Language of document : ECLI:EU:F:2011:131

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

12 settembre 2011

Causa F-98/10

Francesca Cervelli

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di dislocazione – Domanda di riesame – Fatti nuovi e sostanziali – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale la sig.ra Cervelli chiede l’annullamento della decisione della Commissione di rigetto della sua domanda diretta al riesame della decisione con cui le è stato negato il beneficio dell’indennità di dislocazione.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Ricorso proposto contro il diniego di procedere al riesame di una decisione definitiva – Ricevibilità – Presupposto

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

Una decisione non impugnata dal destinatario entro i termini previsti diviene definitiva nei suoi confronti. Tuttavia, l’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva.

Un ricorso proposto avverso una decisione di diniego di procedere al riesame di una decisione divenuta definitiva sarà dichiarato ricevibile ove risulti che la domanda di riesame era effettivamente fondata su fatti nuovi e sostanziali. Per contro, se risulta che la domanda di riesame non era basata su fatti del genere, il ricorso contro la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Gli effetti giuridici di una sentenza che annulla un atto si riferiscono, oltre alle parti, solo alle persone direttamente interessate dallo stesso atto annullato e una siffatta sentenza può costituire un fatto nuovo solo nei confronti di tali persone.

D’altro canto, neppure una decisione che non promana dall’istituzione datrice di lavoro dell’interessato, ma da un’altra istituzione, può essere considerata come un fatto nuovo e sostanziale. Al riguardo, anche se, secondo il principio di unicità della funzione pubblica, quale sancito dall’art. 9, n. 3, del trattato di Amsterdam, tutti i funzionari di tutte le istituzioni dell’Unione sono soggetti alle stesse disposizioni, tale principio non implica che le istituzioni debbano valersi allo stesso modo del potere discrezionale loro conferito dallo Statuto mentre, al contrario, queste ultime godono, nella gestione del loro personale, di un «principio di autonomia».

(v. punti 19, 20 e 23-25)

Riferimento:

Corte: 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/Commissione, punto 14; 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia, punto 13

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1997, causa T‑220/95, Gimenez/Comitato delle regioni, punto 72; 24 marzo 1998, causa T‑232/97, Becret-Danieau e a./Parlamento, punto 43; 7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/Commissione, punti 40, 47 e 48; 16 settembre 2009, causa T‑271/08 P, Boudova e a./Commissione, punto 48