirettamente derivato da un reato, in assenza di una sentenza penale definitiva, la quale accerti il compimento del reato da parte dell’interessato.

Se la norma di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che disciplini la confisca nei confronti di terzi quale misura complementare o alternativa rispetto alla confisca diretta ovvero quale misura complementare rispetto alla confisca estesa.

Se la norma di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che essa garantisca l’applicazione della presunzione di innocenza e vieti la confisca non fondata su una condanna.

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1 GU 2014, L 127, pag. 39.