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Impugnazione proposta il 26 febbraio 2020 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-295/18, Repubblica ellenica / Commissione europea

(Causa C-107/20 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti E. Tsaousi, A. Vasilopoulou e E. Krompa)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che venga accolta la sua impugnazione e venga annullata l’impugnata sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019, nella causa T-295/18, con cui è stato respinto il ricorso della Repubblica ellenica del 7 maggio 2018 avverso la decisione di esecuzione della Commissione del 27 febbraio 2018, n. 2018/304/UE, al fine di accogliere il ricorso di cui sopra e di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui sono state escluse dal finanziamento dell’Unione europea talune spese della Repubblica ellenica per un importo (lordo) complessivo di EUR 17.869.131,75 (incidenza finanziaria di EUR 14 857 076,98) sostenute e dichiarate nell'ambito del FEASR in relazione alle misure 125A, 321 e 322 (importo lordo di EUR 15 631 043,52 e incidenza finanziaria di EUR 12 618 988,75) e alla misura 123A (importo di EUR 2 238 088,23) nonché l’importo di EUR 588 103,59 [per spese] effettuate nell'ambito del FEAGA a seguito della misura di controllo delle operazioni negli esercizi finanziari 2011 – 2014.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce sei motivi. I primi cinque motivi di impugnazione riguardano il rigetto dei motivi di annullamento delle rettifiche applicate alle spese del FEASR.

Il primo motivo di impugnazione attiene all’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1306/2013, allo snaturamento della portata del ricorso e dell’allegato A23 del medesimo e all’insufficiente e inadeguata motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotto che la sentenza impugnata va annullata per difetto di motivazione, erronea interpretazione e applicazione del principio ne bis in idem e omessa pronuncia del Tribunale sulle censure della Repubblica ellenica in merito ad una violazione da parte della Commissione dei principi di certezza del diritto, di buona amministrazione, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità in violazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura.

Con il terzo motivo di impugnazione viene dedotto che la sentenza impugnata è inficiata da erronea applicazione ed interpretazione dell’articolo 71, paragrafi 2 e 3 e 75 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1974/2006, nonché dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 65/2011, e che il rigetto del terzo motivo di ricorso contiene una motivazione insufficiente e inadeguata.

Il quarto motivo di impugnazione riguarda l’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 296 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 36 e 40 del regolamento di esecuzione 908/2014, nonché una motivazione insufficiente, inadeguata e contraddittoria della sentenza impugnata per quanto riguarda il rigetto della violazione del principio di proporzionalità e di buona amministrazione da parte della Commissione.

Con il quinto motivo di impugnazione viene fatta valere l’omessa pronuncia del Tribunale sulle censure della Repubblica ellenica in merito alla violazione da parte della Commissione del principio di proporzionalità per quanto concerne l’applicazione della rettifica finanziaria alle misure 321, 322 e 123A , in violazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura.

Per quanto riguarda il rigetto dei motivi di annullamento della rettifica applicata alle spese del FEAGA viene dedotto il sesto motivo di impugnazione che riguarda un’erronea applicazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, uno snaturamento della relazione di sintesi e un’ insufficiente motivazione.

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